IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di
sicurezza  che  deve  possedere  il  materiale   da   impiegare   per
l'alimentazione di gas combustibile uso domestico;
  Visto  l'art.  4  della  legge  suddetta  che  demanda al Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   la   vigilanza
sull'applicazione  della  legge  stessa,  con  facolta'  di  disporre
accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati;
  Considerato  che, allo scopo di verificare la corretta applicazione
della citata legge, in data 2 ottobre 1985, il materiale piu'  avanti
indicato, e' stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio
di qualita', con sede in Milano, presso la ditta Brasini Franco,  con
sede in Roma, via Tiburtina, 502;
  Vista la relazione IMQ n. 762, con le quale l'Istituto italiano del
marchio di qualita', autorizzato, per  gli  accertamenti,  unitamente
alla  stazione  sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio
1975  e  successivi  decreti  di  proroga,  ha  dichiarato   la   non
conformita'  alle  regole  specifiche  della  buona  tecnica  per  la
salvaguardia della sicurezza  del  materiale  in  argomento,  per  il
motivo  riportato  nella  relazione  sopra  menzionata,  allegata  al
presente decreto;
  Considerata la comunicazione, inviata, con nota n. 162019 in data 5
marzo 1987, alla societa' T.G.T. - Tubigomma  Tirrena,  con  sede  in
Mangone  (Cosenza),  costruttrice  del materiale oggetto dell'esame e
della prova, nonche', per conoscenza, alla ditta Brasini Franco,  con
sede in Roma;
  Viste  le  risposte  alla  suddetta  nota  fornite  sia dalla ditta
Tubigomma Tirrena che dalla ditta Brasini Franco;
  Considerata  l'opportunita'  di  impedire la circolazione in Italia
del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso
domestico,  sprovvisto  di  requisiti  costruttivi  che costituiscono
regola  specifica  di  buona  tecnica,  per  la  salvaguardia   della
sicurezza;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi
titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione
T.G.T. - Tubigomma Tirrena, con sede in Figline V. (Cosenza), a causa
della non conformita' del materiale stesso alle regole specifiche
della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza, indicate
nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083:
   tubo  flessibile,  in lunghezza di fabbricazione, (Diametro)i 12,5
mm marcato: "(Diametro) 13 - 20 - B - F Roma - UNI 740 72 - 83".