IL MINISTRO
                      DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Vista la legge 21 maggio 1981, n. 240;
  Visto  il  decreto-legge  8 giugno 1987, n. 222, non convertito nei
termini di legge e reiterato nel decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327,
convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 404;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15 luglio 1987, con il quale sono
state stabilite le direttive, i criteri e le modalita' di valutazione
delle  domande  di contributo finanziario, inoltrate dai consorzi per
il commercio estero ai sensi degli articoli 13 e 14  della  legge  21
maggio 1981, n. 240;
  Ritenuto  di  dover  chiarificare  taluni  elementi contenuti nella
tabella di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  percentuali  indicate  nella  tabella  di cui all'allegato A al
decreto ministeriale 15 luglio 1987  devono  intendersi  come  valori
percentuali  dell'ammontare massimo del contributo (lire 200 milioni)
di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n.
327, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 404.
  La  tabella  allegata  al presente decreto (allegato A) sostituisce
pertanto la tabella sopra citata.
  Resta  inteso,  pertanto,  che  il  contributo  massimo  erogabile,
calcolato ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 21 maggio 1981,
n.  240, sara' ricondotto, ove superiore, ai parametri percentuali di
cui alla tabella allegata.
   Roma, addi' 14 dicembre 1987
                                                Il Ministro: RUGGIERO
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             Il  testo degli articoli 13 e 14 della legge n. 240/1981
          e' il seguente:
             "Art.  13.  -  Ai consorzi e alle societa' consortili di
          cui all'articolo 1 della presente legge, che  abbiano  come
          scopi  sociali  esclusivi l'esportazione dei prodotti delle
          imprese consorziate e l'importazione delle materie prime  e
          dei  semilavorati  da  utilizzarsi  da  parte delle imprese
          stesse,  possono,  inoltre  essere   concessi,   per   tali
          specifici scopi, contributi finanziari annuali, purche' gli
          stessi non siano volti a sovvenzionare la esportazione.
             La  domanda  di  ammissione  al  contributo  deve essere
          presentata  al  Ministero  del  commercio   con   l'estero,
          corredata   dell'atto   costitutivo  e  dello  statuto  del
          consorzio o della societa'  consortile,  dei  programmi  di
          attivita', nonche' di una dettagliata relazione concernente
          le specifiche attivita' svolte.
             Il  contributo  puo'  essere  concesso nella percentuale
          massima del 40 per cento delle spese risultanti  dal  conto
          dei  profitti  e delle perdite dell'anno precedente, con il
          limite massimo annuale di lire 100 milioni.
             Ai   consorzi   e   alle   societa'  consortili  di  cui
          all'articolo 1, che al momento  della  presentazione  della
          domanda risultino costituiti da non piu' di cinque anni, il
          contributo puo' essere concesso nella  percentuale  massima
          del  60  per  cento  delle  spese  risultanti dal conto dei
          profitti  e  delle  perdite  dell'anno  precedente,   fermo
          restando il limite massimo annuale di lire 100 milioni.
             Per  i  consorzi e le societa' consortili costituiti tra
          piccole e  medie  imprese  ubicate  nei  territori  di  cui
          all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica  6  marzo 1978, n. 218, le misure dei contributi
          indicate  nei  commi  precedenti  possono  essere   elevate
          rispettivamente al 50 e al 70 per cento.
             Il  Ministro  del  commercio con l'estero provvede sulle
          domande di contributo sentito il Comitato interministeriale
          di cui al successivo articolo 15.
             Copia   della   domanda   corredata   della   necessaria
          documentazione va inoltrata dal consorzio richiedente  alla
          regione  nel  cui  territorio  lo  stesso consorzio ha sede
          legale.
             Entro   trenta  giorni  dall'inoltro  della  domanda  la
          regione esprime il proprio parere. Decorso tale termine  il
          parere si intende favorevole.
             Art. 14. - Ai consorzi e alle societa' consortili di cui
          all'articolo 13 della presente legge, che al momento  della
          presentazione  delle  domande  risultino  costituiti da non
          piu' di cinque anni,  possono  essere  concessi  contributi
          finanziari  speciali  per  la  realizzazione  di  programmi
          pluriennali di attivita'.
             I   contributi  possono  essere  concessi  nella  misura
          massima del 50 per cento delle spese programmate, elevabile
          al  60  per  cento  per i consorzi e le societa' consortili
          costituite  tra  piccole  e  medie  imprese   ubicate   nei
          territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
          sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto  del
          Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per un
          importo massimo non superiore a lire 50 milioni l'anno, per
          un triennio.
             I programmi, che devono indicare le specifiche attivita'
          da svolgere, i tempi ed i modi  di  attuazione,  nonche'  i
          preventivi   di   spesa,   devono   essere  presentati  per
          l'approvazione al  Ministero  del  commercio  con  l'estero
          corredati   dell'atto   costitutivo  e  dello  statuto  del
          consorzio o della societa' consortile.
             L'erogazione  del  contributo  a  favore  dei  programmi
          approvati dovra' avvenire  anno  per  anno,  a  consuntivo,
          previo  accertamento  dell'avvenuta  attuazione delle varie
          fasi del progetto.
             Il  Ministro  del  commercio  con  l'estero delibera sui
          programmi per i quali e'  stato  richiesto  il  contributo,
          secondo  le  modalita' di cui all'articolo 13, sesto comma,
          della presente legge.
             I  consorzi  che si avvalgano del contributo finanziario
          speciale non possono  beneficiare  dei  contributi  di  cui
          all'articolo  13,  terzo  e  quarto  comma,  della presente
          legge, ne' sono ammessi al finanziamento agevolato  di  cui
          all'articolo  9, terzo e quarto comma, della legge stessa".
          Note alle premesse:
             -  Per  il  testo  degli articoli 13 e 14 della legge n.
          240/1981 si veda la nota al titolo.
             -  Il  D.L. n. 222/1987 reca: "Interventi a sostegno dei
          consorzi per il commercio estero costituiti tra  piccole  e
          medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonche'
          dei  consorzi  e  delle  societa'  consortili  di  garanzia
          collettiva fidi". Il predetto decreto peraltro non e' stato
          convertito in legge ed  e'  stato  sostituito  dal  D.L.  4
          agosto 1987, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          180 del 4 agosto 1987.
             -  Il  D.M.  15  luglio  1987  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8  agosto
          1987.