IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di disporre la
gestione   stralcio   del   programma   straordinario   di   edilizia
residenziale  nell'area  metropolitana  di Napoli e di adottare altre
misure in materia di interventi straordinari dello Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 febbraio 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione
  economica, del tesoro e per il coordinamento    della    protezione
                                civile; EMANA
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri
straordinari  di  cui  all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n.
219,  direttamente,  ovvero  delegando  anche funzionari di pubbliche
amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati
dai  commissari  straordinari del Governo di cui al titolo VIII della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.
  2.  Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei Ministri,
o  i  suoi  delegati,  provvedono  altresi'  alla realizzazione degli
interventi  compresi  nei programmi presentati al CIPE dal presidente
della  giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali
commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione
di  cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n.
309,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 9 agosto 1986, n.
472.  Ferme  restando le vigenti procedure, nei limiti dei fondi gia'
stanziati  e  nell'ambito  di  programmi  presentati, sono consentiti
interventi   sostitutivi   che   possono   essere  realizzati  previe
deliberazioni  di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio
regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonche',
per  il  programma  rientrante  nel  territorio del comune di Napoli,
interventi  aggiuntivi  da  proporre  al Presidente del Consiglio dei
Ministri,  previa  deliberazione  del  consiglio  comunale di Napoli,
adottata  sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre
1987.
  3.  Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2
sono affidati in concessione, previo esperimento di gara pubblica, in
tutti i casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584.
  4.  Al fine di evitare ogni soluzione di continuita' nell'attivita'
intrapresa,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o i suoi
delegati,  possono  continuare ad applicare, per il completamento dei
programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti
amministrativi  emanati  dai  commissari  straordinari  del Governo e
subentrano  in  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi instaurati dai
medesimi commissari.
  5.  E' fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre
a   quelle   indicate  nel  presente  articolo  ed  all'assunzione  o
utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi,
di nuove unita' di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere
in violazione di tali divieti sono nulli.
  6.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, si
avvalgono  delle  strutture  dei commissari straordinari del Governo,
fermo  restando  l'onere  per  il  personale  statale o di altri enti
pubblici  non  territoriali a carico dell'amministrazione o dell'ente
di   appartenenza,   e   provvedono   al  graduale  adeguamento  alle
decrescenti  esigenze  della  gestione stralcio mediante restituzione
del  personale  esuberante agli uffici di appartenenza, facendo salve
le disposizioni dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730,
in  riferimento  alle  quali  la disciplina dello stato economico del
personale  dovra'  prevedere  la  cessazione  della corresponsione di
indennita' collegate allo svolgimento di attivita' espletate presso i
commissari straordinari.
  7.  Gli  atti  posti  in essere in attuazione del presente articolo
sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.
  8.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi della
consulenza del presidente della giunta regionale della Campania e del
sindaco  di  Napoli,  i  quali riferiscono, sui pareri espressi, alle
rispettive assemblee.
  9.   Il   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   riferisce
trimestralmente   al  Parlamento  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi di cui al presente articolo.
  10.  Qualora  il Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del
comma  1 si avvalga della facolta' di delegare pubblici funzionari, i
delegati  sono  collocati  in  posizione  di  fuori ruolo con effetto
immediato,   anche   in   deroga   ai  limiti  posti  dai  rispettivi
ordinamenti.