IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
  Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, articoli 1 e 2;
  Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
  Rilevata la necessita' di emanare norme di sicurezza antincendi per
gli edifici di civile abitazione;
  Viste  le norme elaborate dal comitato centrale tecnico scientifico
per  la  prevenzione  incendi  di  cui  all'art.  10  del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  Visto  l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;

                              Decreta:

  Sono  approvate le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di
civile abitazione contenute in allegato al presente decreto.
  Sono  abrogate  tutte le disposizioni in vigore non conformi con le
presenti norme.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Roma, addi' 16 maggio 1987

                        Il Ministro: SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
 
          NOTE

          Note alle premesse:
            -   La   legge   n.  1570/1941  reca:  "Nuove  norme  per
          l'organizzazione dei servizi antincendi".
            -  Il  testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 469/1961
          (Ordinamento  dei  servizi antincendi e del corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco  e  stato  giuridico  e trattamento
          economico  del personale dei sottufficiali, vigili scelti e
          vigili  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco) e' il
          seguente:
            "Art.  1  [come  modificato  dall'art.  10  della legge 8
          dicembre  1970,  n.  996].  -  Sono attribuiti al Ministero
          dell'interno:
              a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi
          e,  in  genere,  i  servizi  tecnici  per  la  tutela della
          incolumita'  delle  persone  e  la  preservazione dei beni,
          anche  dai  pericoli  derivanti  dall'impiego  dell'energia
          nucleare;
              b)  il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge
          13 maggio 1940, n. 690;
              c)  i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego
          delle  unita'  preposte  alla  protezione della popolazione
          civile,  sia  in  caso  di calamita', sia in caso di eventi
          bellici.
            Il  Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di
          unita' antincendi per le Forze armate.
            Il   Ministero  dell'interno  provvede,  infine,  con  il
          proprio  personale  all'espletamento dei servizi antincendi
          negli aeroporti civili o aperti al traffico civile.
            Art. 2. - Spetta al Ministero dell'interno provvedere:
              a) all'organizzazione centrale e periferica dei servizi
          di cui al precedente articolo;
              b)  agli  studi  ed  agli  esami sperimentali e tecnici
          nelle materie relative ai servizi stessi;
              c)  alla determinazione degli stabilimenti industriali,
          depositi  e  simili tenuti ad istituire un proprio servizio
          di  prevenzione  e  di  estinzione incendi, specificando la
          dotazione  minima  di  personale  e  di materiale per detto
          servizio, nonche' le relative caratteristiche tecniche".
            -   Il   testo   dell'art.  2  della  legge  n.  966/1965
          (Disciplina  delle  tariffe, delle modalita' di pagamento e
          dei  compensi  al  personale del Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco per i servizi a pagamento) e' il seguente:
            "Art.   2.  -  Gli  enti  ed  i  privati  sono  tenuti  a
          richiedere:
              a)  le  visite  ed  i  controlli  di  prevenzione degli
          incendi  ai  locali  adibiti  ai depositi ed alle industrie
          determinati in conformita' a quanto stabilito al successivo
          art.  4,  nonche'  l'esame dei progetti di nuovi impianti o
          costruzioni  o  di  modifiche  di  quelli  esistenti, delle
          aziende  e  lavorazioni  di  cui  agli articoli 36 e 37 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
          547,  ed  alle  tabelle  A  e  B  annesse  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette
          visite   e   controlli   devono   comprendere   anche   gli
          accertamenti   di   competenza  previsti  dal  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla
          prevenzione degli infortuni sul lavoro;
              b)   i  servizi  di  vigilanza  a  locali  di  pubblico
          spettacolo,  da  effettuarsi  nei  limiti ed in conformita'
          delle  prescrizioni  stabilite dalle commissioni permanenti
          provinciali  previste  dall'art.  141  del  regolamento  di
          pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;
              c)  la  preparazione  tecnica  e  l'addestramento delle
          squadre  antincendi,  costituite, a norma dell'art. 2 della
          legge   13   maggio   1961,  n.  469,  presso  stabilimenti
          industriali, depositi e simili.
              Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i
          privati  devono  presentare  domanda al Comando provinciale
          dei  vigili  del  fuoco  competente  per territorio, con le
          modalita' stabilite dal successivo art. 6.
              In  caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni
          penali  previste  dalle  vigenti  disposizioni, puo' essere
          disposta  dal  prefetto  la  sospensione  della  licenza di
          esercizio fino all'adempimento dell'obbligo".
            -  Il testo degli articoli 10 e 11 del D.P.R. n. 577/1982
          (Approvazione  del  regolamento  concernente l'espletamento
          dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi) e' il
          seguente:
            "Art.  10  (Comitato  centrale tecnico-scientifico per la
          prevenzione  incendi).  -  E'  istituito,  con  decreto del
          Ministro     dell'interno,     il     comitato     centrale
          tecnico-scientifico  per  la  prevenzione incendi, avente i
          compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:
              dall'ispettore  generale  capo  del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco, che lo presiede;
              da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco;
              dal   direttore   del   centro   studi   ed  esperienze
          antincendi;
              da  tre  dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e
          aeroportuali;
              da   un   funzionario  dirigente  amministrativo  della
          Direzione  generale  della  protezione civile e dei servizi
          antincendi del Ministero dell'interno;
              da  un  esperto designato dal Consiglio nazionale delle
          ricerche;
              da    un    funzionario    designato    dal   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
              da  un  rappresentante  dell'Istituto  superiore per la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro;
              da  un funzionario designato dal Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale;
              da  un  tecnico  designato  dal  Ministero  dei  lavori
          pubblici;
              da  un  ingegnere  designato  dal  consiglio  nazionale
          dell'Ordine degli ingegneri;
              da  un  architetto  designato  dal  consiglio nazionale
          dell'Ordine degli architetti;
              da  quando  esperti,  designati  rispettivamente  dalle
          confederazioni      dell'industria,      del      commercio
          dell'agricoltura     e    dell'artigianato,    maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale;
              da  un  esperto  designato  dall'Associazione nazionale
          delle imprese assicuratrici (ANIA);
              da   tre   esperti,   designati   dalle  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
              da  un  rappresentante della "piccola industria" ed uno
          della Per ogni componente titolare del comitato e' nominato
          un membro supplente.
              Il  comitato  dura  in  carica  tre anni e i componenti
          possono essere riconfermati.
              Il  componente  che,  senza  giustificato  motivo,  non
          interviene  per  tre  sedute  consecutive, viene dichiarato
          decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.
              Il  comitato  adotta  i  pareri  di cui alla lettera d)
          dell'art.  11  a maggioranza dei presenti e ogni componente
          ha facolta' di far verbalizzare il proprio dissenso.
              Funge  da segretario un funzionario del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco.
            Art.     11    (Competenze    del    comitato    centrale
          tecnico-scientifico  per  la  prevenzione  incendi).  -  Il
          comitato  centrale  tecnico-scientifico  per la prevenzione
          incendi provvede:
              a)  all'elaborazione  e  all'aggiornamento  delle norme
          tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in
          armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4,
          secondo comma;
              b)  a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico
          per  la  elaborazione  delle  norme  di prevenzione incendi
          interessanti  le  macchine,  gli impianti e le attrezzature
          soggetti   ad   omologazione  di  cui  al  penultimo  comma
          dell'art.   23  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
          sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
              c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti
          la prevenzione incendi;
              d)  ad  esprimere  parere  in  ordine alle richieste di
          deroga di cui all'art. 21 in attesa del riordinamento delle
          norme di prevenzione incendi;
              e)  a  richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione
          di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.
              Nell'espletamento   delle   proprie   attribuzioni   il
          comitato potra' articolarsi in gruppi di lavoro.
              Per  determinati  settori  di competenza e per un tempo
          limitato  alle  esigenze di elaborazione e di aggiornamento
          di  particolari  norme tecniche, il comitato puo' avvalersi
          dell'opera  di  esperti  o  di  rappresentanti  di  enti  e
          organismi  diversi  da  quelli indicati nel precedente art.
          10.
              All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche,
          elaborate    e    aggiornate    dal    comitato    centrale
          tecnico-scientifico  per la prevenzione incendi si provvede
          mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale
          concerto di altri Ministeri interessati.
              Il  comitato,  all'inizio  di  ogni  anno,  formula  il
          programma  generale  della  propria attivita' concernente i
          compiti  al  medesimo  attribuiti,  nonche'  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente".