IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  l'art.  63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 luglio 1931, n. 733;
  Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;
  Visto  il  decreto  ministeriale 31 luglio 1934 recante le norme di
sicurezza  per  la  lavorazione,  l'immagazzinamento,  l'impiego e la
vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi;
  Sentita  la  commissione  consultiva  per  le sostanze esplosive ed
infiammabili;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art.  10  del  decreto  ministeriale 31 luglio 1934 e' modificato
come segue:

  CATEGORIE A E B
  Classe  6ª  - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per
autotrazione  della capacita' massima di litri 10.000 nell'abitato, e
di  litri  25.000 nelle strade fuori citta', autostrade, aeroporti ed
idroscali civili.

  CATEGORIA C
  Classe  10ª - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per
autotrazione  della  capacita' massima di litri 15.000 nell'abitato e
di  litri  25.000 nelle strade fuori citta', autostrade, aeroporti ed
idroscali civili.
 
          NOTE

          Nota alle premesse:
            Il  testo dell'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre
          1933,  n.  1741, convertito in legge dalla legge 8 febbraio
          1934,   n.   367,   e   recante   norme   sulla  disciplina
          dell'importazione,  della lavorazione, del deposito e della
          distribuzione  degli  oli  minerali e dei carburanti, e' il
          seguente:
            "Art.  23.  -  Il Ministro per l'interno e' autorizzato a
          pubblicare   le   norme   di   sicurezza   riferibili  agli
          stabilimenti   per   la   lavorazione,   ai   depositi  per
          l'immagazzinamento,  per  l'impiego o per la vendita di oli
          minerali  ed  al  trasporto degli oli stessi, separatamente
          dal  regolamento  previsto  dall'art.  63  della  legge  di
          pubblica sicurezza, testo unico 18 giugno 1931, n. 773".

          Nota all'art. 1:
            Il  testo  dell'art.  10 del D.M. 31 luglio 1934 recante:
          "Norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento,
          l'impiego  e  la vendita di oli minerali e per il trasporto
          degli oli stessi" e' il seguente: "Art. 10. - Le classi dei
          depositi sono le seguenti:
              Categorie A e B:

              Classe  1ª  -  Depositi  con  serbatoi  fuori  terra (o
          interrati);   capacita'   totale   superiore   a  3500  me.
          (benzina).
            Classe   2ª  -  Depositi  con  serbatoi  fuori  terra  (o
          interrati); capacita' totale da 301 a 3500 me. (benzina).
            Classe   3ª  -  Depositi  con  serbatoi  fuori  terra  (o
          interrati); capacita' totale da 101 a 300 me. (benzina).
            Classe   4ª  -  Depositi  con  soli  serbatoi  interrati;
          capacita' totale da 16 fino a 100 me. (benzina).
            Classe  5ª - Depositi di capacita' totale da 16 fino a 75
          me. di merce imballata (benzina).
            Classe  6ª  -  Serbatoi  interrati  per  distributori  di
          benzina,  della  capacita',  nell'abitato,  di litri 3500 a
          5000,  secondo  l'ubicazione;  di litri 7000 nelle piazze e
          aree  ampie  e  di  litri 25.000 sulle strade fuori citta',
          autostrade, aeroporti e idroscali civili.
            Classe  7ª - Depositi di capacita' da 2 a 15 me. di merce
          imballata (benzina).
            Categoria C:

            Classe   8ª  -  Depositi  con  serbatoi  fuori  terra  (o
          interrati),  o  magazzini  di  merce  imballata;  capacita'
          totale superiore a 1000 me. (oli combustibili).
            Classe   9ª  -  Depositi  con  serbatoi  fuori  terra  (o
          interrati),  o  magazzini  di  merce  imballata;  capacita'
          totale da 25 a 1000 me. (oli combustibili).
            Classe  10ª  -  Serbatoi  interrati  per  distributori di
          residui distillati per motori, della capacita' fino a litri
          8000  nell'abitato, litri 15.000 nelle piazze e nei porti e
          litri   25.000   nelle  strade  fuori  citta',  autostrade,
          aeroporti e idroscali civili.
            La  capacita'  qui  contemplata  s'intende  effettiva, in
          volume,   dei   liquidi  infiammabili  che  possono  essere
          contenuti  nei  serbatoi;  cioe' ad esclusione dello spazio
          vuoto  occorrente  per la dilatazione dei detti liquidi nei
          serbatoi,  nonche'  degli  spazi  entro i medesimi occupati
          dall'acqua,  dai dispositivi antincendio, dalle tubazioni e
          per i franchi di dilatazione e di sicurezza.
            La  capacita'  effettiva  si  ottiene,  mediamente, dalla
          capacita'    geometrica   dei   serbatoi,   defalcando   le
          percentuali seguenti: 5 per cento per i serbatoi interrati,
          10 per cento per quelli fuori terra".