Con decreto ministeriale 9 luglio 1987, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono cosi' determinate: Provincia di Treviso: facchinaggio svolto nell'ambito del mercato ortofrutticolo del capoluogo di provincia di Treviso: 33ยช classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 727.000 mensili.