IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, lettera e), della legge 28 ottobre 1986, n. 730; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 15 maggio 1986; Vista la propria ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 giugno 1984, concernente interventi di riattazione; Vista la nota n. 13642 del 7 luglio 1987 della regione Emilia-Romagna con la quale si propone uno schema di ordinanza per l'attuazione degli interventi di riattazione degli edifici danneggiati dal sisma dell'agosto 1985; Sentito nelle vie brevi il parere del gruppo nazionale difesa dai terremoti per quanto riguarda il tipo di normativa tecnica da applicare agli interventi di riattazione; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono dirette alla riattazione delle unita' immobiliari danneggiate dal terremoto dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia in provincia di Parma. Gli interventi devono essere effettuati per unita' strutturale allo scopo di conseguire, innanzitutto, la piena funzionalita' strutturale dell'edificio.