IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Vista  l'ordinanza  n.  1142/FPC  dell'8 settembre 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1987;
  Vista l'ordinanza n. 1235/FPC del 4 novembre 1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1987;
  Vista  l'ordinanza  n.  1279/FPC  del  30 novembre 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 1987;
  Vista l'ordinanza n. 1305/FPC del 18 dicembre 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1987;
  Considerato   che   per  effetto  dell'ordinanza  n.  1305  citata,
risultano revocati, nei confronti di parte dei soggetti che si  erano
avvalsi  della  sospensione  dei  termini  disposta  con  le predette
ordinanze n. 1235 e n. 1279, i benefici concessi  con  queste  ultime
ordinanze,  e  che,  pertanto, e' necessario stabilire un termine per
regolarizzare le situazioni connesse ai benefici revocati;
  Preso  atto che in via informale la provincia autonoma di Bolzano e
il commissario del Governo di Bolzano hanno rappresentato  l'esigenza
di  un  provvedimento  che  assegni  un  congruo periodo di tempo per
regolarizzare le stesse situazioni;
  Ravvisata la opportunita' di aderire alle richieste avanzate;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Tutti  i  versamenti  e  gli adempimenti differiti con ordinanze n.
1235/FPC del 4 novembre 1987 e n. 1279/FPC del 30 novembre 1987  che,
per  effetto  della  successiva ordinanza n. 1305/FPC del 18 dicembre
1987, non usufruiscono piu' dei differimenti a suo  tempo  accordati,
devono   essere   effettuati   entro   il   29  febbraio  1988  senza
corresponsione di interessi o altri oneri e senza che si  incorra  in
sanzioni  di  alcun  genere  in conseguenza del ritardato pagamento o
adempimento rispetto alle scadenze originarie.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 5 gennaio 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI