IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 470, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza causata dalle eccezionali avversita' atmosferiche del luglio, agosto e settembre 1987; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1988, con il quale in applicazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 384/87, sono stati individuati i comuni delle province di Trento, Bolzano, Alessandria, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Belluno, Treviso, Vicenza, Parma, Reggio Emilia, Arezzo, Massa Carrara, Lucca, Grosseto, Viterbo e Napoli colpiti da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione o provincia autonoma competente per territorio, delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione e provincia autonoma delle specifiche provvidenze, descritte all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi nelle predette zone; Viste le comunicazioni delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e delle province autonome di Trento e Bolzano che hanno accertato danni alle produzioni, strutture e infrastrutture agricole e alle opere di bonifica; Decreta: Art. 1. Le aziende agricole che hanno subito danni alle produzioni, alle strutture e infrastrutture agricole e alle opere di bonifica, per effetto delle eccezionali piogge alluvionali del luglio, agosto, settembre e ottobre 1987, ricadenti nei territori dei comuni delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e delle province autonome di Trento e Bolzano, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987, emanato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, possono beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, con le modificazioni e integrazioni contenute nel citato decreto-legge n. 384/87.