IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
 
  Visti gli articoli 11 e 12 della legge  10  aprile  1981,  n.  151,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile 1981, cui fa
riferimento l'art. 34 della legge finanziaria 1986; 
  Visti i decreti  ministeriali  12(53)10AU  del  1°  febbraio  1982,
877(53)10AU del 18 luglio 1986 e 832(53)10AU del 3 settembre 1986; 
  Ritenuto che occorre mettere in grado  le  regioni  di  programmare
l'erogazione di contributi  previsti  dalla  legge  sopra  richiamata
anche per l'acquisto di autobus, minibus ed autobus snodati idonei al
trasporto pubblico di persone a ridotta capacita' motoria  anche  non
deambulanti; 
  Considerata la necessita' di dare applicazione  alla  citata  legge
per quanto concerne il fondo per gli  investimenti  nel  settore  dei
trasporti pubblici locali e di agevolare, nel rispetto delle esigenze
della produzione, la predisposizione dei piani di  approvvigionamento
degli  autobus,  dei  minibus  e  degli  autobus  snodati  idonei  al
trasporto pubblico di persone a ridotta capacita' motoria  anche  non
deambulanti; 
  Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di
esercizio delle linee: 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli autobus, i minibus e gli autobus snodati per servizio di  linea
- interurbano, urbano, suburbano e  interurbano  regionale  destinato
esclusivamente a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate  -
idonei al trasporto di persone a ridotta capacita' motoria, anche non
deambulanti, debbono oltreche' rispondere alle norme  in  vigore  per
essere  ammessi  alla   circolazione   stradale,   uniformarsi   alle
caratteristiche  funzionali  precisate  negli  allegati  A  e  B  del
presente decreto, concernenti rispettivamente  gli  autobus  corti  e
cortissimi ed i minibus destinati al trasporto di persone  a  ridotta
capacita' motoria anche non deambulanti, e gli autobus, i  minibus  e
gli autobus snodati destinati ai normali servizi di linea  con  posti
appositamente attrezzati per persone a ridotta capacita' motoria. 
 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico