IL MINISTRO DEL TESORO
  Viste  le  leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234,
recanti modifiche  ed  integrazioni  alla  normativa  riguardante  il
credito navale;
  Vista  la  legge  17  febbraio  1982, n. 41, recante: "Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima";
  Visto  il  decreto  ministeriale  in data 2 aprile 1979, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  145  del  29
maggio  1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali numeri
281777 e 647067 rispettivamente del 5 giugno 1981 e  del  6  novembre
1986, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234,
sono stati fissati i criteri  di  variazione  del  tasso  massimo  di
riferimento  da  applicarsi  ai  finanziamenti  previsti dalla citata
legge n. 234/78;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 451724/37PG del 27 giugno 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1987, con  il
quale il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di
credito  navale  per  il  semestre  luglio-dicembre  1987  e'   stato
determinato nella misura del 12,25 per cento;
  Visto  il  proprio decreto in data 10 dicembre 1987 con il quale e'
stata fissata, nella  misura  dell'1,85  per  cento,  la  commissione
onnicomprensiva  per  l'anno  1988  da  riconoscere  agli istituti di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di  credito  agevolato
previste dalla suddetta legge "234";
  Vista  la  lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che
il costo medio di provvista dei fondi, per  i  settori  predetti,  e'
pari al 12,15 per cento;
  Ritenuta valida tale comunicazione;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  di provvista dei fondi per le operazioni previste
dalle norme indicate in premessa e' pari al 12,15 per  cento  per  il
semestre gennaio-giugno 1988.
  Tenuto   conto   della  commissione  onnicomprensiva  il  tasso  di
riferimento per il semestre gennaio-giugno  1988  da  applicare  alle
operazioni  di  finanziamento  contemplate dalla leggi sopracitate e'
pari al 14 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 dicembre 1987
                                                   Il Ministro: AMATO