IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  19  settembre  1987,  n. 382, concernente
misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle  unita'  sanitarie
locali  e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni
1985 e 1986, nonche' per il ripianamento dei  debiti  degli  ex  enti
ospedalieri  -  che  ha reiterato il decreto-legge 20 luglio 1987, n.
286 - convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987,  n.
456;
  Visto   il   proprio  decreto  ministeriale  del  25  luglio  1987,
registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  222  del 23 settembre 1987, con il quale e' stata data attuazione
alla normativa recata dal  cap.  II  del  predetto  decreto-legge  n.
286/87;
  Ritenuto che, a seguito della reiterazione del citato decreto-legge
n.  286,  si  rende  necessario  adeguare  i  termini  indicati   nel
suindicato decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, emanato
ai sensi e con  riferimento  al  predetto  decreto-legge  n.  286/87,
nonche'  ad integrare talune disposizioni in ordine alle modalita' di
attuazione in precedenza decretate;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.   La  data  del  20  luglio  1987,  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 20 luglio 1987, n. 286, indicata all'art. 1, commi 2  e
4, all'art. 2, comma 4, all'art. 3, comma 3, all'art. 4, commi 1 e 5,
all'art. 5, comma 1 ed  all'art.  6,  comma  2,  del  citato  decreto
ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, nonche' negli schemi delle
istanze, delle certificazioni e  degli  allegati,  e'  modificata  in
quella  del  19  settembre  1987,  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge  19   settembre   1987,   n.   382,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456.
  2.  Gli  schemi  delle  istanze  e  delle certificazioni, di cui al
decreto ministeriale n. 125279 del  25  luglio  1987,  devono  essere
integrate,  nelle  premesse,  con  i  riferimenti al decreto-legge 19
settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29
ottobre 1987, n. 456, ed al presente decreto ministeriale.
  3.  Il termine di trenta giorni indicato all'art. 5, primo e stesto
comma, del decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, nonche'
i  termini  di sessanta, centoventi e centocinquanta giorni indicati,
rispettivamente, all'art. 6, primo e terzo comma, all'art.  2,  terzo
comma,  all'art.  3, secondo comma, ed all'art. 4, settimo comma, del
decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, devono  intendersi
decorrenti  dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto.