IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visti i decreti-legge n. 102/1987 e n. 200/1987 non convertiti in legge e il decreto-legge 21 luglio 1987, n. 296, in corso di conversione in legge, che reca disposizioni per l'adattamento della capacita' di produzione della flotta peschereccia italiana; Visti in particolare gli articoli 1 e 4 del citato decreto-legge n. 296, che prevedono l'emanazione di un decreto ministeriale con le norme di attuazione del fermo definitivo e temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima; Visti la direttiva della CEE n. 515/1983 ed il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986, relativi ad azioni comunitarie nel settore della pesca, tra le quali il fermo, definitivo ed il fermo temporaneo ai fini dell'adattamento della capacita' di produzione della flotta peschereccia dei Paesi membri, qualora le navi abbiano lunghezza tra le perpendicolari rispettivamente pari o superiore a 12 metri (fermo definitivo) e a 18 metri (fermo temporaneo); Sentiti: a) Il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, che nella seduta del 15 aprile 1987 ha espresso il parere che il sistema di pesca per il quale urgono misure di contenimento e' quello a strascico e che il periodo di fermo temporaneo dovrebbe essere stabilito tra luglio e settembre possibilmente in due turni: il primo tra luglio ed agosto riservato alla pesca entro sei miglia dalla costa; il secondo tra agosto e settembre riservato alla pesca esercitata oltre sei miglia dalla costa; il Comitato ha inoltre esaminato il problema di fermare contemporaneamente alla pesca esercitata con rete a strascico anche quella esercitata con reti volanti, in considerazione del fatto che con quest'ultimo sistema si puo' effettuare anche la pesca a strascico appesantendo le reti; su tale ultimo aspetto il Comitato si e' riservato di approfondire il problema; b) il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge n. 200 citato, nella seduta del 27 giugno 1987 ha espresso il parere favorevole sulle norme di attuazione riguardanti il fermo definitivo, mentre per il fermo temporaneo ha espresso l'orientamento che durante il primo turno di fermo e' opportuno interdire nella zona di sei miglia dalla costa la pesca con reti a strascico e con reti volanti; in merito al tipo di navi che dovrebbero effettuare alternativamente i due turni di fermo temporaneo sono emersi due orientamenti: uno di riservare il primo turno di fermo temporaneo alle navi abilitate alla pesca entro sei miglia dalla costa; il secondo di lasciare alle singole imprese la scelta del turno; Considerato che i termini dei periodi utili di fermo ipotizzati in relazione al decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, non convertito in legge, sono praticamente superati, per cui e' possibile prevedere un solo turno di fermo temporaneo tra agosto e settembre 1987; Considerato: a) che da parte della commissione della Comunita' economica europea e' pervenuta la comunicazione concernente l'importo massimo della spesa ammissibile per l'Italia relativamente alla concessione dei premi di fermo, a termini dell'art. 26 del regolamento CEE n. 4028/86; b) che ai fini di sveltire le procedure e' opportuno decentrare ai comandanti delle capitanerie di porto la decisione di corrispondere il premio di fermo temporaneo e l'indennita' giornaliera; Constatato che la lunghezza tra le perpendicolari corrisponde alla lunghezza di costruzione utilizzata in Italia per il calcolo della stazza delle navi ed e' leggermente inferiore alla lunghezza di stazza netta; Visto il proprio decreto 9 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1987 il quale stabilisce che per poter concretamente stabilire quali navi possono effettuare il fermo temporaneo, le domande debbono essere presentate agli uffici marittimi di iscrizione entro il 20 luglio 1987; Visti gli articoli 21 e 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; Decreta: Art. 1. Il premio di fermo definitivo previsto dal primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1987, n. 296, e' corrisposto ai proprietari delle navi adibite alla pesca marittima che ne hanno fatto richiesta con domanda presentata dopo il 30 luglio 1984 e fino al 31 dicembre 1986 e confermata con successiva istanza entro il 22 ottobre 1987. Il fermo definitivo si realizza mediante: a) la demolizione della nave, ovvero b) il trasferimento definitivo della nave in un Paese non appartenente alla Comunita' economica europea, ovvero c) l'assegnazione definitiva della nave, nelle acque della Comunita' economica europea ai fini diversi dalla pesca, ovvero d) l'affondamento volontario della nave ai fini della creazione di zone di ripopolamento, ovvero e) la cessione gratuita della nave ad un istituto scientifico riconosciuto dal Ministero della marina mercantile, a condizione che l'unita' sia adibita alle ricerche applicate alla pesca marittima. Sono ammessi alla concessione del premio i proprietari di navi adibite alla pesca marittima che abbiano esercitato l'attivita' di pesca per almeno cento giorni durante l'anno civile precedente la domanda di concessione del premio o la prima domanda presentata ai sensi del decreto-legge 21 luglio 1987, n. 296, oppure ai sensi della direttiva CEE n. 515/1983 o del regolamento CEE n. 4028/1986.
NOTE Nota al terzo comma a) delle premesse: Il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima e' stato istituito dell'art. 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ed esprime "il proprio parere su, ogni questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, statistica ed economica per la pesca marittima". Nota al terzo comma b) delle premesse: Il Comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e' stato istituito dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che recita: "Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art. 1 la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965 n. 963, si costituisce in Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare; a tal fine la commissione e' integrata da: a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica; b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia; c) cinque rappresentanti delle altre regioni, designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; d) un rappresentante delle industrie conserviere; e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, previsti dal successivo art. 6". Nota all'ultimo comma delle premesse: L'art. 21 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, cosi' dispone: "Ai soggetti indicati nel precedente art. 12 e' concesso un premio per la demolizione di navi da pesca o per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento, purche' si tratti di navi da pesca in esercizio o in disarmo da non piu' di sei mesi. Il contributo e' commisurato come segue: a) L. 400.000 per ogni tonnellata di stazza lorda a condizione che il richiedente non costruisca o acquisti altre navi da pesca nei successivi cinque anni. La costruzione o l'acquisto di altre navi da pesca nei successivi cinque anni comportano la decadenza dal contributo e l'applicazione della sanzione indicata nell'art. 19; b) L. 200.000 per ogni tonnellata di stazza lorda qualora vi sia la contemporanea costruzione di una nuova nave da pesca. I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile. Le zone di ripopolamento da realizzare mediante l'affondamento volontario di navi da pesca sono stabilite con la procedura prevista dall'art. 98 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639". L'art. 22 della stessa legge dispone: "Ai soggetti indicati nel precedente art. 12 e' concesso un premio per la cessione gratuita di navi da pesca ad un istituto scientifico, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile, a condizione che le unita' siano adibite alle ricerche applicate alla pesca marittima. Il contributo e' concesso con decreto del Ministro della marina mercantile, nella misura indicata alla lettera a) del precedente art. 21".