IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonche' le successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959,
n. 420, nonche' le successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 942, con la quale sono state
stabilite le modalita' di recepimento delle direttive della Comunita'
economica europea relative all'omologazione dei veicoli a motore e
loro rimorchi;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla
circolazione degli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o
infortunati;
Viste le risultanze dei lavori svolti dall'apposita commissione di
studio istituita con decreto del Ministro dei trasporti 29 luglio
1983;
Decreta:
Art. 1.
Classificazione delle autoambulanze
1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al
trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze. Essi
rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 26, lettera
f), del testo unico citato nelle premesse quali autoveicoli per
trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari
condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale
scopo.
2. In relazione alla funzione da assolvere, vengono definiti i
seguenti due tipi di autoambulanze:
tipo A: con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso",
attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il
servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di
assistenza;
tipo B: con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto",
attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati,
con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.
3. Ai sensi dell'art. 57 del citato testo unico, le autoambulanze
definite nel presente articolo sono da considerarsi destinate ad uso
privato se in proprieta' o in usufrutto di unita' sanitarie locali,
ospedali, cliniche, associazioni di pubblica assistenza o
volontaristiche riconosciute dallo Stato, imprese o altre
collettivita', che a cio' siano obbligate, per le loro necessita',
ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato
dominio o prese in locazione con facolta' di compera; sono invece da
considerarsi destinate ad uso privato per noleggio con conducente
negli altri casi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo della lettera f) dell'art. 26 del testo unico
sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
D.P.R. n. 393/1959 e modificato con leggi 10 febbraio
1982, n. 38 e 14 febbraio 1987, n. 37 e' il seguente: "Gli
autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno
quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in:
(Omissis)
f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti
specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli
per uso speciale quelli destinati prevalentemente al
trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di
cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici
quelli destinati al trasporto di persone in particolari
condizioni o di determinate cose e distinti da una
particolare attrezzatura relativa a tale scopo".
- Si trascrive il n. 1 dell'art. 57 del medesimo testo
unico:
"Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi possono
essere destinati ai seguenti usi:
1) Uso privato:
a) per trasporto di persone;
b) per trasporto di persone con autovetture o
motoveicoli da locare senza conducente;
c) per trasporto di persone con autoveicoli o
motocarrozzette da noleggiare con conducente".