IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Viste  le  proprie  ordinanze  n.  1106/FPC/ZA  del 28 luglio 1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180  del  4  agosto  1987,  n.
1120/FPC  del  12 agosto 1987, in corso di pubblicazione, n. 1136/FPC
del 2 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217  del
17  settembre  1987,  n.   1184/FPC del 28 settembre 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1987 e n. 1199/FPC del
10  ottobre  1987,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17
ottobre 1987 concernenti l'autorizzazione in favore di taluni  comuni
della  provincia  di  Sondrio  ad assumere personale con contratti di
diritto privato a tempo determinato  per  le  straordinarie  esigenze
connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987;
  Viste  le note numeri 2738/GAB, 2738/BIS/GAB e 3027/20.2/GAB del 3,
28 dicembre 1987 e 9 gennaio 1988 con le quali il prefetto di Sondrio
ha  espresso  parere  favorevole  circa le richieste di proroga delle
convenzioni  sopra  menzionate  avanzate  dai  comuni  di   Valfurva,
Caspoggio,  Lanzada,  della comunita' montana di Sondrio e dai comuni
di Valdidentro, Berbenno di Valtellina, Piateda e Colorina;
  Ravvisata la necessita' di disporre quanto richiesto;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Le  disposizioni di cui alle ordinanze n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio
1987, n. 1120/FPC del 12 agosto 1987, n.  1136/FPC  del  2  settembre
1987,  n. 1184/FPC del 28 settembre 1987 e n. 1199/FPC del 10 ottobre
1987, citate nelle premesse sono prorogate, a beneficio dei comuni di
Valfurva,  Caspoggio,  Lanzada,  della comunita' montana di Sondrio e
dai comuni di Valdidentro, Berbenno di Valtellina, Piateda e Colorina
per un periodo di tre mesi.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 15 gennaio 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI