IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  7  novembre 1983, n. 623, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;
  Visto  il  decreto-legge  26  maggio  1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Visto  il comma 8 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Viste le proprie ordinanze n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 22 ottobre 1983 e  n.  196/FPC/ZA
del  2 maggio 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 12
maggio 1984, concernenti, rispettivamente, il contributo per autonoma
sistemazione  alloggiativa  in  favore dei nuclei familiari puteolani
sgomberati a causa del  bradisismo  ed  il  contributo  per  autonoma
sistemazione  alloggiativa  e  l'assistenza  alberghiera per i nuclei
familiari sgomberati da Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura, a  causa  del
medesimo evento bradisismico;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1043/FPC/ZA  del  4 luglio 1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 1987 con  la
quale  sono  state,  tra  l'altro,  da  ultimo  prorogate, fino al 30
settembre 1987, le disposizioni di cui alle ordinanze sopra cennate;
  Visto  il fonogramma n. 56108 del 18 settembre 1987 con il quale il
sindaco  di  Pozzuoli  rappresenta  la  necessita'  di  disporre  una
ulteriore  proroga  delle  disposizioni  emanate  con le sopra citate
ordinanze;
  Viste  le note n. 540/BRA/GAB del 28 settembre, 27 ottobre 1987 e 8
gennaio 1988 con le  quali  il  prefetto  di  Napoli  esprime  parere
favorevole in merito alle predette richieste fino al 30 aprile 1988;
  Ravvisata,  quindi, la necessita' di disporre il differimento delle
sopra citate disposizioni;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Le disposizioni di cui alle ordinanze n. 19/FPC del 7 ottobre 1983
e 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984 concernenti, rispettivamente, il
contributo per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei
nuclei familiari puteolani sgomberati a causa del bradisismo ed il
contributo per autonoma sistemazione alloggiativa e l'assistenza
alberghiera per i nuclei familiari sgomberati da Bagnoli, Fuorigrotta
e Pianura, a causa del medesimo evento bradisismico, prorogate, da
ultimo, con ordinanza n. 1043/FPC/ZA del 4 luglio 1987, sono
ulteriormente differite al 30 aprile 1988.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 13 gennaio 1988
                                      Il Ministro: GASPARI