IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  428,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  7  novembre 1983, n. 623, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  n.  5/FPC  del  7  novembre 1983,
pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  regione  Campania  del  2
gennaio  1984,  che dispone la realizzazione di circa 600 alloggi nel
comune di Pozzuoli, localita' Monterusciello;
  Vista  la  convenzione  del  22  ottobre 1983 approvata con decreto
ministeriale del 22 ottobre 1983, il  primo  atto  aggiuntivo  del  3
marzo  1984  approvato  con  ordinanza  10  marzo  1984,  n. 150/FPC,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 22  del
9  aprile  1984,  nonche'  l'atto  aggiuntivo  del  27 settembre 1984
approvato con decreto ministeriale 10 ottobre 1984, con  i  quali  le
relative  opere  sono  state affidate in concessione all'associazione
temporanea d'imprese Pizzarotti e  C.  S.p.a.,  Furlanis  costruzioni
generali S.p.a., Sorrentino costruzioni generali S.p.a.;
  Vista  l'ordinanza  6  settembre 1985, n. 607/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 4 ottobre 1985, che  ha  ridotto  a  L.
80.000.000.000 la dotazione finanziaria per la suddetta concessione;
  Visti  i decreti del capo del servizio opere pubbliche 27 settembre
1986, n. 48291 e  21  settembre  1986,  n.  61696,  con  i  quali  in
ottemperanza  alla suddetta ordinanza, e' stata limitata l'esecuzione
delle opere per la realizzazione del centro commerciale previsto  dal
programma dall'intervento ad uno stralcio funzionale dello stesso;
  Considerato che per la funzionalita' generale dell'intervento della
protezione civile nell'area 167 di Monterusciello  e  per  soddisfare
alle  esigenze  della  popolazione  e  degli  esercenti del comune di
Pozzuoli danneggiati dal sisma e dei fenomeni bradisismici  del  1983
si  rende  necessario  procedere al completamento del suddetto centro
commerciale;
  Viste  le  istanze  e  le  sollecitazioni  prodotte in merito dalle
autorita' comunali e dalle associazioni di categoria;
  Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di assumere ogni iniziativa per
completare le opere in corso di realizzazione;
  Avvalendosi  dei  poteri  eccezionali  conferitigli ed in deroga ad
ogni norma vigente;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata  a  carico  del  fondo  per  la  protezione  civile
istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio  1982,  n.
428,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n.
547, e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa presunta di
L.  2.800.000.000  per  l'esecuzione  dei lavori di completamento del
centro commerciale in area 167 di Monterusciello.