La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Indennita' giornaliera di gravidanza e puerperio 1. Dal 1° gennaio 1988 e' corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, una indennita' giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano inviariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 1047/1957 reca estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni. - La legge n. 463/1959 reca estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari. - La legge n. 613/1966 reca estensione dell'assicurazione obbligatoria per invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.