IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili; Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 669, di modificazione ed integrazione della legge 26 novembre 1973, n. 883; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 87/140/CEE del 6 febbraio 1987 che modifica l'allegato II della direttiva n. 71/307/CEE del 26 luglio 1971, modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/623/CEE del 25 novembre 1983; Considerato che l'allegato B della citata legge 26 novembre 1973, n. 883, prescrive ai numeri 1, 2 e 3 due diversi tassi convenzionali per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lane e/o peli, che non e' sempre possibile riconoscere se un prodotto appartenga al ciclo del cardato o del pettinato; che pertanto e' opportuno autorizzare i laboratori, nei casi dubbi, ad applicare un tasso convenzionale unico; Considerato che al n. 28, dello stesso allegato non e' necessario differenziare i vari tipi di fibra poliammidica o nylon, i cui tassi convenzionali devono quindi essere unificati; Considerato che al n. 38 dello stesso allegato relativo alla fibra "vetro tessile" il termine "filamento" deve essere soppresso in quanto tale fibra puo' presentarsi anche sotto forma non continua; Considerato che il provvedimento comunitario e' stato notificato al Governo italiano in data 12 febbraio 1987; Visto l'art. 8 della legge 4 ottobre 1986, n. 669, che modifica ed integra l'art. 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883; Decreta: Art. 1. 1. All'allegato B alla legge 26 novembre 1973, n. 883, modificato con l'art. 10 della legge 4 ottobre 1986, n. 669, sono apportate le seguenti aggiunte e variazioni: nella colonna "Percentuali" in corrispondenza ai numeri 1, 2 e 3 relativamente alle fibre cardate in "lana e peli" e in "peli", all'indicazione percentuale 17 e' apposta una nota di richiamo a pie pagina del seguente tenore: "(1) Il tasso convenzionale del 17,00% e' applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato"; al n. 28 il testo delle colonne "Fibre" e "Percentuali" si legge: "Poliammidica o nylon: fibra non continua 6,25 filamento 5,75"; al n. 38 il testo delle colonne "Fibre" e "Percentuali" si legge: "Vetro tessile: di diametro medio superiore a 5 µm 2,00 di diametro medio pari o inferiore a 5 µm 3,00". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 12 ottobre 1987 Il Ministro: BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Note alle premesse: - Si riportano i numeri dell'allegato B (Tassi convenzionali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile) alla legge n. 883/1973 qui richiamati, come modificati dall'art. 1 del presente decreto: ===================================================================== Numero delle fibre| Fibre |Percentuali ===================================================================== 1 e 2 |Lana e peli: | --------------------------------------------------------------------- |fibre pettinate | 18,25 --------------------------------------------------------------------- |fibre cardate | 17,00 (1) --------------------------------------------------------------------- 3 |Peli: | --------------------------------------------------------------------- |fibre pettinate | 18,25 --------------------------------------------------------------------- |fibre cardate | 17,00 (1) --------------------------------------------------------------------- |Crine: | --------------------------------------------------------------------- |fibre pettinate | 16,00 --------------------------------------------------------------------- |fibre cardate | 15,00 --------------------------------------------------------------------- |(Omissis) | --------------------------------------------------------------------- 28 |Poliammidica o nylon: | --------------------------------------------------------------------- |fibra non continua | 6,25 --------------------------------------------------------------------- |filamento | 5,75 --------------------------------------------------------------------- |(Omissis) | --------------------------------------------------------------------- 38 |Vetro tessile: | --------------------------------------------------------------------- |di diametro medio superiore a 5 um | 2,00 --------------------------------------------------------------------- |di diametro medio pari o inferiore a 5| |um | 3,00 --------------------------------------------------------------------- |(Omissis). | (1) Il tasso convenzionale del 17,00% e' applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato. - Il testo dell'art. 26 della legge n. 883/1973, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 669/1986, e' il seguente: "Art. 26. - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a dare esecuzione, con proprio decreto, alle direttive del Consiglio della CEE sui metodi di prelievo dei campioni e di analisi, per determinare la composizione in fibre dei prodotti tessili oggetto della presente legge, nonche' alle eventuali direttive di modifica delle direttive n. 71/307/CEE del 26 luglio 1971 e n. 83/623/CEE del 25 novembre 1983". Nota all'art. 1: Il testo aggiornato dei numeri 1, 2, 3, 28 e 38 dell'allegato B alla legge n. 883/1973 e' riportato nelle note alle premesse.