La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
           Indennita' giornaliera di gravidanza e puerperio 
  1. Dal 1° gennaio 1988 e' corrisposta  alle  lavoratrici  autonome,
coltivatrici dirette,  mezzadre  e  colone,  artigiane  ed  esercenti
attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n.  1047,  4
luglio 1959, n. 463,  e  22  luglio  1966,  n.  613,  una  indennita'
giornaliera per i periodi di  gravidanza  e  puerperio  calcolata  ai
sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge. 
 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano inviariati il valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
             -   La    legge    n.    1047/1957    reca    estensione
          dell'assicurazione   per   invalidita'   e   vecchiaia   ai
          coltivatori diretti, mezzadri e coloni. 
             -    La    legge    n.    463/1959    reca    estensione
          dell'assicurazione  obbligatoria  per  la  invalidita',  la
          vecchiaia  ed  i  superstiti  agli  artigiani  ed  ai  loro
          familiari. 
             -    La    legge    n.    613/1966    reca    estensione
          dell'assicurazione   obbligatoria   per   invalidita',   la
          vecchiaia  ed  i  superstiti   agli   esercenti   attivita'
          commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento
          degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.