IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, che modifica le norme
sulla  registrazione  degli  atti  da  prodursi  al pubblico registro
automobilistico  ed  istituisce, per tali atti, l'imposta erariale di
trascrizione;
  Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, con il quale,
in  applicazione  degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della citata legge ed
in  sostituzione del precedente decreto ministeriale 30 dicembre 1977
sono state stabilite le modalita' relative alla riscossione,
  contabilizzazione    e    versamento   dell'imposta   erariale   di
  trascrizione;
Ravvisata l'opportunita' di modificare il disposto dell'art. 13 del
suddetto decreto al fine di stabilire una nuova data per l'entrata in
vigore del medesimo;
  Considerata la necessita' di individuare l'allegato di cui
all'art. 10 del suddetto decreto ministeriale 16 aprile 1987;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  13  del  decreto  ministeriale  16  aprile  1987,  n.  310,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177
del 31 luglio 1987, e' cosi' modificato:
  "Il presente decreto entra in vigore il 1› marzo 1988".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il  D.M.  16  aprile 1987, n. 310, e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177  del  31
          luglio 1987.
            -  L'art.  13  del D.M. 16 aprile 1987, n. 310, era cosi'
          formulato:  "Il presente decreto entra in vigore dal  primo
          giorno  del sesto mese successivo a quello di pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
            - Il primo comma dell'art. 10 del D.M. 16 aprile 1987, n.
          310, e' cosi' formulato:
             "L'Automobile  club  d'Italia  e' tenuto a registrare su
          supporto magnetico:
               a)  i  dati,  indicati  nell'allegato  1  al  presente
          decreto,  risultanti  dalle  note  per  le  quali  sussiste
          l'obbligo dell'indicazione dei numeri di codice fiscale dei
          soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati  del
          relativo atto;
               b)  i  dati,  indicati  nell'allegato  1  al  presente
          decreto, risultanti dalle note per le  quali  non  sussiste
          l'obbligo  della  indicazione  dei numeri di codice fiscale
          dei soggetti destinatari degli effetti giuridici  immediati
          del  relativo  atto,  quando  tali  note  modificano i dati
          risultanti da quelle di cui alla lettera a)".