IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Vista  la  legge  26  novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle
denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili;
  Vista  la  legge  4  ottobre  1986,  n.  669,  di  modificazione ed
integrazione della legge 26 novembre 1973, n. 883;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
87/140/CEE  del  6  febbraio  1987  che  modifica l'allegato II della
direttiva  n.  71/307/CEE  del  26  luglio 1971, modificata da ultimo
dalla direttiva n. 83/623/CEE del 25 novembre 1983;
  Considerato  che  l'allegato B della citata legge 26 novembre 1973,
n.  883, prescrive ai numeri 1, 2 e 3 due diversi tassi convenzionali
per  il  calcolo  della composizione dei prodotti cardati o pettinati
contenenti  lane e/o peli, che non e' sempre possibile riconoscere se
un  prodotto  appartenga  al  ciclo  del cardato o del pettinato; che
pertanto  e'  opportuno  autorizzare i laboratori, nei casi dubbi, ad
applicare un tasso convenzionale unico;
  Considerato  che  al n. 28, dello stesso allegato non e' necessario
differenziare  i vari tipi di fibra poliammidica o nylon, i cui tassi
convenzionali devono quindi essere unificati;
  Considerato  che al n. 38 dello stesso allegato relativo alla fibra
"vetro  tessile"  il  termine  "filamento"  deve  essere soppresso in
quanto tale fibra puo' presentarsi anche sotto forma non continua;
  Considerato che il provvedimento comunitario e' stato notificato al
Governo italiano in data 12 febbraio 1987;
  Visto  l'art. 8 della legge 4 ottobre 1986, n. 669, che modifica ed
integra l'art. 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  All'allegato  B alla legge 26 novembre 1973, n. 883, modificato
con  l'art.  10 della legge 4 ottobre 1986, n. 669, sono apportate le
seguenti aggiunte e variazioni:
    nella  colonna "Percentuali" in corrispondenza ai numeri 1, 2 e 3
relativamente  alle  fibre  cardate  in  "lana  e  peli" e in "peli",
all'indicazione  percentuale 17 e' apposta una nota di richiamo a pie
pagina del seguente tenore: "(1) Il tasso convenzionale del 17,00% e'
applicato  nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto
tessile  contenente  lana  e/o  peli  appartenga al ciclo pettinato o
cardato";
    al n. 28 il testo delle colonne "Fibre" e "Percentuali" si legge:

    "Poliammidica o nylon:

fibra non continua                                        6,25
filamento                                                 5,75";

    al n. 38 il testo delle colonne "Fibre" e "Percentuali" si legge:

    "Vetro tessile:

di diametro medio superiore a 5 µm                        2,00
di diametro medio pari o inferiore a 5 µm                 3,00".

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Roma, addi' 12 ottobre 1987

                       Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:

            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.
            Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.

          NOTE

          Note alle premesse:
            -   Si   riportano   i   numeri  dell'allegato  B  (Tassi
          convenzionali da impiegare per il calcolo della massa delle
          fibre  contenute  in  un  prodotto  tessile)  alla legge n.
          883/1973  qui  richiamati,  come modificati dall'art. 1 del
          presente decreto:

=====================================================================
Numero delle fibre|                Fibre                 |Percentuali
=====================================================================
      1 e 2       |Lana e peli:                          |
---------------------------------------------------------------------
                  |fibre pettinate                       |   18,25
---------------------------------------------------------------------
                  |fibre cardate                         | 17,00 (1)
---------------------------------------------------------------------
        3         |Peli:                                 |
---------------------------------------------------------------------
                  |fibre pettinate                       |   18,25
---------------------------------------------------------------------
                  |fibre cardate                         | 17,00 (1)
---------------------------------------------------------------------
                  |Crine:                                |
---------------------------------------------------------------------
                  |fibre pettinate                       |   16,00
---------------------------------------------------------------------
                  |fibre cardate                         |   15,00
---------------------------------------------------------------------
                  |(Omissis)                             |
---------------------------------------------------------------------
        28        |Poliammidica o nylon:                 |
---------------------------------------------------------------------
                  |fibra non continua                    |   6,25
---------------------------------------------------------------------
                  |filamento                             |   5,75
---------------------------------------------------------------------
                  |(Omissis)                             |
---------------------------------------------------------------------
        38        |Vetro tessile:                        |
---------------------------------------------------------------------
                  |di diametro medio superiore a 5 um    |   2,00
---------------------------------------------------------------------
                  |di diametro medio pari o inferiore a 5|
                  |um                                    |   3,00
---------------------------------------------------------------------
                  |(Omissis).                            |
            (1)  Il  tasso  convenzionale del 17,00% e' applicato nel
          caso  in  cui  non  sia  possibile accertare se il prodotto
          tessile  contenente  lana  e/o  peli  appartenga  al  ciclo
          pettinato o cardato.
            -  Il  testo  dell'art.  26 della legge n. 883/1973, come
          sostituito  dall'art.  8  della  legge  n.  669/1986, e' il
          seguente:
            "Art.  26.  - Il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  e'  autorizzato  a  dare  esecuzione, con
          proprio decreto, alle direttive del Consiglio della CEE sui
          metodi   di   prelievo  dei  campioni  e  di  analisi,  per
          determinare  la  composizione in fibre dei prodotti tessili
          oggetto   della  presente  legge,  nonche'  alle  eventuali
          direttive  di modifica delle direttive n. 71/307/CEE del 26
          luglio 1971 e n. 83/623/CEE del 25 novembre 1983".

          Nota all'art. 1:
            Il  testo  aggiornato  dei  numeri  1,  2,  3,  28  e  38
          dell'allegato  B  alla legge n. 883/1973 e' riportato nelle
          note alle premesse.