IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; Visto l'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1987, mediante il quale e' stato fissato con decorrenza 1 maggio 1987 il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole, macchine operatrici e rimorchi; Vista la lettera 9 dicembre 1987, n. 487671, con la quale il Provveditorato generale dello Stato comunica che la commissione ministeriale per la determinazione del prezzo delle forniture eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha provveduto a stabilire i prezzi aggiornati delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati; Decreta: Art. 1. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati e' fissato nella misura seguente: A) Autoveicoli, anche con targhe CD o EE: targa anteriore e posteriore . . . . . . . . . . . . . L. 25.400 targa di prova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 13.800 B) Motoveicoli, anche con targa EE: targa posteriore o di prova . . . . . . . . . . . . . L. 12.700 C) Rimorchi di autoveicoli: targa laterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 13.800 targa ripetitrice posteriore . . . . . . . . . . . . . " 20.700 D) Macchine agricole e macchine operatrici: targa posteriore o di prova . . . . . . . . . . . . . L. 12.700 targa laterale per veicoli rimorchiati . . . . . . . . " 13.800 targa ripetitrice posteriore . . . . . . . . . . . . . " 12.700 N.B. - Il prezzo delle targhe EE e' comprensivo dei bolli autoadesivi indicanti il mese e l'anno di scadenza.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: L'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1959, prevede che il Ministro dei trasporti, con suo decreto, determini il prezzo di vendita delle targhe.