IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di
sicurezza  che  deve  possedere  il  materiale   da   impiegare   per
l'alimentazione di gas combustibile uso domestico;
  Visto  l'art.  4  della  legge  suddetta  che  demanda al Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   la   vigilanza
sull'applicazione  della  legge  stessa,  con  facolta'  di  disporre
accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati;
  Considerato  che, allo scopo di verificare la corretta applicazione
della citata legge, in data 10 ottombre 1985 il materiale piu' avanti
indicato  e' stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio
di qualita' - IMQ, presso la ditta C.D.C. Flex  S.n.c.,  con  sede  a
Montesilvano (Pescara);
  Viste  le  relazioni  IMQ  n. 766 e n. 765, con le quali l'Istituto
italiano del marchio di qualita', autorizzato, per gli  accertamenti,
unitamente alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto
7 luglio 1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato  la  non
conformita'  alle  regole  specifiche  della  buona  tecnica  per  la
salvaguardia della sicurezza dei materiali in argomento, per i motivi
riportati  nelle  relazioni  sopra  menzionate,  allegate al presente
decreto;
  Considerate  le  comunicazioni,  inviate  con  note  n. 162047 e n.
162014, rispettivamente, in data 17 aprile 1987 e 4 marzo 1987,  alla
societa'  Novaplast,  costruttrice del materiale oggetto dell'esame e
della prova, e alla ditta rivenditrice River Plast  S.r.l.  e  C.D.C.
Flex   S.n.c.,  e  le  corrispondenti  risposte  date  dall'anzidetta
societa' con lettere in data 23 aprile 1987 e 24 marzo 1987;
  Considerata  l'opportunita'  di  impedire la circolazione in Italia
del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso
domestico,  sprovvisto  di  requisiti  costruttivi  che costituiscono
regola  specifica  di  buona  tecnica,  per  la  salvaguardia   della
sicurezza;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto, la commercializzazione e la  cessione  a  qualsiasi
titolo,  anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione
Novaplast, con sede in Castiglione Olona (Varese), a causa della  non
conformita'  del  materiale stesso alle regole specifiche della buona
tecnica, per la salvaguardia della sicurezza, indicate nella legge  6
dicembre 1971, n. 1083:
   tubi  flessibili,  in lunghezza di fabbricazione, (Diametro)i = 13
mm e (Diametro)i = 8 mm, marcati, "NP (Diametro) 13 - UNI 7140 -  72"
e "NP (Diametro) 8 - UNI 7140 - 72 C.D.C. Flex".