IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE

  Visti  i  decreti-legge n. 102/1987 e n. 200/1987 non convertiti in
legge  e  il  decreto-legge  21  luglio  1987,  n.  296,  in corso di
conversione  in  legge, che reca disposizioni per l'adattamento della
capacita' di produzione della flotta peschereccia italiana;
  Visti in particolare gli articoli 1 e 4 del citato decreto-legge n.
296,  che  prevedono  l'emanazione  di un decreto ministeriale con le
norme  di  attuazione  del  fermo  definitivo e temporaneo delle navi
adibite alla pesca marittima;
  Visti  la  direttiva della CEE n. 515/1983 ed il regolamento CEE n.
4028 del 18 dicembre 1986, relativi ad azioni comunitarie nel settore
della pesca, tra le quali il fermo, definitivo ed il fermo temporaneo
ai  fini  dell'adattamento della capacita' di produzione della flotta
peschereccia  dei Paesi membri, qualora le navi abbiano lunghezza tra
le  perpendicolari rispettivamente pari o superiore a 12 metri (fermo
definitivo) e a 18 metri (fermo temporaneo);
  Sentiti:
    a)  Il  Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica  applicata  alla pesca marittima, che nella seduta del 15
aprile  1987  ha  espresso  il  parere che il sistema di pesca per il
quale  urgono  misure  di contenimento e' quello a strascico e che il
periodo  di  fermo  temporaneo dovrebbe essere stabilito tra luglio e
settembre  possibilmente  in due turni: il primo tra luglio ed agosto
riservato  alla  pesca  entro  sei miglia dalla costa; il secondo tra
agosto  e  settembre riservato alla pesca esercitata oltre sei miglia
dalla  costa; il Comitato ha inoltre esaminato il problema di fermare
contemporaneamente  alla  pesca esercitata con rete a strascico anche
quella  esercitata  con reti volanti, in considerazione del fatto che
con  quest'ultimo  sistema  si  puo'  effettuare  anche  la  pesca  a
strascico appesantendo le reti; su tale ultimo aspetto il Comitato si
e' riservato di approfondire il problema;
    b) il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle
risorse  biologiche  del  mare  che,  ai sensi di quanto previsto dal
decreto-legge  n.  200  citato,  nella  seduta  del 27 giugno 1987 ha
espresso  il  parere favorevole sulle norme di attuazione riguardanti
il  fermo  definitivo,  mentre  per  il  fermo temporaneo ha espresso
l'orientamento  che  durante  il  primo  turno  di fermo e' opportuno
interdire  nella  zona  di sei miglia dalla costa la pesca con reti a
strascico  e  con  reti  volanti;  in  merito  al  tipo  di  navi che
dovrebbero   effettuare   alternativamente   i  due  turni  di  fermo
temporaneo  sono  emersi  due orientamenti: uno di riservare il primo
turno  di  fermo  temporaneo alle navi abilitate alla pesca entro sei
miglia  dalla  costa;  il secondo di lasciare alle singole imprese la
scelta del turno;
    Considerato  che  i termini dei periodi utili di fermo ipotizzati
in  relazione  al decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, non convertito
in  legge, sono praticamente superati, per cui e' possibile prevedere
un solo turno di fermo temporaneo tra agosto e settembre 1987;
    Considerato:
      a)  che  da  parte  della commissione della Comunita' economica
europea  e'  pervenuta la comunicazione concernente l'importo massimo
della  spesa  ammissibile per l'Italia relativamente alla concessione
dei  premi  di  fermo,  a termini dell'art. 26 del regolamento CEE n.
4028/86;
      b) che ai fini di sveltire le procedure e' opportuno decentrare
ai   comandanti   delle   capitanerie   di   porto  la  decisione  di
corrispondere   il   premio   di   fermo  temporaneo  e  l'indennita'
giornaliera;
      Constatato  che  la lunghezza tra le perpendicolari corrisponde
alla  lunghezza  di  costruzione  utilizzata in Italia per il calcolo
della stazza delle navi ed e' leggermente inferiore alla lunghezza di
stazza netta;
      Visto  il  proprio  decreto  9  luglio  1987,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  10  luglio 1987 il quale stabilisce che per
poter  concretamente stabilire quali navi possono effettuare il fermo
temporaneo,   le   domande  debbono  essere  presentate  agli  uffici
marittimi di iscrizione entro il 20 luglio 1987;
      Visti gli articoli 21 e 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  premio di fermo definitivo previsto dal primo comma dell'art. 1
del   decreto-legge  21  luglio  1987,  n.  296,  e'  corrisposto  ai
proprietari  delle  navi  adibite  alla  pesca marittima che ne hanno
fatto  richiesta con domanda presentata dopo il 30 luglio 1984 e fino
al  31  dicembre 1986 e confermata con successiva istanza entro il 22
ottobre 1987.
  Il fermo definitivo si realizza mediante:
    a) la demolizione della nave, ovvero
    b)  il  trasferimento  definitivo  della  nave  in  un  Paese non
appartenente alla Comunita' economica europea, ovvero
    c)  l'assegnazione  definitiva  della  nave,  nelle  acque  della
Comunita' economica europea ai fini diversi dalla pesca, ovvero
    d)  l'affondamento  volontario della nave ai fini della creazione
di zone di ripopolamento, ovvero
    e)  la  cessione  gratuita  della nave ad un istituto scientifico
riconosciuto  dal Ministero della marina mercantile, a condizione che
l'unita' sia adibita alle ricerche applicate alla pesca marittima.
  Sono  ammessi  alla  concessione  del  premio i proprietari di navi
adibite  alla  pesca  marittima che abbiano esercitato l'attivita' di
pesca  per  almeno  cento  giorni durante l'anno civile precedente la
domanda  di  concessione  del premio o la prima domanda presentata ai
sensi del decreto-legge 21 luglio 1987, n. 296, oppure ai sensi della
direttiva CEE n. 515/1983 o del regolamento CEE n. 4028/1986.
 
          NOTE

          Nota al terzo comma a) delle premesse:
            Il   Comitato   per   il   coordinamento   della  ricerca
          scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima e'
          stato  istituito  dell'art. 6 della legge 17 febbraio 1982,
          n.  41,  ed  esprime  "il proprio parere su, ogni questione
          relativa  agli  studi,  alle  ricerche ed alle indagini che
          abbiano  importanza  scientifica,  tecnica,  statistica  ed
          economica per la pesca marittima".

          Nota al terzo comma b) delle premesse:
            Il  Comitato  per  la  conservazione  e la gestione delle
          risorse  biologiche del mare e' stato istituito dall'art. 3
          della  legge  17  febbraio  1982,  n.  41, che recita: "Per
          l'elaborazione  e  l'aggiornamento  del  piano  di  cui  al
          precedente art. 1 la commissione consultiva centrale per la
          pesca  marittima,  istituita  dalla legge 14 luglio 1965 n.
          963,   si   costituisce   in   Comitato  nazionale  per  la
          conservazione  e  la  gestione delle risorse biologiche del
          mare; a tal fine la commissione e' integrata da:
            a)   un   rappresentante  del  Ministro  per  la  ricerca
          scientifica e tecnologica;
            b)  un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia,
          Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
            c)  cinque  rappresentanti delle altre regioni, designati
          dalla  commissione  interregionale di cui all'art. 13 della
          legge 16 maggio 1970, n. 281;
            d) un rappresentante delle industrie conserviere;
            e)  un  rappresentante  designato  dal  Comitato  per  il
          coordinamento   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica
          applicata  alla  pesca  marittima,  previsti dal successivo
          art. 6".

          Nota all'ultimo comma delle premesse:
            L'art.  21  della  legge  17  febbraio 1982, n. 41, cosi'
          dispone:
            "Ai  soggetti indicati nel precedente art. 12 e' concesso
          un  premio  per  la  demolizione  di  navi  da  pesca o per
          l'affondamento  volontario  di  navi da pesca ai fini della
          creazione  di  zone  di ripopolamento, purche' si tratti di
          navi  da pesca in esercizio o in disarmo da non piu' di sei
          mesi. Il contributo e' commisurato come segue:
              a)  L.  400.000  per  ogni tonnellata di stazza lorda a
          condizione  che  il  richiedente  non costruisca o acquisti
          altre   navi  da  pesca  nei  successivi  cinque  anni.  La
          costruzione  o  l'acquisto  di  altre  navi  da  pesca  nei
          successivi   cinque   anni   comportano  la  decadenza  dal
          contributo   e   l'applicazione   della  sanzione  indicata
          nell'art. 19;
              b)  L.  200.000  per  ogni  tonnellata  di stazza lorda
          qualora  vi  sia  la contemporanea costruzione di una nuova
          nave da pesca.
              I  contributi  sono  concessi  con decreto del Ministro
          della  marina  mercantile.  Le  zone  di  ripopolamento  da
          realizzare  mediante  l'affondamento  volontario di navi da
          pesca sono stabilite con la procedura prevista dall'art. 98
          del regolamento, approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639".
            L'art. 22 della stessa legge dispone:
            "Ai  soggetti indicati nel precedente art. 12 e' concesso
          un  premio  per la cessione gratuita di navi da pesca ad un
          istituto  scientifico,  riconosciuto  dal  Ministero  della
          marina mercantile, a condizione che le unita' siano adibite
          alle ricerche applicate alla pesca marittima.
            Il  contributo e' concesso con decreto del Ministro della
          marina  mercantile,  nella  misura indicata alla lettera a)
          del precedente art. 21".