IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  decreto-legge  19 settembre 1987, n. 384, convertito con
modificazioni,  nella  legge  19  novembre  1987,  n.  470,   recante
disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  causata  dalle
eccezionali avversita' atmosferiche del luglio,  agosto  e  settembre
1987;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1987, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  5  gennaio
1988,   con   il   quale  in  applicazione  dell'art.  1  del  citato
decreto-legge n.  384/87,  sono  stati  individuati  i  comuni  delle
province  di  Trento,  Bolzano,  Alessandria,  Cuneo, Novara, Torino,
Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Belluno, Treviso, Vicenza,
Parma, Reggio Emilia, Arezzo, Massa Carrara, Lucca, Grosseto, Viterbo
e Napoli colpiti da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale;
  Visto  l'art.  70  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Considerato  che,  a  termini  dell'art. 70 precitato, compete agli
organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri  di
eccezionale   calamita'  o  di  eccezionale  avversita'  atmosferica,
costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione o
provincia  autonoma  competente  per  territorio, delle zone agricole
danneggiate e la individuazione  da  parte  della  stessa  regione  e
provincia autonoma delle specifiche provvidenze, descritte all'art. 1
della legge 15 ottobre 1981, n. 590,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, da applicarsi nelle predette zone;
  Viste  le  comunicazioni delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto,
Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e delle province autonome di Trento  e
Bolzano  che  hanno  accertato  danni  alle  produzioni,  strutture e
infrastrutture agricole e alle opere di bonifica;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  aziende  agricole  che hanno subito danni alle produzioni, alle
strutture e infrastrutture agricole e alle  opere  di  bonifica,  per
effetto  delle  eccezionali  piogge  alluvionali  del luglio, agosto,
settembre e ottobre 1987, ricadenti nei territori  dei  comuni  delle
regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e
delle province autonome di  Trento  e  Bolzano,  individuati  con  il
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987,
emanato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1987,  n.
384,  possono  beneficiare  delle provvidenze di cui all'art. 1 della
legge 15 ottobre 1981, n. 590, con le  modificazioni  e  integrazioni
contenute nel citato decreto-legge n. 384/87.