IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visti gli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile 1981, cui fa
riferimento l'art. 34 della legge finanziaria 1986;
Visti i decreti ministeriali 12(53)10AU del 1° febbraio 1982,
877(53)10AU del 18 luglio 1986 e 832(53)10AU del 3 settembre 1986;
Ritenuto che occorre mettere in grado le regioni di programmare
l'erogazione di contributi previsti dalla legge sopra richiamata
anche per l'acquisto di autobus, minibus ed autobus snodati idonei al
trasporto pubblico di persone a ridotta capacita' motoria anche non
deambulanti;
Considerata la necessita' di dare applicazione alla citata legge
per quanto concerne il fondo per gli investimenti nel settore dei
trasporti pubblici locali e di agevolare, nel rispetto delle esigenze
della produzione, la predisposizione dei piani di approvvigionamento
degli autobus, dei minibus e degli autobus snodati idonei al
trasporto pubblico di persone a ridotta capacita' motoria anche non
deambulanti;
Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di
esercizio delle linee:
Decreta:
Art. 1.
Gli autobus, i minibus e gli autobus snodati per servizio di linea
- interurbano, urbano, suburbano e interurbano regionale destinato
esclusivamente a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate -
idonei al trasporto di persone a ridotta capacita' motoria, anche non
deambulanti, debbono oltreche' rispondere alle norme in vigore per
essere ammessi alla circolazione stradale, uniformarsi alle
caratteristiche funzionali precisate negli allegati A e B del
presente decreto, concernenti rispettivamente gli autobus corti e
cortissimi ed i minibus destinati al trasporto di persone a ridotta
capacita' motoria anche non deambulanti, e gli autobus, i minibus e
gli autobus snodati destinati ai normali servizi di linea con posti
appositamente attrezzati per persone a ridotta capacita' motoria.
Parte di provvedimento in formato grafico