IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 21 maggio 1981, n. 240; Visto il decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222, non convertito nei termini di legge e reiterato nel decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 404; Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1987, con il quale sono state stabilite le direttive, i criteri e le modalita' di valutazione delle domande di contributo finanziario, inoltrate dai consorzi per il commercio estero ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240; Ritenuto di dover chiarificare taluni elementi contenuti nella tabella di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale; Decreta: Art. 1. Le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato A al decreto ministeriale 15 luglio 1987 devono intendersi come valori percentuali dell'ammontare massimo del contributo (lire 200 milioni) di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 404. La tabella allegata al presente decreto (allegato A) sostituisce pertanto la tabella sopra citata. Resta inteso, pertanto, che il contributo massimo erogabile, calcolato ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240, sara' ricondotto, ove superiore, ai parametri percentuali di cui alla tabella allegata. Roma, addi' 14 dicembre 1987 Il Ministro: RUGGIERO
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il testo degli articoli 13 e 14 della legge n. 240/1981 e' il seguente: "Art. 13. - Ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'articolo 1 della presente legge, che abbiano come scopi sociali esclusivi l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse, possono, inoltre essere concessi, per tali specifici scopi, contributi finanziari annuali, purche' gli stessi non siano volti a sovvenzionare la esportazione. La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della societa' consortile, dei programmi di attivita', nonche' di una dettagliata relazione concernente le specifiche attivita' svolte. Il contributo puo' essere concesso nella percentuale massima del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di lire 100 milioni. Ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'articolo 1, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non piu' di cinque anni, il contributo puo' essere concesso nella percentuale massima del 60 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermo restando il limite massimo annuale di lire 100 milioni. Per i consorzi e le societa' consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure dei contributi indicate nei commi precedenti possono essere elevate rispettivamente al 50 e al 70 per cento. Il Ministro del commercio con l'estero provvede sulle domande di contributo sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 15. Copia della domanda corredata della necessaria documentazione va inoltrata dal consorzio richiedente alla regione nel cui territorio lo stesso consorzio ha sede legale. Entro trenta giorni dall'inoltro della domanda la regione esprime il proprio parere. Decorso tale termine il parere si intende favorevole. Art. 14. - Ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'articolo 13 della presente legge, che al momento della presentazione delle domande risultino costituiti da non piu' di cinque anni, possono essere concessi contributi finanziari speciali per la realizzazione di programmi pluriennali di attivita'. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese programmate, elevabile al 60 per cento per i consorzi e le societa' consortili costituite tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per un importo massimo non superiore a lire 50 milioni l'anno, per un triennio. I programmi, che devono indicare le specifiche attivita' da svolgere, i tempi ed i modi di attuazione, nonche' i preventivi di spesa, devono essere presentati per l'approvazione al Ministero del commercio con l'estero corredati dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della societa' consortile. L'erogazione del contributo a favore dei programmi approvati dovra' avvenire anno per anno, a consuntivo, previo accertamento dell'avvenuta attuazione delle varie fasi del progetto. Il Ministro del commercio con l'estero delibera sui programmi per i quali e' stato richiesto il contributo, secondo le modalita' di cui all'articolo 13, sesto comma, della presente legge. I consorzi che si avvalgano del contributo finanziario speciale non possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 13, terzo e quarto comma, della presente legge, ne' sono ammessi al finanziamento agevolato di cui all'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge stessa". Note alle premesse: - Per il testo degli articoli 13 e 14 della legge n. 240/1981 si veda la nota al titolo. - Il D.L. n. 222/1987 reca: "Interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonche' dei consorzi e delle societa' consortili di garanzia collettiva fidi". Il predetto decreto peraltro non e' stato convertito in legge ed e' stato sostituito dal D.L. 4 agosto 1987, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1987. - Il D.M. 15 luglio 1987 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1987.