IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre la gestione stralcio del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli e di adottare altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per il coordinamento della protezione civile; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni. 2. Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvedono altresi' alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti dei fondi gia' stanziati e nell'ambito di programmi presentati, sono consentiti interventi sostitutivi che possono essere realizzati previe deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonche', per il programma rientrante nel territorio del comune di Napoli, interventi aggiuntivi da proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre 1987. 3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, previo esperimento di gara pubblica, in tutti i casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584. 4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuita' nell'attivita' intrapresa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari. 5. E' fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unita' di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli. 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo, fermo restando l'onere per il personale statale o di altri enti pubblici non territoriali a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante restituzione del personale esuberante agli uffici di appartenenza, facendo salve le disposizioni dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in riferimento alle quali la disciplina dello stato economico del personale dovra' prevedere la cessazione della corresponsione di indennita' collegate allo svolgimento di attivita' espletate presso i commissari straordinari. 7. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti. 8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi della consulenza del presidente della giunta regionale della Campania e del sindaco di Napoli, i quali riferiscono, sui pareri espressi, alle rispettive assemblee. 9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce trimestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. 10. Qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 si avvalga della facolta' di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.