(Paragrafo) 1. - Premessa Il decreto-legge del 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, tra le varie disposizioni detta norme per la contrazione dei mutui relativi agli anni 1987 e 1988 da parte degli enti locali nonche' l'attivazione del relativo contributo erariale. Stante la complessita' della materia si ritiene opportuno fornire chiarimenti in ordine alle disposizioni sopracitate ed alla precedente normativa tuttora vigente. In particolare, si puntualizzano i requisiti formali e sostanziali a cui gli enti locali devono attenersi per accedere al contributo erariale sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, le modalita' relative alla compilazione dei certificati da produrre nonche' i controlli che le prefetture dovranno eseguire sui certificati e sulla documentazione relativa ai mutui in argomento. (Paragrafo) 2. - Quantificazione del contributo erariale Ai sensi degli articoli 6 e 8 del citato decreto n. 359 del 1987, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad erogare contributi erariali sui mutui contratti dai comuni, dalle province e dalle comunita' montane per gli anni 1987 e 1988 con il seguente sistema di contribuzione: per i comuni: il limite massimo accordabile e' di L. 14.327 per abitante maggiorato di una quota fissa per i soli comuni con popolazione fino a 19.999 abitanti, pari a: L. 13.000.000 per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti; L. 15.000.000 per i comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti; L. 18.000.000 per i comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti; L. 20.000.000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti; L. 22.000.000 per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti; L. 25.000.000 per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti; per le province: la legge autorizza la contribuzione massima di L. 2.048 per abitante; per le comunita' montane: il limite massimo accordabile e' di L. 1.981 per abitante residente in territorio montano. Per la quantificazione della popolazione dei comuni e delle province si deve fare riferimento ai dati ISTAT risultanti al 31 dicembre del penultimo anno antecedente quello di contrazione e per le comunita' montane ai dati forniti dall'U.N.C.E.M. Per quanto concerne l'utilizzazione differita del plafond, prevista dalle disposizioni in materia, e' opportuno precisare che gli enti locali qualora contraggono mutui le cui quote di ammortamento di competenza dell'esercizio siano inferiori al massimo accordabile possono utilizzare la differenza a sostegno di investimenti solo ed esclusivamente entro l'anno successivo a quello di assegnazione. Ne consegue che, nel caso in cui le disponibilita' in oggetto non verranno utilizzate dall'ente entro il termine sopra previsto, non potranno piu' essere richieste a copertura di investimenti futuri. Il contributo erariale, quantificato sulle singole operazioni di mutuo, e' determinato calcolando una rata costante annua posticipata con interessi al 7,70%. Ai fini di tale calcolo devono essere utilizzati i coefficienti indicati nella tabella allegata alla presente circolare. Detto contributo viene erogato per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e quindi cessa con l'estinzione del prestito. In caso di estinzione anticipata, di revoca o di rinuncia dei mutui contratti, cessa contemporaneamente il concorso statale; cosi' come questo viene ridotto in corrispondenza dell'eventuale riduzione della somma mutuata. Nell'eventualita' che la somma delle annualita' di ammortamento dei mutui richiesti a concorso erariale calcolate con il tasso di cui sopra superi il massimo accordabile, il contributo su ogni singolo mutuo verra' ridotto proporzionalmente fino alla concorrenza del plafond di competenza (eventualmente aumentato della parte di massimo accordabile dell'esercizio precedente non utilizzato dall'ente locale). Si precisa, infine, a chiarimento di vari quesiti pervenuti, che non e' consentito l'utilizzo del plafond di competenza per finanziare oneri di mutui contratti nell'esercizio precedente, in quanto non previsto per legge. (Paragrafo) 3. - Requisiti dei mutui per l'ammissibilita' a contributo erariale Per poter beneficiare della contribuzione erariale e' indispensabile che i mutui siano contratti nel rispetto di alcuni requisiti formali e sostanziali che qui di seguito vengono riepilogati. 3.1. - Natura della spesa da finanziare con mutuo. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge del 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge del 27 febbraio 1978, n. 43, richiamato dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge del 31 agosto 1987, n. 359, il contributo erariale sull'onere dei mutui assunti dai comuni e dalle province e' concesso solo ed esclusivamente per la copertura di spese di investimento. Conseguentemente e', quindi, da escludersi il concorso dello Stato nella copertura di spese correnti o di ogni altro onere che i comuni o le province sostengono fuori dalla fattispecie sopra prevista. Per le comunita' montane, l'art. 8 del decreto-legge n. 359/1987 consente la contrazione di mutui per l'acquisizione di terreni montani e per il loro rimboschimento nonche' per investimenti relativi ai propri compiti istituzionali o delegati. Prevede l'esclusione esplicita per i mutui destinati a concessioni di contributi o trasferimenti. Mentre il primo fine non comporta difficolta' interpretative il secondo, per la notevole vastita' e per l'esplicita esclusione sopradetta, necessita di appropriati chiarimenti, peraltro sollecitati. Va anzitutto precisato che la norma ha inteso consentire, come per i comuni e le province, l'indebitamento solo per gli investimenti e non per le spese correnti. La fonte per la determinazione degli interventi va ricercata, oltre che nelle specifiche norme di legge, nelle disposizioni dei piani zonali di sviluppo, coordinati e previsti nei piani regionali, nei programmi stralcio approvati dalle regioni o nelle deleghe regionali. In esecuzione degli articoli 2, 9 e 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di leggi speciali e delle deleghe regionali, deve comunque trattarsi di interventi concretantisi in investimenti, per beni che rimangono di proprieta' dell'ente e non comportino per la loro gestione - ne' direttamente ne' indirettamente - contribuzioni a favore di terzi. Come per i comuni e le province, e' consentita l'assunzione di mutui per la realizzazione o l'acquisto della sede e di altri stabili connessi all'organizzazione delle attivita' dell'ente; per i relativi mobili di dotazione, per l'acquisizione di automezzi speciali per l'esercizio delle attivita' dell'ente; per l'acquisto di attrezzature informatiche e per la manutenzione straordinaria di immobili. 3.2. - Eccezione alla natura della spesa. E' data possibilita' agli enti locali, sulla base dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 359 del 31 agosto 1987, di fruire dei contributi erariali previsti per mutui contratti nel 1987 e 1988 anche per la copertura della quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto, afferenti gli anni dal 1982 al 1986 (art. 2 del decreto-legge del 9 dicembre 1986, n. 833, convertito in legge del 6 febbraio 1987, n. 18) e delle perdite di gestione delle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili rientranti nel settore degli acquedotti e delle centrali del latte (art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e delibera del CIPE del 28 dicembre 1978). Si invitano gli enti locali a porre particolare attenzione all'esatta interpretazione della disposizione di cui all'art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 359/1987 che conferisce agli istituti di credito speciale ed alle sezioni opere pubbliche, in deroga ai loro statuti e leggi, l'autorizzazione a concedere mutui non destinati a spese di investimento, che va riferita esclusivamente ai finanziamenti di cui al citato art. 6, comma 3, salvo ulteriori deroghe che venissero autorizzate per legge. 3.3. - Limiti di indebitamento. L'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 946 del 29 dicembre 1977, convertito in legge n. 43 del 27 febbraio 1978, richiamato dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge in oggetto, stabilisce che i comuni e le province non possono assumere mutui qualora l'insieme degli interessi passivi di quelli gia' contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, superi il 25 per cento dei primi tre titoli delle entrate del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Nella determinazione di detto importo devono essere escluse dal calcolo le entrate una tantum e le poste correttive e compensative delle spese previste nella sesta categoria del titolo III. Per le comunita' montane, ai sensi dell'art. 8, comma 2, si applicano le stesse disposizioni, effettuando pero' il computo sui soli primi due titoli di entrata. Va chiarito, inoltre, in relazione alle disposizioni previste dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488, che il concorso dello Stato agli oneri finanziari di ammortamento connessi agli investimenti non costituisce "contributo in conto interessi". Cio' significa che gli interessi compresi in ogni singola rata dovranno essere computati per intero nel calcolo per la determinazione della limitazione finanziaria alla contrazione dei mutui disciplinata dal comma 4, dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 946, indipendentemente dalla contribuzione statale. Altra condizione essenziale per poter ricorrere al credito e' quella prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, in base alla quale gli enti locali non possono deliberare l'assunzione di nuovi mutui se non e' stato deliberato il consuntivo del penultimo anno precedente a quello in cui il mutuo viene deliberato. 3.4. - Enti beneficiari della contribuzione erariale. Gli enti aventi diritto al contributo erariale sugli oneri dei mutui sono tassativamente indicati in norme legislative e sono soltanto comuni, province e comunita' montane. Non e' prevista alcuna contribuzione erariale per i mutui assunti da consorzi. Tuttavia, per i mutui contratti dai consorzi fra enti territoriali e' possibile attivare il concorso erariale a favore dei comuni consorziati sempreche' gli stessi se ne siano effettivamente e tempestivamente accollati i relativi oneri, senza impegno di rimborso da parte del consorzio o di altri. 3.5. - Enti mutuanti. La Cassa depositi e prestiti e' l'istituto al quale prioritariamente debbono rivolgersi i comuni, le province e loro consorzi e le comunita' montane per stipulare contratti di mutuo. Le richieste possono anche essere rivolte alla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed al Credito sportivo. Il ricorso agli istituti di credito diversi puo' essere attivato solo nel caso in cui la Cassa depositi e prestiti abbia espresso, entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta, la propria indisponibilita' alla concessione del mutuo. La mancata risposta nei termini previsti da parte della Cassa vale come dichiarazione di indisponibilita'. Appare opportuno aggiungere che e' possibile ricorrere direttamente ad istituti di credito diversi solo in caso di interventi non finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti. 3.6. - Requisiti dei mutui per l'ammissibilita' a contributo erariale. Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge del 31 agosto 1987, n. 359, i contratti di mutuo debbono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e debbono contenere le seguenti clausole e condizioni: la durata del periodo di ammortamento non deve essere inferiore a cinque anni; l'ammortamento deve decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto (fin dal 1978, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 843 del 21 dicembre 1978, gli istituti di credito autorizzati a concedere mutui agli enti locali dovevano, indipendentemente da quanto prevedono i loro statuti, far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo alla contrazione del mutuo); la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; l'indicazione dell'esatta natura delle spese da finanziare. Qualora la particolarita' dell'investimento lo richieda, il contratto deve dare atto dell'approvazione del progetto esecutivo dell'opera nel rispetto delle norme vigenti all'atto della deliberazione di assunzione del mutuo; l'erogazione del mutuo subordinatamente all'esistenza dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 19 della legge del 3 gennaio 1978, n. 1, al fine di garantire che le somme mutuate siano destinate solo ed esclusivamente alle opere per le quali il mutuo e' stato contratto. Tale obbligo non si estende agli enti locali soggetti al sistema della tesoreria unica di cui alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, in quanto la garanzia sopracitata e' data dalla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato. In tal caso, infatti, il versamento delle somme avverra' solo dopo presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante il riferimento della somma agli stati di avanzamento dei lavori. L'inottemperanza ad una sola delle sopracitate prescrizioni provoca la nullita' dell'atto con conseguente esclusione del mutuo dal concorso erariale. Occorre, infine, precisare che ai sensi dell'art. 9, comma 3, della normativa in esame, e' fatto divieto ai comuni, alle province e loro consorzi ed alle comunita' montane, di contrarre mutui ad un tasso di interesse superiore a quello fissato dal Ministero del tesoro nel decreto con il quale periodicamente stabilisce le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali. Al riguardo si richiama l'attenzione sul decreto del 28 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio scorso, che stabilisce la misura massima di tasso applicabile alle operazioni di mutuo per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1988. (Paragrafo) 4. - Certificazione dei mutui 1987 e 1988 Per attivare il concorso dello Stato sugli oneri dei mutui in argomento i comuni, le province e le comunita' montane sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988 (per i mutui contratti nel 1987) e del 28 febbraio 1989 (per i mutui contratti nel 1988) apposita certificazione, anche se negativa, su modello conforme all'allegato 1. Si richiama l'attenzione sulla sanzione della decadenza prevista per la mancata osservanza del termine. Sono esclusi dalla certificazione analitica i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dal Credito sportivo e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza in quanto i dati relativi saranno acquisiti direttamente attraverso nastri magnetici forniti dagli stessi istituti. Per una corretta compilazione del certificato occorre indicare con la massima precisione: il numero progressivo dei mutui, significando che la successione numerica non deve mutare col variare dell'istituto mutuante; i codici dell'istituto mutuante e del tipo di opera. Detti codici, per quanto concerne gli istituti mutuanti, sono rilevabili dall'apposito elenco allegato al decreto ministeriale del 13 maggio 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 1986; per quanto concerne le opere, a seguito di alcune modifiche apportate, si rimanda al nuovo elenco che si allega in copia; la descrizione, nella colonna del certificato a cio' riservata, dell'istituto mutuante, della destinazione del mutuo, degli estremi della deliberazione di assunzione, del contratto ed, eventualmente, della deliberazione di accollo; la misura del tasso d'interesse, anche se variabile, riferito all'intera annualita'; il periodo di ammortamento come risulta dal contratto, con l'indicazione esatta dell'inizio e del termine di tale periodo che non va confuso con la scadenza di pagamento delle rate. L'inizio di ammortamento deve coincidere con il 1 gennaio: in caso contrario, il mutuo non potra' essere ammesso a contributo; nel caso di mutui collegati alla collocazione di cartelle, obbligazioni etc. deve essere indicato il relativo valore nominale e non il netto ricavo derivante dalla vendita dei predetti titoli; l'annualita' di ammortamento di competenza dell'anno, in base al piano di ammortamento, a prescindere dalla data di pagamento delle rate di mutuo; l'ammontare dei contributi di altri enti e di canoni di locazione finalizzati. Nel caso di contributi regionali o di altri enti di durata diversa dall'ammortamento del mutuo, gli enti locali devono rapportare il contributo al numero degli anni delle rate di ammortamento, cosi' come gia' previsto dalla circolare telegrafica n. 15 del 1 agosto 1984 sui mutui contratti nel 1983 in ammortamento dal 1984; l'onere a carico dell'ente dato dalla somma algebrica delle colonne 22 + 23 - 25; l'annualita' di contributo calcolata al 7,70%. Deve corrispondere al valore nominale del mutuo, o della quota accollata, moltiplicato per il coefficiente di cui all'allegata tabella; il contributo ammissibile che deve corrispondere al minor importo tra quelli indicati nelle colonne 26 e 27; gli eventuali interessi di preammortamento. La colonna ha rilievo solo ai fini statistici. L'importo non puo', quindi, essere considerato ai fini del contributo erariale; i dati riepilogativi finali, oltre ai totali relativi ai mutui contratti con istituti diversi, dovranno riportare separatamente anche quelli complessivi dei mutui assunti con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo. Cio' allo scopo di consentire una immediata verifica dell'utilizzo del plafond di legge e, quindi, di permettere la liquidazione del contributo da parte delle prefetture. (Paragrafo) 5. - Sanatorie relative ai mutui contratti negli anni 1983 e precedenti Com'e' noto, l'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, ha previsto a decorrere dal 1986 la rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti. Tale rideterminazione, come ampiamente illustrato al paragrafo 2.4. della circolare F.L. 6/86 del 28 maggio 1986 ha consentito di sanare i problemi verificatisi nel caso di mutui certificati solo per l'importo di una rata semestrale, ovvero solo per una quota di interessi nel caso di mutui con quote di capitale differite. Entrambe le suddette ipotesi di rideterminazioni sono state gia' ricertificate con il documento prodotto entro il 31 luglio 1986, come previsto dal citato decreto-legge n. 318/1986. Ora, con il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, non solo si riconosce agli enti locali l'effetto retroattivo di detta rideterminazione, ma si da' la possibilita' di ricalcolare i contributi erariali per i mutui contratti negli stessi anni anche in caso di omissioni verificatesi nelle certificazioni originariamente presentate. 5.1. - Modalita' di applicazione della norma. Preliminarmente, va sottolineato che ai sensi di legge il ricalcolo del contributo erariale compete solo ed esclusivamente per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti. Sono escluse quindi dalla sanatoria rettifiche od omissioni relative a mutui contratti in anni diversi da quelli sopracitati. Va inoltre precisato che per poter fruire del ricalcolo del contributo nonche' del relativo effetto retroattivo occorre che i mutui interessati siano ancora in ammortamento alla data di entrata in vigore della norma che ne prevede la sanatoria (anno 1986). Di conseguenza, non verra' effettuato alcun ricalcolo, nemmeno per la parte retroattiva, per qualsiasi mutuo in precedenza omesso o certificato erroneamente se estinto in anni antecedenti il 1986. Il ricalcolo del contributo compete inoltre solo se dovuto sulla base della legge. Cio' sta a significare che, comunque, restano validi i vincoli previsti dall'art. 11 della legge n. 38 del 1981 per i mutui contratti nell'anno 1981 nonche' quelli previsti dagli articoli 7 e 10 del decreto-legge n. 55/1983, rispettivamente, per i mutui contratti negli anni 1982 e 1983. La retroattivita' di ricalcolo dei contributi erariali non potra' essere antecedente in ogni caso all'anno 1982, in quanto proprio in detto anno, in virtu' dell'art. 5 del decreto-legge n. 786 del 1981, e' stato previsto il primo rimborso puntuale dell'onere di tutti i mutui in ammortamento. Va chiarito, infine, relativamente alla totale omissione di mutui assunti dai consorzi di enti locali che per poter beneficiare del ricalcolo del contributo i comuni e le province devono dimostrare che per gli stessi ne sostenevano l'onere, senza impegno di rimborso da parte del consorzio stesso, sin dall'inizio dell'ammortamento. Non esiste infatti una norma che prevede, ora per allora, l'accollo di mutui contratti negli anni 1982 e precedenti. Di conseguenza, qualunque onere derivante da mutui relativi ai suddetti anni accollato a posteriori non puo' essere preso in considerazione. 5.2. - Certificazione. Ai fini del ricalcolo del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti gli enti interessati dovranno produrre entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988 una certificazione conforme all'allegato modello "2". La certificazione si compone di due parti. La prima e' riservata esclusivamente ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dal Credito sportivo e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza ed ha il solo scopo di poter ricalcolare il contributo erariale dovuto per gli anni pregressi. Infatti per quanto concerne gli oneri 1986 e 1987 questo Ministero ha gia' ricalcolato gli effettivi contributi erariali spettanti per i mutui concessi nei citati anni dai suddetti istituti preferenziali sulla base dei dati acquisiti tramite gli elaborati e relativi supporti magnetici forniti dagli istituti stessi. Non si e' in grado pero' di ricalcolare i contributi retroattivi in mancanza di notizie precise sui singoli mutui rientranti nelle ipotesi da sanatoria innanzi previste. La seconda parte del certificato e' riservata, invece, ai mutui contratti con tutti gli altri istituti di credito. Atteso l'ampio arco temporale di riferimento dei mutui oggetto della certificazione nonche' le varie ipotesi di sanatoria contemplate, si raccomanda agli enti locali interessati una particolare attenzione e cura nella compilazione del documento in questione soprattutto per quanto concerne l'anno di contrazione dei mutui. Per tali mutui, come rilevasi dal modello, non e' stata richiesta una elencazione sulla base di un numero progressivo che, comunque, sara' attribuito d'ufficio. Nella colonna riservata alla descrizione del mutuo dovra' essere specificata, dopo la completa elencazione delle notizie richieste, anche la lettera di riferimento all'art. 11 della legge n. 38 del 1981 per i mutui contratti nel 1981 e quella dell'art. 10 del decreto-legge n. 55 del 1983 per i mutui contratti nel 1983. Nella colonna relativa all'importo del mutuo va indicata esclusivamente l'effettiva quota a carico dell'ente. Nella colonna relativa all'annualita' di ammortamento va indicata per i mutui totalmente omessi o da rettificare quella dell'anno 1982 per i mutui contratti negli anni 1981 e precedenti, quella del 1983 per i mutui contratti nel 1982 e quella del 1984 per i mutui contratti nel 1983. Infine, nell'ultima colonna della certificazione dovra' indicarsi anche il motivo della richiesta e cioe', a seconda dei casi, se trattasi di totale omissione, rideterminazione per semestralita' o annualita' differita. (Paragrafo) 6. - Adempimenti degli enti locali I certificati conformi agli allegati 1 e 2, gia' descritti in precedenza devono essere presentati, anche se negativi, alla prefettura della provincia di appartenenza e, per la Valle d'Aosta, alla presidenza della giunta regionale entro i termini perentori previsti dalla legge. Fa fede il timbro postale della raccomandata. E' tuttavia consigliabile il recapito per le vie brevi, a cura del segretario. I certificati nel formato di cm 42 x cm 29,8 vanno presentati in un originale e due copie conformi, redatti a macchina e con la firma del sindaco o del presidente, del segretario e del ragioniere, ove esista. Tutti gli importi devono essere espressi in migliaia di lire ottenuti per troncamento delle ultime tre cifre. All'originale del certificato relativo ai mutui contratti nel 1987 e nel 1988 devono essere accluse le copie conformi delle deliberazioni di assunzione dei mutui o quelle di accollo, le copie dei relativi contratti e, per le comunita' montane, copia del programma di sviluppo zonale o del programma stralcio che prevede l'opera con gli estremi dell'approvazione regionale. (Paragrafo) 7. - Adempimenti delle prefetture Come per il passato, si ribadisce la necessita' di assicurare agli enti locali la massima collaborazione e disponibilita' ai fini della soluzione dei problemi posti dall'applicazione della normativa di cui trattasi. Di conseguenza le prefetture dovranno organizzare un puntuale servizio di collegamento e soprattutto di assistenza. Copia della circolare, i moduli dei certificati e gli allegati devono essere consegnati, con la massima urgenza, ai segretari degli enti che devono essere convocati in una apposita riunione di servizio nella quale devono essere illustrate le presenti istruzioni e sia dato opportuno rilievo alla necessita' di una puntuale osservanza di termini e modalita'. Alle comunita' montane che attivano per la prima volta la procedura di certificazione dei mutui, le prefetture sono pregate di fornire la massima collaborazione in particolare per quanto attiene alla codifica degli istituti mutuanti. Le certificazioni devono essere sottoposte ad attento controllo sotto l'aspetto contabile verificando in particolare: che i certificati siano regolari sotto l'aspetto formale, cioe' debitamente intestati, sottoscritti, compilati a macchina e muniti del bollo dell'ente, in modo da poter essere sottoposti a sistemi di memorizzazione automatica; che gli importi siano espressi in migliaia di lire con troncamento delle ultime tre cifre; che siano state osservate le istruzioni relative alla contrazione del mutuo ed alla redazione dei certificati; che siano state correttamente indicate le codifiche relative all'istituto mutuante ed al tipo di opera in base all'apposita classificazione; che ove ricorra il caso, siano compilati i modelli relativi alla specifica delle opere plurime. Eventuali correzioni sono ammissibili solo se opportunamente autenticate. Per quanto attiene al certificato relativo ai mutui contratti nel 1987 e 1988 (allegato 1) le certificazioni devono essere inoltre sottoposte a controllo sulla base della documentazione allegata al fine di accertare l'esistenza dei requisiti formali e sostanziali tassativamente previsti per legge. L'esclusione per i mutui non ritenuti ammissibili va notificata agli enti con lettera motivata con la quale devono essere invitate le amministrazioni interessate a produrre eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni. Sia la citata comunicazione che le eventuali controdeduzioni devono essere trasmesse a questo Ministero. In particolare poi, per i mutui assunti nel 1983 eventualmente inseriti nel certificato a sanatoria, occorre controllare che nel modello non vengano riproposti quelli in precedenza respinti per inammissibilita' e per i quali questo Ministero ha gia' provveduto ad effettuare le relative comunicazioni. Ne consegue che possono essere certificati tra i mutui omessi esclusivamente quelli non compresi nel precedente documento prodotto entro la data del 31 luglio 1984. Per questi dovra' essere verificata la relativa documentazione per accertarne l'ammissibilita' a contributo erariale in relazione alle disposizioni di legge. A tal uopo, si richiamano le precedenti istruzioni impartite con le circolari emanate sull'argomento. L'originale ed una copia dei certificati muniti del bollo d'arrivo e debitamente liquidati vanno trasmessi a questo Ministero entro il 30 marzo 1988 per corriere speciale, in un unico plico, con il seguente elenco riepilogativo: 1) enti che richiedono il contributo per i mutui contratti nell'anno 1987; 2) enti che non richiedono il contributo per i mutui contratti nell'anno 1987; 3) enti che hanno attivato contestazioni alle decisioni della prefettura; 4) enti che richiedono la sanatoria di legge per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti. Una copia dei certificati deve essere trattenuta agli atti della prefettura. Per gli enti della Valle d'Aosta i cennati adempimenti sono svolti dal competente organo regionale. Si raccomanda l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e si resta in attesa di assicurazione. Il Ministro: FANFANI AVVERTENZA: I certificati di cui al primo comma del paragrafo 4 e al paragrafo 5, punto 5.2, primo comma, sono allegati al decreto ministeriale 30 gennaio 1988, pubblicato alla pag. 19 di questa stessa Gazzetta Ufficiale.