IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 30 marzo 1981, n. 113, recante: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976", come successivamente modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 784 e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83; Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della citata legge, nel testo come sopra modificato, che demanda al Ministro del tesoro di provvedere con proprio decreto alle variazioni disposte dalla commissione delle Comunita' europee al limite di valore indicato nel secondo comma del predetto art. 1; Visto l'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal Consiglio delle Comunita' con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE; Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 22 dicembre 1986, con il quale - sulla base della disposizione della commissione delle Comunita' europee, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. C 300 del 25 novembre 1986 - il limite di valore previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, e' stato determinato, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1987, in 181.500 unita' di conto europee; Vista la disposizione della commissione delle Comunita' europee, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. C 330 del 9 dicembre 1987, con la quale il limite di valore di cui sopra e' stato determinato, per il periodo 16 febbraio-31 dicembre 1988, in 130.000 unita' di conto europee; Vista la disposizione della commissione delle Comunita' europee, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. C 330 del 9 dicembre 1987, con la quale viene stabilito, per il periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1989, in 1.482,32 il controvalore in lire italiane dell'unita' di conto europea, ai fini dell'applicazione delle direttive in materia di appalti di lavori pubblici e di pubbliche forniture, recepite, rispettivamente, nelle leggi 8 agosto 1977, n. 584 e 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni; Decreta: Articolo unico Il limite di valore indicato all'art. 1, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 113, modificata come nelle premesse, ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dalla legge stessa e di quelle di cui all'accordo relativo agli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e' fissato, per il periodo 16 febbraio-31 dicembre 1988, in 130.000 unita' di conto europee, corrispondenti a lire italiane 192.701.600. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 13 gennaio 1988 Il Ministro: AMATO