IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, concernente misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonche' per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri - che ha reiterato il decreto-legge 20 luglio 1987, n. 286 - convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456; Visto il proprio decreto ministeriale del 25 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 1987, con il quale e' stata data attuazione alla normativa recata dal cap. II del predetto decreto-legge n. 286/87; Ritenuto che, a seguito della reiterazione del citato decreto-legge n. 286, si rende necessario adeguare i termini indicati nel suindicato decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, emanato ai sensi e con riferimento al predetto decreto-legge n. 286/87, nonche' ad integrare talune disposizioni in ordine alle modalita' di attuazione in precedenza decretate; Decreta: Art. 1. 1. La data del 20 luglio 1987, di entrata in vigore del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 286, indicata all'art. 1, commi 2 e 4, all'art. 2, comma 4, all'art. 3, comma 3, all'art. 4, commi 1 e 5, all'art. 5, comma 1 ed all'art. 6, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, nonche' negli schemi delle istanze, delle certificazioni e degli allegati, e' modificata in quella del 19 settembre 1987, data di entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456. 2. Gli schemi delle istanze e delle certificazioni, di cui al decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, devono essere integrate, nelle premesse, con i riferimenti al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, ed al presente decreto ministeriale. 3. Il termine di trenta giorni indicato all'art. 5, primo e stesto comma, del decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, nonche' i termini di sessanta, centoventi e centocinquanta giorni indicati, rispettivamente, all'art. 6, primo e terzo comma, all'art. 2, terzo comma, all'art. 3, secondo comma, ed all'art. 4, settimo comma, del decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, devono intendersi decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.