IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia tributaria, di contributi previdenziali e di assunzioni nella pubblica amministrazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'anno 1988, ovvero per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 24 settembre 1987 per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, e' elevata dal 92 al 98 per cento. 2. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia della tariffa allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, sono aumentate del 25 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1988.