IL GUARDASIGILLI
                    MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto l'art. 9, lettera g), della legge 3 febbraio 1963, n. 112;
  Esaminata  la deliberazione in data 24 settembre 1987, con la quale
il consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi  ha  determinato,  per
l'anno  1988,  la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti
nell'albo e nell'elenco speciale, per le spese del suo funzionamento,
nonche'  l'ammontare  della  tassa  di iscrizione, della tassa per il
rilascio dei certificati e pareri sulla liquidazione  degli  onorari,
dei   diritti   di  segreteria  per  il  rilascio  della  tessera  di
riconoscimento personale;
                               Decreta:
  E'  approvata  la  deliberazione  in  data  24  settembre  1987 del
consiglio nazionale dell'Ordine dei  geologi,  allegata  al  presente
decreto,  che  stabilisce,  per l'anno 1988, la misura del contributo
annuale dovuto  dagli  iscritti  nell'albo  e  nell'elenco  speciale,
nonche'  l'ammontare  della  tassa  di iscrizione, della tassa per il
rilascio di certificati e pareri sulla  liquidazione  degli  onorari,
dei   diritti   di  segreteria  per  il  rilascio  della  tessera  di
riconoscimento personale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 16 dicembre 1987
                                                Il Ministro: VASSALLI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto
          legislativo qui trascritto.
          Nota alle premesse:
             L'art.   9,   lettera   g),   della  legge  n.  112/1963
          (Attribuzioni del consiglio nazionale dell'Ordine), prevede
          che  il consiglio nazionale dell'Ordine stabilisca, entro i
          limiti strettamente necessari a coprire  le  spese  per  il
          funzionamento  dell'Ordine  nazionale, con deliberazione da
          approvarsi dal Ministro  per  la  grazia  e  giustizia,  la
          misura  del  contributo  annuale  da  corrispondersi  dagli
          iscritti  nell'albo   o   nell'elenco   speciale,   nonche'
          l'ammontare    della   tassa   d'iscrizione   nell'albo   o
          nell'elenco, della tassa per il rilascio di  certificati  e
          pareri sulla liquidazione degli onorari.