IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  il  regio  decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, concernente il
regolamento  per  la vigilanza sanitaria delle carni, con particolare
riferimento all'art. 55;
  Vista  la  legge  30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande, con particolare riferimento all'art. 7;
  Vista  la  legge  31 marzo 1980, n. 139, concernente il recepimento
della  direttiva  adottata  dal  Consiglio  della Comunita' economica
europea  riguardante  l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri,  concernente  determinati  tipi  di  zucchero  destinati alla
alimentazione umana;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n.
322,  concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa
ai  prodotti  alimentari  destinati  al  consumatore  finale  ed alla
relativa pubblicita';
  Ritenuto  che  l'impiego  di  zuccheri  in  piccole quantita' nella
produzione  di  carni  preparate  comunque conservate contribuisce al
miglioramento della tecnologia e delle caratteristiche organolettiche
di tali prodotti;
  Ravvisata,  pertanto, l'opportunita' di consentire anche in Italia,
come  gia'  avviene  in altri Paesi esteri e comunitari, l'impiego di
zuccheri,    subordinandone    l'utilizzazione    all'osservanza   di
determinate   condizioni   di  impiego,  nonche'  di  indicazioni  da
riportare sul prodotto finito;
  Visto  il  parere  espresso  al riguardo dal Consiglio superiore di
sanita';

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'   consentito   nella  produzione  di  carni  preparate  comunque
conservate   l'impiego   di   zuccheri  alimentari  limitatamente  al
saccarosio,  al  lattosio,  al  destrosio  ed  al  fruttosio o a loro
miscele.
 
          AVVERTENZA:

            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare   la   lettura   delle   disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          NOTE

          Note alle premesse:
            -  Il testo dei commi dell'art. 55 del R.D. n. 3298/1928,
          direttamente   interessati  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.   55.  -  1.  Nella  preparazione  degli  insaccati
          destinati  al  commercio  non  si  possono  mescolare carni
          appartenenti  a  specie  diverse  di animali, ne' impiegare
          carni    congelate   senza   la   preventiva   approvazione
          dell'autorita'  prefettizia,  alla quale l'interessato deve
          rivolgere apposita domanda.
            (Omissis).
            6.  Per  la  preparazione  e la conservazione delle carni
          (compresi  gli  insaccati)  sono  consentiti:  la salatura,
          l'affumicamento,    l'essiccamento,    la    cottura,    la
          sterilizzazione,  la refrigerazione, oltre l'aggiunta delle
          droghe che si usano normalmente a scopo di condimento.
            7.  Potra'  essere consentita anche l'aggiunta di piccole
          quantita' di salnitro puro, nella misura, in ogni caso, non
          superiore a 25 centigrammi per kg di carne.
            8. E' vietato l'impiego di materie coloranti e l'aggiunta
          di  sostanze  amidacee, nonche' di qualsiasi altra sostanza
          che possa comunque modificare la normale costituzione degli
          insaccati".
            -  Il  testo  dell'art.  7  della legge n. 283/1962 e' il
          seguente:
            "Art.  7.  -  Il  Ministro  per  la  sanita'  con proprio
          decreto,  sentito  il  Consiglio superiore di sanita', puo'
          consentire  la  produzione  ed  il  commercio  di  sostanze
          alimentari   e   bevande  che  abbiano  subito  aggiunte  o
          sottrazioni  o  speciali trattamenti ivi compreso l'impiego
          di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici,
          ormoni,  prescrivendo,  del  pari, anche le indicazioni che
          debbono essere riportate sul prodotto finito".
            La  legge  n. 139/1980, nell'attuare il recepimento della
          direttiva    del    Consiglio   delle   comunita'   europee
          sull'armonizzazione  delle  legislazioni degli Stati membri
          concernenti   determinati   tipi   di   zucchero  destinati
          all'alimentazione  umana, definisce i vari tipi di zuccheri
          disciplinati, fissandone le caratteristiche.
            -  Il  D.P.R.  n.  322/1982  concerne  l'attuazione della
          direttiva  n.  79/112/CEE  relativa  ai prodotti alimentari
          destinati   al   consumatore   finale   ed   alla  relativa
          pubblicita'  nonche'  della direttiva n. 77/94/CEE relativa
          ai  prodotti  alimentari  destinati  ad  una  alimentazione
          particolare  e  prevede  negli  articoli  3  e  13,  fra le
          indicazioni  prescritte  per  gli  alimenti  confezionati o
          sfusi   venduti   al   consumatore   finale,  quella  degli
          ingredienti.