IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
 Viste  le  proprie  ordinanze  n.  1106/FPC/ZA  del  28 luglio 1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4  agosto  1987  e  n.
1157/FPC  del  14 settembre 1987, pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Lombardia  n.  44  del  4  novembre  1987,  concernenti
l'autorizzazione  ad  assumere  personale  con  contratto  di diritto
privato a tempo determinato per le  straordinarie  esigenze  connesse
con gli eventi alluvionali del luglio 1987;
  Vista  la nota n. 3027/20.2/GAB del 28 luglio 1988, con la quale la
prefettura di Sondrio  rappresenta  la  necessita'  di  disporre  una
proroga   delle  autorizzazioni  alle  assunzioni  di  personale  con
contratto  di  diritto  privato  a  tempo  determinato  concesse  con
l'ordinanza  n.  1157/FPC del 14 settembre 1987 sopracitata in favore
dei comuni di Ardenno e Morbegno;
  Ravvisata l'opportunita' di aderire alla richiesta di cui sopra;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Le autorizzazioni alle assunzioni straordinarie, disposte in favore
dei comuni di Ardenno e Morbegno con l'ordinanza n. 1157/FPC  del  14
settembre 1987, sono prorogate per un periodo di tre mesi.