IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni; Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalita' per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale stabilisce che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri: per le operazioni primarie fino a diciotto mesi: a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi della lira interbancaria; b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori; per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi: a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare; b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori; Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 1987, con il quale il tasso di riferimento e' stato fissato, per il bimestre novembre-dicembre 1987, nella misura del 13,45 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e del 13,25 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi; Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre gennaio-febbraio 1988 relativo alle operazioni sopra indicate; Decreta: Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e' determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1988, nelle seguenti misure: 13,05 per cento annuo posticipato, di cui 1,60 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi; 13,20 per cento annuo posticipato, di cui 1,40 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 dicembre 1987 Il Ministro: AMATO