IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi incassati depurati di una aliquota per gli oneri di gestione determinata con apposito decreto; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la nota n. 878087 indata 27 gennaio 1988 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura degli oneri di gestione per l'anno 1988; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1987 con il quale e' stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio 1987 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi; Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci dell'esercizio 1986 delle imprese di assicurazione non risultano apprezzabili variazioni dell'incidenza percentuale delle spese generali rispetto ai premi incassati e ai relativi accessori; Ritenuta l'opportunita' di confermare l'aliquota gia' stabilita per il 1987 per gli oneri di gestione per tutti i premi di assicurazione; Decreta: I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1988, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per oneri di gestione pari al dieci per cento dei predetti premi. Roma, addi' 29 gennaio 1988 Il Ministro: BATTAGLIA