IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
614;
  Visto  l'art.  17  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 8
maggio 1985, n. 254, che conferisce al  Ministro  della  sanita',  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, il potere di determinare la
misura del compenso globale da attribuire  ai  veterinari  coadiutori
operanti  negli  uffici  veterinari  di  confine,  porto, aeroporto e
dogana interna, principali e/o dipendenti;
  Visto  il  decreto-legge  31  luglio  1954, n. 533, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869;
  Vista  l'annotazione  in  calce  alla tabella annessa alla legge 30
dicembre 1970, n. 1239;
  Visto l'art. 39 della legge 15 novembre 1973, n. 734;
  Visto  l'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come risulta
modificato dall'art. 8 della legge 28 luglio 1978, n. 417;
  Visti gli articoli 5 e 7 della legge 13 luglio 1984, n. 302;
  Visto  il decreto interministeriale 1› luglio 1986 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 24 novembre 1986, con il quale e' stata
determinata, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13,
la misura del compenso globale spettante ai  veterinari  non  statali
incaricati di disimpegnare le funzioni di veterinario di confine o di
coadiuvare i veterinari di confine nell'espletamento dei  servizi  ad
essi affidati;
  Considerato  che,  per  la  continuita'  e  la  natura  dei servizi
veterinari di frontiera, l'incarico pone in essere,  per  i  sanitari
che ne sono investiti, l'obbligo della permanente reperibilita';
  Ritenuto opportuno fissare, ai fini pratici, un minimo e un massimo
entro i quali stabilire, caso per caso, il compenso da attribuire  in
relazione all'importanza dell'incarico affidato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori operanti
negli uffici veterinari principali di  confine,  porto,  aeroporto  e
dogana interna viene determinato nella seguente misura lorda:
   minimo L. 240.000 mensili;
   massimo L. 900.000 mensili.
  Il  compenso  e'  riferito  ad incarichi continuativi di durata non
inferiore  ad  un  mese,  anche   se   espletati   contemporaneamente
nell'ufficio   principale   e  negli  uffici  da  questo  dipendenti,
nell'ambito territoriale della stessa circoscrizione veterinaria.
  Per  le  frazioni  di  mese  il compenso viene computato sulla base
della quota mensile, considerando il mese stesso costituito di trenta
giorni.
  Diversamente  da  quanto stabilito al successivo art. 3 la presente
disposizione si applica anche nei confronti dei veterinari coadiutori
che  operano esclusivamente negli uffici dipendenti posti nell'ambito
di dogane dove il traffico non e' di limitata entita' e vi si  svolge
in via continuativa.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizini  di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   Il   D.P.R.   n.   614/1980   reca   norme   per  la
          ristrutturazione e potenziamento degli  uffici  di  sanita'
          marittima,  aerea  e di frontiera e degli uffici veterinari
          di confine, di porto, di aeroporto e dogana interna.
             -  Il  D.P.R.  n.  254/1985  concerne l'attuazione della
          direttiva  CEE  n.  83/643  relativa  all'agevolazione  dei
          controlli  fisici  e  delle  formalita'  amministrative nei
          trasporti delle merci tra Stati membri.  L'art. 17 prevede:
          "Il  Ministro  della  sanita',  ai fini dell'attuazione del
          punto 2 dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, ed
          in    relazione    alle    caratteristiche   del   traffico
          internazionale,  qualora  le  esigenze  del   servizio   lo
          richiedano  e  non  sia  possibile  provvedere  a  mezzo di
          funzionari del ruolo dei  veterinari  del  Ministero  della
          sanita',  puo'  conferire,  nell'ambito  territoriale della
          circoscrizione veterinaria, incarico di  coadiutori  presso
          gli  uffici  principali  e dipendenti a veterinari indicati
          nel precedente art. 2 o a veterinari liberi professionisti.
             Gli  incarichi di cui al precedente comma sono conferiti
          con decreto ministeriale, d'intesa, per quanto  riguarda  i
          veterinari   pubblici,   con   le  amministrazioni  da  cui
          dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono
          essere  revocati  in ogni momento per ragioni di servizio e
          possono essere rinnovati per  periodi  successivi  di  pari
          durata,  escluso,  a  tutti  gli  effetti, ogni rapporto di
          impiego con lo Stato a qualunque titolo.
            La   misura   del   compenso  globale  da  attribuire  ai
          veterinari coadiutori viene  determinata  con  decreto  del
          Ministro  della  sanita',  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  in  relazione  all'importanza   dell'incarico   da
          affidare".
             -  Il  D.L.  n.  533/1954  reca  norme per la disciplina
          relativa ai diritti,  compensi  e  proventi  percepiti  dal
          personale dell'amministrazione dello Stato.
             - L'annotazione in calce alla tabella annessa alla legge
          n.  1239/1970 (Modifiche ed integrazioni alla  tabella  dei
          diritti  per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi
          animali ai confini di Stato) e'  la  seguente:  "La  visita
          sanitaria   e'   integrata,  eventualmente,  da  operazioni
          diagnostiche e da ricerche di laboratorio;  il  diritto  di
          visita  e',  pertanto, comprensivo delle relative spese. Le
          operazioni  diagnostiche  e  le  ricerche  di   laboratorio
          possono  essere  effettuate,  su disposizione del Ministero
          della sanita', anche dopo lo sdoganamento, nel primo comune
          di destinazione".
             -  La  legge  n.  734/1973 concerne la concessione di un
          assegno perequativo ai  dipendenti  civili  dello  Stato  e
          soppressione delle indennita' particolari.
             - La legge n. 836/1973 riguarda il trattamento economico
          di missione e di trasferimento dei dipendenti statali ed e'
          stata   modificata   dalla   legge   n.  417/1978  recante:
          "Adeguamento del trattamento economico  di  missione  e  di
          trasferimento dei dipendenti statali".
             -  La  legge  n.  302/1984  reca:  "Disposizioni  per il
          potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte
          indirette  e  per  il funzionamento degli uffici doganali e
          dei   connessi   uffici   periferici   dell'Amministrazione
          sanitaria".
             -   La   legge   n.   13/1969  riguarda:  "Modifiche  ed
          integrazioni  all'art.  32  del  testo  unico  delle  leggi
          sanitarie  approvato  con  R.D.  27 luglio 1934, n. 1265, e
          all'art. 8 del  D.P.R.  11  febbraio  1961,  n.   264".  In
          particolare,  l'art.  2  della  predetta legge prevede, tra
          l'altro: "Nei posti di  confine,  porto  e  aeroporto,  nei
          quali  le  esigenze  del  servizio non giustificano, per la
          limitata entita'  del  traffico  o  per  il  suo  carattere
          stagionale, la costituzione di appositi uffici, le funzioni
          di veterinario di confine sono disimpegnate dal veterinario
          provinciale  ovvero,  sotto la sua vigilanza, da veterinari
          comunali o da  veterinari  liberi  professionisti  all'uopo
          incaricati dal Ministero della sanita'.
             Qualora  le  esigenze  del  traffico  lo  richiedano, il
          Ministro per la sanita' puo' incaricare veterinari comunali
          o   veterinari   liberi   professionisti  di  coadiuvare  i
          veterinari di confine, porto e aeroporto  nell'espletamento
          dei servizi ad essi affidati.
             Gli  incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti
          con decreto del Ministro per la  sanita',  d'intesa  per  i
          veterinari  comunali con le amministrazioni comunali da cui
          dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono
          essere  revocati  in ogni momento per ragioni di servizio e
          possono essere rinnovati per  periodi  successivi  di  pari
          durata  escluso,  a  tutti  gli  effetti,  ogni rapporto di
          impiego con lo Stato a qualunque titolo.
             La   misura   del  compenso  globale  da  attribuire  ai
          veterinari di cui ai precedenti commi  verra'  determinata,
          ed  occorrendo revisionata, con decreto del Ministro per la
          sanita' di concerto con quello per il tesoro, in  relazione
          alla importanza dell'incarico da affidare".