IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  990/FPC/ZA  del  27 maggio 1987,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  130  del  6  giugno  1987,
concernente   interventi   straordinari   in  favore  dei  lavoratori
licenziati o sospesi in conseguenza dell'incendio verificatosi  nello
stabilimento dell'azienda "Carmagnani" di Genova;
  Vista la successiva ordinanza n. 1166/FPC del 19 settembre 1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1987, con
la quale viene prorogato di tre mesi il termine di cui all'ordinanza
sopra citata;
  Visto  il  telegramma n. 1850 Gab. del 9 novembre 1987 con il quale
il prefetto di Genova chiede un'ulteriore proroga  degli  effetti  di
cui  alla  citata  ordinanza  n.  990/FPC/ZA  per  il permanere della
sospensione dell'attivita' della societa' "Carmagnani"  disposta  con
ordinanza prefettizia n. 1850 del 15 maggio 1987;
  Viste  le  sollecitazioni  pervenute  dalla presidenza della giunta
della regione Liguria con telegrammi in data 7 e  18  dicembre  1987,
per  prorogare  gli effetti della citata ordinanza n. 990, perdurando
la situazione di particolare disagio dei lavoratori;
  Viste    le    analoghe    sollecitazioni    pervenute   da   parte
dell'amministrazione provinciale e dal comune di Genova,  nonche'  da
parte  delle  associazioni di categoria dei lavoratori e dell'azienda
interessati;
  Visto  il  telegramma  in data 29 dicembre 1987, n. 14522/35(2) del
Ministro dell'interno con il quale auspica un'ulteriore proroga delle
misure assistenziali straordinarie gia' adottate;
  Considerato che la commissione consultiva per le sostanze esplosive
ed infiammabili del  Ministero  dell'interno,  nella  seduta  del  12
novembre  1987,  ha  dettato  le condizioni necessarie per la ripresa
dell'attivita' del complesso aziendale  della  ditta  Carmagnani,  in
condizioni di un affidabile livello di sicurezza;
  Ritenuto,  pertanto,  che la decisione circa la riattivazione degli
impianti della ditta stessa, in  conseguenza  della  pronuncia  della
predetta  commissione,  potra'  essere  definitivamente assunta entro
breve termine;
  Accertata   l'impossibilita',  secondo  la  normativa  vigente,  di
fronteggiare  diversamente,  nelle  more  di   tale   decisione,   la
particolare  situazione  in  cui  sono attualmente i lavoratori della
ditta citata;
  Ravvisata la necessita' di accogliere la richiesta di proroga degli
effetti dell'ordinanza n. 990/FPC/ZA, in via  eccezionale  e  per  un
tempo non ulteriormente prorogabile;
  Sentito,  in  proposito,  il  parere  favorevole  del Consiglio dei
Ministri espresso nella seduta del 22 gennaio 1988;
  Tenuto  conto  che  la  spesa  conseguente  puo'  essere totalmente
coperta con il fondo speciale  costituito  presso  la  prefettura  di
Genova  ai  sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 990/FPC/ZA piu' volte
citata;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il  termine  di  cui all'ordinanza n. 990/FPC/ZA e' ulteriormente e
definitivamente prorogato al 29 febbraio 1988.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 gennaio 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI