IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  2,  nono comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773,
che prevede la possibilita' di aumentare sino al due per  cento,  ove
le  condizioni  tecnico-finanziarie  lo consentano, le percentuali di
commisurazione della pensione annua erogata dalla Cassa nazionale  di
previdenza  e  assistenza  a favore dei geometri alla media decennale
del reddito professionale, di cui al  secondo  e  sesto  comma  dello
stesso articolo;
  Esaminata  la  delibera n. 668 del 18-19 dicembre 1986 con la quale
il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza  a  favore  dei  geometri  ha  proposto di aumentare nella
misura massima consentita dal citato art. 2 le percentuali anzidette;
  Viste le condizioni tecnico-finanziarie della Cassa stessa;
  Ritenuto opportuno emanare il proposto provvedimento;
                               Decreta:
  Con  effetto  dal  1› gennaio 1987 le percentuali di commisurazione
della pensione annua alla media decennale del  reddito  professionale
di  cui  all'art.  2,  secondo  e sesto comma, della legge 20 ottobre
1982, n. 773, sono aumentate rispettivamente:
   dall'1,75 per cento al 2 per cento;
   dall'1,50 per cento all'1,71 per cento;
   dall'1,25 per cento all'1,43 per cento;
   dall'1 per cento all'1,14 per cento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 19 gennaio 1988
                                                 p. Il Ministro: FOTI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge ivi riportata e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
           Nota alle premesse:
             La  legge  n.  773/1982  concerne la riforma della Cassa
          nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  a   favore   dei
          geometri. Si trascrive il testo dell'intero art. 2 di detta
          legge:
             "Art.  2  (Pensione  di  vecchiaia).  -  La  pensione di
          vecchiaia e' corrisposta  a  coloro  che  abbiano  compiuto
          almeno  sessantacinque anni di eta', dopo almeno trent'anni
          di  effettiva  regolamentare  iscrizione  all'albo   e   di
          contribuzione alla Cassa.
             La  pensione  annua  e' pari, per ogni anno di effettiva
          iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della  media
          decennale     del    reddito    professionale    dichiarato
          dall'iscritto  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito   delle
          persone   fisiche  (IRPEF)  quale  risulta  dalle  conformi
          dichiarazioni presentate alla Cassa per i dieci anni solari
          anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
             Per  il  calcolo  della  media di cui sopra si considera
          solo  la  parte  di  reddito  professionale   soggetta   al
          contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a).
          I  redditi  annuali  dichiarati,  escluso  l'ultimo,   sono
          rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.
             La misura della pensione non puo' essere inferiore a sei
          volte   il   contributo   soggettivo   minimo   a    carico
          dell'iscritto  nell'anno  anteriore a quello di maturazione
          del diritto a pensione.
             La  misura  della pensione minima non puo' in alcun caso
          superare la media  del  reddito  professionale  di  cui  al
          secondo  comma,  rivalutato  ai  sensi  del terzo comma del
          presente articolo nella misura del 100 per cento.
             Se  la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni,
          la percentuale dell'1,75 per cento di cui al secondo  comma
          e' cosi' ridotta:
               a)  all'1,50  per cento per lo scaglione di reddito da
          lire 20 milioni a lire 30 milioni;
               b)  all'1,25  per cento per lo scaglione di reddito da
          lire 30 milioni a lire 35 milioni;
               c) all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire
          35 milioni a lire 40 milioni;
             Sono  comunque  fatti  salvi  i trattamenti in atto alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
             Coloro  che  dopo  la maturazione del diritto a pensione
          continuano  l'esercizio  della  professione,   o   i   loro
          superstiti,  hanno  diritto  ad  un  solo supplemento della
          pensione, da erogarsi su richiesta dell'interessato  almeno
          tre  anni dopo il conseguimento del diritto a pensione o in
          caso di decesso dell'avente diritto.  Tale  supplemento  e'
          pari,  per  ognuno di tali anni, alle percentuali di cui al
          secondo e al sesto comma, riferite alla media  dei  redditi
          professionali  risultanti  dalle dichiarazioni successive a
          quelle considerate per il calcolo del  pensionamento.  Tali
          redditi  sono  rivalutati  ai  sensi  del  terzo  comma del
          presente articolo.
             Alle  scadenze  indicate  dall'art. 13, terzo comma, con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          su  proposta  della Cassa, la percentuale di cui al secondo
          comma del presente articolo puo' essere aumentata,  ove  le
          condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per
          cento.  In  tal  caso   devono   essere   proporzionalmente
          aumentate le percentuali di cui al sesto comma del presente
          articolo".