IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo  dell'economia  e  l'incremento   dell'occupazione   e,   in
particolare,   le  disposizioni  del  capo  VI  relativo  al  credito
all'artigianato, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  1  della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra
l'altro, si dispone che i limiti e le modalita'  per  la  concessione
del  contributo  sul  pagamento  degli interessi sono determinati con
decreto   del   Ministro   del   tesoro,    sentito    il    Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  l'art.  109, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto  il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale stabilisce
che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo
dei  contributi  in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per
il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a
favore  delle  imprese  artigiane viene fissato bimestralmente, sulla
base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione  ai
seguenti parametri:
   per le operazioni primarie fino a diciotto mesi:
     a)  rendimento  medio  dei  BOT  a  sei e dodici mesi della lira
interbancaria;
     b)  maggiorazione  forfettaria  riconosciuta agli intermediari a
fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le  operazioni  e
degli altri oneri accessori;
   per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi:
     a)  rendimento  medio  dei  BOT  a sei e dodici mesi, della lira
interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti  di  credito
mobiliare;
     b)  maggiorazione  forfettaria  riconosciuta agli intermediari a
fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le  operazioni  e
degli altri oneri accessori;
  Visto  il proprio decreto in data 27 ottobre 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254  del  30  ottobre
1987,  con  il quale il tasso di riferimento e' stato fissato, per il
bimestre novembre-dicembre 1987, nella misura del 13,45 per cento per
le  operazioni  di  durata fino a diciotto mesi e del 13,25 per cento
per le operazioni oltre i diciotto mesi;
  Vista  la  lettera  con  la  quale  la Banca d'Italia ha fornito la
comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto  1986
per  la  determinazione  del  tasso  di  riferimento  per il bimestre
gennaio-febbraio 1988 relativo alle operazioni sopra indicate;
                               Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  normativa  richiamata nella
premessa, il tasso di riferimento per il calcolo  dei  contributi  in
conto  interessi  da  corrispondersi  dalla Cassa per il credito alle
imprese artigiane e' determinato, per  il  bimestre  gennaio-febbraio
1988, nelle seguenti misure:
   13,05  per cento annuo posticipato, di cui 1,60 per cento a titolo
di maggiorazione forfettaria, per le operazioni  primarie  di  durata
fino a diciotto mesi;
   13,20  per cento annuo posticipato, di cui 1,40 per cento a titolo
di maggiorazione forfettaria, per  le  operazioni  primarie  oltre  i
diciotto mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 dicembre 1987
                                                   Il Ministro: AMATO