IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda  in data 29 luglio dell'INA - Istituto nazionale
delle  assicurazioni,  con  sede  in   Roma,   intesa   ad   ottenere
l'approvazione del nuovo testo dell'art. 11 delle condizioni generali
di  polizza  regolanti   "il   pagamento   delle   prestazioni",   in
sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di
assicurazione stipulati in forma individuale;
  Vista  la nota in data 5 novembre 1987, con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
  E'  approvato,  secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, il
nuovo  testo  dell'articolo  delle  condizioni  generali  di  polizza
regolanti   "il   pagamento   delle   prestazioni",  in  sostituzione
dell'analogo in vigore approvato  con  decreto  ministeriale  del  18
giugno   1981,  da  applicare  ai  soli  contratti  di  assicurazione
stipulati  in  forma  individuale,  presentato  dall'INA  -  Istituto
nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.
  Le  nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a
decorrere dal 1› gennaio 1988.
   Roma, addi' 30 dicembre 1987
                                               Il Ministro: BATTAGLIA