IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973,
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Considerato  che ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990, e
dell'art.  43  del  relativo  regolamento  di   esecuzione,   occorre
determinare   per   l'anno  1988  la  misura  del  contributo  dovuto
all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma "Fondo
di  garanzia  per  le  vittime  della  strada",  da  ciascuna impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni  della  responsabilita'
civile  per  i  danni  causati  dalla  circolazione dei veicoli e dei
natanti;
  Visto  il  rendiconto  della  gestione  "Fondo  di  garanzia per le
vittime della strada" per l'anno  1986  approvato  dal  consiglio  di
amministrazione  dell'Istituto  nazionale delle assicurazioni in data
30 settembre 1987;
  Vista  la  nota n. 878086 in data 27 gennaio 1988 dell'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,  relativa  alla  determinazione della misura del contributo da
versare al predetto fondo per l'anno 1988;
  Ritenuta   l'opportunita',   in   relazione   alle  risultanze  del
rendiconto anzidetto, di confermare per l'anno 1988  l'aliquota  gia'
stabilita per l'anno 1987;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo  che  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare
per l'anno 1988 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione
autonoma  del  "Fondo  di  garanzia  per le vittime della strada", e'
determinato nella misura del 2%  dei  premi  incassati  nello  stesso
esercizio  al  netto  della  detrazione  per  gli  oneri  di gestione
stabilita, per l'esercizio medesimo, ai sensi dell'art. 123 del testo
unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449.