IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione; Visti i decreti ministeriali del 23 dicembre 1977, del 5 giugno 1981, dell'8 agosto 1986, nonche' il decreto ministeriale del 25 giugno 1987 che, modificando i decreti sopra citati, reca nuove norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge n. 227/77; Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed e' composto: dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente; da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attivita', da determinarsi annualmente; Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 12 settembre 1987, con il quale e' stato fissato nella misura del 10,45 per cento il costo medio della provvista per il periodo 15 settembre-14 ottobre 1987 ferma restando la commissione per l'anno 1987 nella misura fino ad un massimo dell'1 per cento; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1987, e' pari all'11,30 per cento; Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1987, e' pari all'11,30 per cento. In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta in misura fino ad un massimo dell'1 per cento, il tasso massimo di riferimento, per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1987, e' fissato nella misura del 12,30 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 25 settembre 1987 Il Ministro: Amato