IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di sicurezza che deve possedere il materiale da impiegare per l'alimentazione di gas combustibile uso domestico; Visto l'art. 4 della legge suddetta che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, con facolta' di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati; Considerato che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della citata legge, in data 2 ottobre 1985, il materiale piu' avanti indicato, e' stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio di qualita', con sede in Milano, presso la ditta Brasini Franco, con sede in Roma, via Tiburtina, 502; Vista la relazione IMQ n. 762, con le quale l'Istituto italiano del marchio di qualita', autorizzato, per gli accertamenti, unitamente alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio 1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato la non conformita' alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza del materiale in argomento, per il motivo riportato nella relazione sopra menzionata, allegata al presente decreto; Considerata la comunicazione, inviata, con nota n. 162019 in data 5 marzo 1987, alla societa' T.G.T. - Tubigomma Tirrena, con sede in Mangone (Cosenza), costruttrice del materiale oggetto dell'esame e della prova, nonche', per conoscenza, alla ditta Brasini Franco, con sede in Roma; Viste le risposte alla suddetta nota fornite sia dalla ditta Tubigomma Tirrena che dalla ditta Brasini Franco; Considerata l'opportunita' di impedire la circolazione in Italia del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso domestico, sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola specifica di buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza; Decreta: Art. 1. E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione T.G.T. - Tubigomma Tirrena, con sede in Figline V. (Cosenza), a causa della non conformita' del materiale stesso alle regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza, indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083: tubo flessibile, in lunghezza di fabbricazione, (Diametro)i 12,5 mm marcato: "(Diametro) 13 - 20 - B - F Roma - UNI 740 72 - 83".