Con decreto ministeriale 9 luglio 1987, avente decorrenza dal primo
periodo  di  paga  successivo  a  quello  in  corso  alla   data   di
pubblicazione del presente  avviso,  ai  fini  dell'applicazione  dei
contributi  dovuti  per  l'assicurazione  invalidita',  vecchiaia   e
superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
per i lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto
operanti nella provincia appresso indicata,  la  classe  iniziale  di
contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono  cosi'
determinate: 
    Provincia di Treviso: 
      facchinaggio svolto nell'ambito del mercato ortofrutticolo  del
capoluogo  di  provincia  di  Treviso:   33ยช   classe   iniziale   di
contribuzione  con  corrispondente  retribuzione  imponibile  di   L.
727.000 mensili.