IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio della assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda in data 28 luglio 1987 della societa' per azioni
Lloyd  Adriatico,  con  sede   in   Trieste,   intesa   ad   ottenere
l'approvazione  del  nuovo testo del regolamento della gestione degli
investimenti denominata "Gestione speciale delle polizze  ad  elevata
partecipazione agli utili - EPU";
  Vista la nota in data 25 settembre 1987 con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha  comunicato  che  non  esistono  elementi  ostativi  alla
emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
  In sostituzione del regolamento previgente e' approvato, secondo il
testo autenticato e depositato presso  il  Ministero  dell'industria,
del   commercio   e   dell'artigianato  -  Direzione  generale  delle
assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo  testo  del
regolamento  della  gestione  degli investimenti denominata "Gestione
speciale delle polizze ad elevata partecipazione agli utili  -  EPU",
presentato  dalla  societa'  per  azioni Lloyd Adriatico, con sede in
Trieste.
  Il  suddetto  regolamento disciplinera' la gestione di cui al comma
precedente a decorrere dal 1› gennaio 1988.
   Roma, addi' 30 dicembre 1987
                                               Il Ministro: BATTAGLIA