IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38,  lettera  c), della legge 30 marzo 1981, n. 119,
recante disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato
(legge  finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria  1985),  in  virtu'
del  quale  il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad effettuare
operazioni di indebitamento nel  limite  annualmente  risultante  nel
quadro   generale  riassuntivo  del  bilancio  di  competenza,  anche
attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency
unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987;
  Visto  l'art.  1  della  legge  22  dicembre  1986,  n.  910 (legge
finanziaria 1987), concernente il  livello  massimo  del  ricorso  al
mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi e altri proventi delle obbligazioni e  dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Ritenuto  opportuno,  per il reperimento dei fondi da destinarsi, a
norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
a   copertura   delle   spese  iscritte  in  bilancio,  procedere  ad
un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30
marzo  1981,  n.  119,  e  successive  modificazioni,   e'   disposta
un'emissione  di  buoni  del  Tesoro  denominati  in  ECU  (BTE) fino
all'importo massimo di nominali 500 milioni di  ECU,  alla  pari,  al
prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.
  Il  prestito  ha  inizio il 21 dicembre 1987, scadenza il 4 gennaio
1989 e frutta un interesse, per l'intero  periodo  di  trecentottanta
giorni, non superiore all'8,95%.
  I  buoni  vengono  collocati  con  il  sistema  dell'asta marginale
riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.