IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211; Vista la propria ordinanza n. 390/FPC/ZA del 31 ottobre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 308 dell'8 novembre 1984 con la quale e' stata disposta la concessione di un contributo straordinario per autonoma sistemazione alloggiativa ai nuclei familiari del comune di Zafferana Etnea rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 17-24 ottobre 1984, prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 1987 con ordinanza n. 1102/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1987; Vista la delibera n. 673 del 17 novembre 1987 con la quale la giunta municipale di Zafferana Etnea ha richiesto, tra l'altro, la proroga del beneficio sopra cennato fino al 31 dicembre 1988; Visto il parere favorevole espresso, limitatamente ad una proroga di sei mesi, dal servizio opere pubbliche di emergenza con nota n. 64726 del 13 gennaio 1988; Ravvisata la necessita' di aderire alla predetta richiesta per sopperire alle esigenze dei nuclei familiari tuttora sistemati precariamente; Dispone: Articolo unico Il termine del 31 dicembre 1987 di cui all'art. 1 della ordinanza n. 1102/FPC/ZA del 28 luglio 1987 citata nelle premesse, relativo alla concessione di un contributo straordinario per autonoma sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari del comune di Zafferana Etnea rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 17-24 ottobre 1984 e' ulteriormente differito per sei mesi. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 20 gennaio 1988 Il Ministro: GASPARI