IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in materia tributaria, di contributi previdenziali e di
assunzioni nella pubblica amministrazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 gennaio 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  del  tesoro,  delle finanze e del lavoro e della previdenza
sociale,   di   concerto   con  il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                                EMANA
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  La  misura  del  versamento  d'acconto dell'imposta sul reddito
delle  persone  giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista
dalla  legge  23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal
decreto-legge   23   dicembre   1977,   n.   936,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da
parte  dei  soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
per l'anno 1988, ovvero per il periodo di imposta successivo a quello
in  corso  al  24  settembre  1987  per  i soggetti il cui periodo di
imposta  non  coincide con l'anno solare, e' elevata dal 92 al 98 per
cento.
  2.  Le  aliquote  dell'imposta  sulle  assicurazioni  private e sui
contratti di rendita vitalizia della tariffa allegato A, annessa alla
legge  29  ottobre  1961,  n.  1216, e successive modificazioni, sono
aumentate del 25 per cento a decorrere dal 1› gennaio 1988.