IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, che modifica le norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico ed istituisce, per tali atti, l'imposta erariale di trascrizione; Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, con il quale, in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della citata legge ed in sostituzione del precedente decreto ministeriale 30 dicembre 1977 sono state stabilite le modalita' relative alla riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione; Ravvisata l'opportunita' di modificare il disposto dell'art. 13 del suddetto decreto al fine di stabilire una nuova data per l'entrata in vigore del medesimo; Considerata la necessita' di individuare l'allegato di cui all'art. 10 del suddetto decreto ministeriale 16 aprile 1987; Decreta: Art. 1. L'art. 13 del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1987, e' cosi' modificato: "Il presente decreto entra in vigore il 1 marzo 1988".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.M. 16 aprile 1987, n. 310, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1987. - L'art. 13 del D.M. 16 aprile 1987, n. 310, era cosi' formulato: "Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". - Il primo comma dell'art. 10 del D.M. 16 aprile 1987, n. 310, e' cosi' formulato: "L'Automobile club d'Italia e' tenuto a registrare su supporto magnetico: a) i dati, indicati nell'allegato 1 al presente decreto, risultanti dalle note per le quali sussiste l'obbligo dell'indicazione dei numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto; b) i dati, indicati nell'allegato 1 al presente decreto, risultanti dalle note per le quali non sussiste l'obbligo della indicazione dei numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto, quando tali note modificano i dati risultanti da quelle di cui alla lettera a)".