IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123 in base al quale
i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico degli
enti  e  delle  imprese soggetti alle disposizioni del medesimo testo
unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le  imposte,
debbono essere applicati sui premi incassati depurati di una aliquota
per gli oneri di gestione determinata con apposito decreto;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la nota n. 878087 indata 27 gennaio 1988 dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e  di  interesse  collettivo  -
ISVAP,  relativa  alla  determinazione  della  misura  degli oneri di
gestione per l'anno 1988;
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1987 con il quale e' stata
determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi
incassati  e  dai  conferimenti acquisiti nell'esercizio 1987 ai fini
della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;
  Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci
dell'esercizio 1986 delle  imprese  di  assicurazione  non  risultano
apprezzabili   variazioni   dell'incidenza  percentuale  delle  spese
generali rispetto ai premi incassati e ai relativi accessori;
  Ritenuta l'opportunita' di confermare l'aliquota gia' stabilita per
il 1987 per gli oneri di gestione per tutti i premi di assicurazione;
                               Decreta:
  I  contributi  e  gli  oneri  di qualsiasi natura e specie, posti a
carico degli enti e delle  imprese  soggetti  alle  disposizioni  del
testo  unico  delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
1959,  n.  449,  che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le
imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1988, su  tutti  i
premi  incassati  dalle  imprese  di  assicurazione e riassicurazione
depurati dell'aliquota per oneri di gestione pari al dieci per  cento
dei predetti premi.
   Roma, addi' 29 gennaio 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA