IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; 
  Visto l'art. 1, lettera e), della legge 28 ottobre 1986, n. 730; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio  1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 15 maggio 1986; 
  Vista la  propria  ordinanza  n.  230/FPC/ZA  del  5  giugno  1984,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  159  dell'11  giugno  1984,
concernente interventi di riattazione; 
  Vista  la  nota  n.  13642  del  7  luglio   1987   della   regione
Emilia-Romagna con la quale si propone uno schema  di  ordinanza  per
l'attuazione  degli   interventi   di   riattazione   degli   edifici
danneggiati dal sisma dell'agosto 1985; 
  Sentito nelle vie brevi il parere del gruppo nazionale  difesa  dai
terremoti per  quanto  riguarda  il  tipo  di  normativa  tecnica  da
applicare agli interventi di riattazione; 
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni di cui alla presente ordinanza  sono  dirette  alla
riattazione  delle  unita'  immobiliari  danneggiate  dal   terremoto
dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia
in provincia di Parma. 
  Gli interventi devono essere effettuati per unita' strutturale allo
scopo di conseguire, innanzitutto, la piena funzionalita' strutturale
dell'edificio.