IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Veduto  l'art.  74  del  decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382;
  Veduta   la   documentata  richiesta  della  Scuola  internazionale
superiore   di   studi   avanzati   di  Trieste  intesa  ad  ottenere
l'equipollenza  al dottorato di ricerca dei titoli di perfezionamento
da essa rilasciati;
  Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Considerato  che detta Scuola e' assimilabile ai corsi di dottorato
di  ricerca  per  struttura,  ordinamento,  attivita'  di studio e di
ricerca;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, i diplomi
di  perfezionamento  scientifico  qui di seguito elencati, rilasciati
dalla  Scuola  internazionale superiore di studi avanzati di Trieste,
sono  equipollenti  a  tutti  gli effetti con il titolo di dottore di
ricerca  istituito  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382:
    diploma  di perfezionamento scientifico (Doctor Philosophiae) nei
settori della fisica delle particelle elementari e della fisica degli
stadi  condensati e' equipollente con il titolo di dottore di ricerca
in fisica;
    diploma  di perfezionamento scientifico (Doctor Philosophiae) nei
settori   della   fisica  matematica  e  dell'analisi  funzionale  e'
equipollente con il titolo di dottore di ricerca in matematica;
    diploma  di perfezionamento scientifico (Doctor Philosophiae) nel
settore  dell'astrofisica e' equipollente con il titolo di dottore di
ricerca in astronomia.
 
          NOTE

          Nota alle premesse:
            L'art.  74  del  D.P.R.  n. 382/1980 (Riordinamento della
          docenza   universitaria,   relativa  fascia  di  formazione
          nonche'  sperimentazione  organizzativa  e didattica) cosi'
          recita:
            "Art.  74  (Riconoscimenti ed equipollenze). - Coloro che
          abbiano  conseguito  presso  le universita' non italiane il
          titolo  di  dottore  di  ricerca  o  analoga qualificazione
          accademica  possono chiederne il riconoscimento con domanda
          diretta al Ministero della pubblica istruzione.
            La  domanda dovra' essere corredata dai titoli attestanti
          le  attivita'  di  ricerca  e dai lavori compiuti presso le
          universita' non italiane.
            L'eventuale  riconoscimento  e'  operato  con decreto del
          Ministro  della  pubblica istruzione su conforme parere del
          Consiglio universitario nazionale.
            Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su
          conforme  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale,
          potra'  stabilire  eventuali  equipollenze con il titolo di
          dottore   di   ricerca   dei   diplomi  di  perfezionamento
          scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo,
          dalla  Scuola  normale  superiore  di  Pisa,  dalla  Scuola
          superiore  di  studi  universitari  e di perfezionamento di
          Pisa,   dalla  Scuola  internazionale  superiore  di  studi
          avanzati  di  Trieste e da altre scuole italiane di livello
          post-universitario  e  che  siano  assimilabili ai corsi di
          dottorato  di ricerca per strutture, ordinamento, attivita'
          di  studio  e  di  ricerca  e  in numero limitato di titoli
          annualmente rilasciati.
            In    attesa    del   riordinamento   delle   Scuole   di
          specializzazione  e  di  perfezionamento  scientifico  post
          laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 febbraio 1980, n.
          28, ultimo comma, i loro iscritti possono ultimare i propri
          studi  anche ove nel frattempo siano ammessi ad un corso di
          dottorato di ricerca.
            Le  borse  di studio hanno la durata massima prevista per
          il  corso  di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di
          specializzazione per il quale sono utilizzati.
            Chi  abbia  usufruito di una borsa di studio per un corso
          di   dottorato   di   ricerca,   di  perfezionamento  o  di
          specializzazione  non  puo' chiedere di fruirne una seconda
          volta, anche se per titolo diverso".