IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614; Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, che conferisce al Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, il potere di determinare la misura del compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori operanti negli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, principali e/o dipendenti; Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869; Vista l'annotazione in calce alla tabella annessa alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239; Visto l'art. 39 della legge 15 novembre 1973, n. 734; Visto l'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come risulta modificato dall'art. 8 della legge 28 luglio 1978, n. 417; Visti gli articoli 5 e 7 della legge 13 luglio 1984, n. 302; Visto il decreto interministeriale 1 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 24 novembre 1986, con il quale e' stata determinata, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13, la misura del compenso globale spettante ai veterinari non statali incaricati di disimpegnare le funzioni di veterinario di confine o di coadiuvare i veterinari di confine nell'espletamento dei servizi ad essi affidati; Considerato che, per la continuita' e la natura dei servizi veterinari di frontiera, l'incarico pone in essere, per i sanitari che ne sono investiti, l'obbligo della permanente reperibilita'; Ritenuto opportuno fissare, ai fini pratici, un minimo e un massimo entro i quali stabilire, caso per caso, il compenso da attribuire in relazione all'importanza dell'incarico affidato; Decreta: Art. 1. Il compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori operanti negli uffici veterinari principali di confine, porto, aeroporto e dogana interna viene determinato nella seguente misura lorda: minimo L. 240.000 mensili; massimo L. 900.000 mensili. Il compenso e' riferito ad incarichi continuativi di durata non inferiore ad un mese, anche se espletati contemporaneamente nell'ufficio principale e negli uffici da questo dipendenti, nell'ambito territoriale della stessa circoscrizione veterinaria. Per le frazioni di mese il compenso viene computato sulla base della quota mensile, considerando il mese stesso costituito di trenta giorni. Diversamente da quanto stabilito al successivo art. 3 la presente disposizione si applica anche nei confronti dei veterinari coadiutori che operano esclusivamente negli uffici dipendenti posti nell'ambito di dogane dove il traffico non e' di limitata entita' e vi si svolge in via continuativa.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizini di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.P.R. n. 614/1980 reca norme per la ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e dogana interna. - Il D.P.R. n. 254/1985 concerne l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643 relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti delle merci tra Stati membri. L'art. 17 prevede: "Il Ministro della sanita', ai fini dell'attuazione del punto 2 dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, ed in relazione alle caratteristiche del traffico internazionale, qualora le esigenze del servizio lo richiedano e non sia possibile provvedere a mezzo di funzionari del ruolo dei veterinari del Ministero della sanita', puo' conferire, nell'ambito territoriale della circoscrizione veterinaria, incarico di coadiutori presso gli uffici principali e dipendenti a veterinari indicati nel precedente art. 2 o a veterinari liberi professionisti. Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti con decreto ministeriale, d'intesa, per quanto riguarda i veterinari pubblici, con le amministrazioni da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata, escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo. La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori viene determinata con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'importanza dell'incarico da affidare". - Il D.L. n. 533/1954 reca norme per la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'amministrazione dello Stato. - L'annotazione in calce alla tabella annessa alla legge n. 1239/1970 (Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini di Stato) e' la seguente: "La visita sanitaria e' integrata, eventualmente, da operazioni diagnostiche e da ricerche di laboratorio; il diritto di visita e', pertanto, comprensivo delle relative spese. Le operazioni diagnostiche e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate, su disposizione del Ministero della sanita', anche dopo lo sdoganamento, nel primo comune di destinazione". - La legge n. 734/1973 concerne la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione delle indennita' particolari. - La legge n. 836/1973 riguarda il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali ed e' stata modificata dalla legge n. 417/1978 recante: "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali". - La legge n. 302/1984 reca: "Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria". - La legge n. 13/1969 riguarda: "Modifiche ed integrazioni all'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e all'art. 8 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264". In particolare, l'art. 2 della predetta legge prevede, tra l'altro: "Nei posti di confine, porto e aeroporto, nei quali le esigenze del servizio non giustificano, per la limitata entita' del traffico o per il suo carattere stagionale, la costituzione di appositi uffici, le funzioni di veterinario di confine sono disimpegnate dal veterinario provinciale ovvero, sotto la sua vigilanza, da veterinari comunali o da veterinari liberi professionisti all'uopo incaricati dal Ministero della sanita'. Qualora le esigenze del traffico lo richiedano, il Ministro per la sanita' puo' incaricare veterinari comunali o veterinari liberi professionisti di coadiuvare i veterinari di confine, porto e aeroporto nell'espletamento dei servizi ad essi affidati. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti con decreto del Ministro per la sanita', d'intesa per i veterinari comunali con le amministrazioni comunali da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo. La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari di cui ai precedenti commi verra' determinata, ed occorrendo revisionata, con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con quello per il tesoro, in relazione alla importanza dell'incarico da affidare".