IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987,
e successive modificazioni, relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2179/83 del Consiglio del 25 luglio
1983, che stabilisce le regole generali relative  alla  distillazione
dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;
  Visto il regolamento CEE n. 2672/86 della commissione del 26 agosto
1986, che stabilisce le modalita'  d'applicazione  dell'art.  35  del
regolamento CEE n. 822/87 per la campagna viticola 1986-87;
  Visto il regolamento CEE n. 2705/86 della commissione del 28 agosto
1986, che stabilisce le modalita' d'applicazione della  distillazione
di  cui  all'art.  36  del  regolamento CEE n. 822/87 per la campagna
viticola 1986-87;
  Visto  il  regolamento CEE n. 854/86 della commissione del 24 marzo
1986,   e   successive   modificazioni,   relativo   alle   modalita'
d'applicazione  della  distillazione  obbligatoria di cui all'art. 39
del regolamento CEE n. 822/87;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  602/87  della  commissione  del 27
febbraio 1987, con il quale e' stata decisa la distillazione  di  cui
all'art.  39  del  regolamento CEE n. 822/87 per la campagna viticola
1986-87;
  Visto  il  regolamento CEE n. 816/87 della commissione del 20 marzo
1987,  che  fissa,  per  la  campagna  1986-87,  le  percentuali  dei
quantitativi  di  vino  da  tavola  da  consegnare alla distillazione
obbligatoria di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87;
  Considerato  che  l'art. 11, paragrafo 2 del citato regolamento CEE
n. 2179/83, consente agli Stati membri di fissare una data  entro  la
quale  i  produttori  vitivinicoli, che hanno adempiuto per almeno al
90% agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 e  39  del  regolamento
CEE n. 822/87, possono assolvere interamente i loro obblighi;
  Considerato che occorre stabilire i termini entro cui le operazioni
di distillazione dei predetti  quantitativi  di  vino  devono  essere
ultimate  nonche'  la  data  entro  cui  i  prodotti  ottenuti  dalle
distillazioni possono essere consegnati all'A.I.M.A.;
  Ritenuto  di  dover  fissare  la  data  entro la quale i produttori
possono completare gli obblighi anzidetti;
  Ritenuto, altresi', di dover fissare le date entro le quali il vino
deve essere distillato ed i  prodotti  ottenuti  dalla  distillazione
possono essere consegnati all'A.I.M.A.;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  I  produttori  soggetti agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 e
39  del  regolamento  CEE   n.   822/87,   che   abbiano   consegnato
anteriormente  alle  date  stabilite  nei  citati  regolamenti CEE n.
2672/86, n. 2705/86 e n. 854/86, almeno il 90% del  quantitativo  del
prodotto   corrispondente   al   loro   obbligo,  possono  soddisfare
all'obbligo medesimo consegnando il quantitativo residuo entro il  20
marzo 1988.
  I  quantitativi  di  vino  avviati alla distillazione devono essere
trasformati entro il 30 aprile 1988  ed  i  prodotti  ottenuti  dalla
distillazione  possono  essere  consegnati  all'A.I.M.A.  fino  al 30
maggio 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 7 dicembre 1987
                                                Il Ministro: PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI