IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Considerato che ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990, e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1988 la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma "Fondo di garanzia per le vittime della strada", da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti; Visto il rendiconto della gestione "Fondo di garanzia per le vittime della strada" per l'anno 1986 approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in data 30 settembre 1987; Vista la nota n. 878086 in data 27 gennaio 1988 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura del contributo da versare al predetto fondo per l'anno 1988; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto, di confermare per l'anno 1988 l'aliquota gia' stabilita per l'anno 1987; Decreta: Art. 1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1988 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", e' determinato nella misura del 2% dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita, per l'esercizio medesimo, ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.