IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  la
copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di  tutela
dei mercantili italiani e di sminamento nelle acque del Golfo Persico
e adiacenti, nonche' di  disciplinare  il  trattamento  economico  ed
assicurativo  dovuto  al  personale  inviato  per  le   summenzionate
operazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con  i  Ministri  del  bilancio  e
della programmazione economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Il trattamento economico ed assicurativo di cui  all'articolo  1
della legge 5 dicembre 1985, n. 726, e' attribuito, con  effetto  dal
15 settembre 1987, al  personale  impiegato  nella  missione  inviata
nelle acque del Golfo Persico. Sono autorizzate, dalla  stessa  data,
le  spese  di  funzionamento   derivanti   dall'effettuazione   della
missione. 
  2. Al personale militare di cui al comma 1  si  applica  il  codice
penale militare di pace.