IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Viste  le  ordinanze  n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1987 e n. 1114/FPC del 5
agosto 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto
1987, concernenti il collocamento  in  aspettativa  dei  sindaci  dei
comuni della provincia di Sondrio;
  Vista  la  nota  n.  2738/Gab dell'11 dicembre 1987 con la quale il
prefetto di Sondrio rappresenta la necessita' che  sia  prorogato  il
collocamento  in  aspettativa  del  sindaco  di  Mazzo in Valtellina,
disposto con l'ordinanza n. 1114/FPC del 5 agosto 1987, sopra citata;
  Ravvisata l'opportunita' di aderire alla predetta richiesta;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Il  collocamento  in aspettativa del sindaco del comune di Mazzo in
Valtellina, disposto  con  la  ordinanza  n.  1114/FPC  citata  nelle
premesse, e' prorogato al 29 febbraio 1988.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 21 dicembre 1987
                                                 Il Ministro: GASPARI