(Paragrafo) 1. - Premessa
  Il decreto-legge del 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge
29 ottobre 1987, n. 440, tra le varie disposizioni detta norme per la
contrazione  dei  mutui relativi agli anni 1987 e 1988 da parte degli
enti locali nonche' l'attivazione del relativo contributo erariale.
  Stante  la  complessita' della materia si ritiene opportuno fornire
chiarimenti  in  ordine  alle  disposizioni   sopracitate   ed   alla
precedente    normativa   tuttora   vigente.   In   particolare,   si
puntualizzano i requisiti formali e sostanziali a cui gli enti locali
devono attenersi per accedere al contributo erariale sul fondo per lo
sviluppo degli investimenti, le modalita' relative alla  compilazione
dei  certificati  da  produrre  nonche' i controlli che le prefetture
dovranno eseguire sui certificati e sulla documentazione relativa  ai
mutui in argomento.
       (Paragrafo) 2. - Quantificazione del contributo erariale
  Ai  sensi  degli articoli 6 e 8 del citato decreto n. 359 del 1987,
il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  ad  erogare  contributi
erariali  sui  mutui  contratti  dai  comuni,  dalle province e dalle
comunita' montane per gli anni 1987 e 1988 con il seguente sistema di
contribuzione:
   per  i  comuni:  il limite massimo accordabile e' di L. 14.327 per
abitante maggiorato  di  una  quota  fissa  per  i  soli  comuni  con
popolazione fino a 19.999 abitanti, pari a:
    L.  13.000.000  per  i  comuni  con popolazione inferiore a 1.000
abitanti;
    L. 15.000.000 per i comuni con popolazione
da 1.000 a 1.999 abitanti;
    L. 18.000.000 per i comuni con popolazione
da 2.000 a 2.999 abitanti;
    L. 20.000.000 per i comuni con popolazione
da 3.000 a 4.999 abitanti;
    L. 22.000.000 per i comuni con popolazione
da 5.000 a 9.999 abitanti;
    L. 25.000.000 per i comuni con popolazione
da 10.000 a 19.999 abitanti;
   per le province: la legge autorizza la contribuzione massima di L.
2.048 per abitante;
   per  le  comunita' montane: il limite massimo accordabile e' di L.
1.981 per abitante residente in territorio montano.
  Per  la  quantificazione  della  popolazione  dei  comuni  e  delle
province si deve fare riferimento ai  dati  ISTAT  risultanti  al  31
dicembre  del  penultimo anno antecedente quello di contrazione e per
le comunita' montane ai dati forniti dall'U.N.C.E.M.
  Per quanto concerne l'utilizzazione differita del plafond, prevista
dalle disposizioni in materia, e' opportuno precisare  che  gli  enti
locali  qualora  contraggono  mutui  le  cui quote di ammortamento di
competenza dell'esercizio  siano  inferiori  al  massimo  accordabile
possono  utilizzare  la differenza a sostegno di investimenti solo ed
esclusivamente entro l'anno successivo a quello di  assegnazione.  Ne
consegue  che,  nel  caso  in  cui  le  disponibilita' in oggetto non
verranno utilizzate dall'ente entro il termine  sopra  previsto,  non
potranno piu' essere richieste a copertura di investimenti futuri.
  Il  contributo  erariale,  quantificato sulle singole operazioni di
mutuo, e' determinato calcolando una rata costante annua  posticipata
con  interessi  al  7,70%.  Ai  fini  di  tale  calcolo devono essere
utilizzati  i  coefficienti  indicati  nella  tabella  allegata  alla
presente circolare.
Detto contributo viene erogato per il solo periodo di ammortamento di
ciascun mutuo e quindi cessa con l'estinzione del prestito. In caso
di estinzione anticipata, di revoca o di rinuncia dei mutui
contratti, cessa contemporaneamente il concorso statale; cosi' come
questo viene ridotto in corrispondenza dell'eventuale riduzione della
somma mutuata.
  Nell'eventualita' che la somma delle annualita' di ammortamento dei
mutui richiesti a concorso erariale calcolate con  il  tasso  di  cui
sopra  superi  il  massimo accordabile, il contributo su ogni singolo
mutuo verra' ridotto  proporzionalmente  fino  alla  concorrenza  del
plafond di competenza (eventualmente aumentato della parte di massimo
accordabile  dell'esercizio  precedente  non   utilizzato   dall'ente
locale).
  Si  precisa,  infine,  a chiarimento di vari quesiti pervenuti, che
non e' consentito l'utilizzo del plafond di competenza per finanziare
oneri  di  mutui  contratti  nell'esercizio precedente, in quanto non
previsto per legge.
      (Paragrafo) 3. - Requisiti dei mutui per l'ammissibilita'
                        a contributo erariale
  Per    poter    beneficiare   della   contribuzione   erariale   e'
indispensabile che i mutui siano contratti  nel  rispetto  di  alcuni
requisiti   formali   e   sostanziali  che  qui  di  seguito  vengono
riepilogati.
3.1. - Natura della spesa da finanziare con mutuo.
  Ai  sensi  dell'art.  1, comma 2, del decreto-legge del 29 dicembre
1977, n. 946, convertito in  legge  del  27  febbraio  1978,  n.  43,
richiamato  dall'art.  6,  comma  1,  del decreto-legge del 31 agosto
1987, n. 359, il contributo erariale sull'onere dei mutui assunti dai
comuni  e  dalle  province  e' concesso solo ed esclusivamente per la
copertura di spese di investimento. Conseguentemente e',  quindi,  da
escludersi  il concorso dello Stato nella copertura di spese correnti
o di ogni altro onere che i comuni o  le  province  sostengono  fuori
dalla fattispecie sopra prevista.
  Per  le  comunita'  montane, l'art. 8 del decreto-legge n. 359/1987
consente la  contrazione  di  mutui  per  l'acquisizione  di  terreni
montani  e  per  il  loro  rimboschimento  nonche'  per  investimenti
relativi  ai  propri  compiti  istituzionali  o   delegati.   Prevede
l'esclusione  esplicita  per  i  mutui  destinati  a  concessioni  di
contributi  o  trasferimenti.  Mentre  il  primo  fine  non  comporta
difficolta' interpretative il secondo, per la notevole vastita' e per
l'esplicita   esclusione   sopradetta,   necessita   di   appropriati
chiarimenti, peraltro sollecitati.
  Va  anzitutto precisato che la norma ha inteso consentire, come per
i comuni e le province, l'indebitamento solo per gli  investimenti  e
non  per  le  spese  correnti.  La  fonte per la determinazione degli
interventi va ricercata, oltre che nelle specifiche norme  di  legge,
nelle  disposizioni  dei  piani  zonali  di  sviluppo,  coordinati  e
previsti nei piani regionali, nei programmi stralcio approvati  dalle
regioni o nelle deleghe regionali.
  In esecuzione degli articoli 2, 9 e 12 della legge 3 dicembre 1971,
n. 1102, di leggi speciali e delle deleghe regionali, deve comunque
trattarsi di interventi concretantisi in investimenti, per beni che
rimangono di proprieta' dell'ente e non comportino per la loro
gestione - ne' direttamente ne' indirettamente - contribuzioni a
favore di terzi.
  Come  per  i  comuni  e  le province, e' consentita l'assunzione di
mutui per la realizzazione o l'acquisto della sede e di altri stabili
connessi all'organizzazione delle attivita' dell'ente; per i relativi
mobili di dotazione, per l'acquisizione  di  automezzi  speciali  per
l'esercizio delle attivita' dell'ente; per l'acquisto di attrezzature
informatiche e per la manutenzione straordinaria di immobili.
3.2. - Eccezione alla natura della spesa.
  E'  data  possibilita'  agli  enti  locali, sulla base dell'art. 6,
comma 3, del decreto-legge n. 359 del 31 agosto 1987, di  fruire  dei
contributi  erariali  previsti  per  mutui  contratti nel 1987 e 1988
anche per la copertura della quota del 20 per cento dei disavanzi  di
esercizio  delle aziende di trasporto, afferenti gli anni dal 1982 al
1986  (art.  2  del  decreto-legge  del  9  dicembre  1986,  n.  833,
convertito  in  legge del 6 febbraio 1987, n.  18) e delle perdite di
gestione delle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili
rientranti  nel  settore  degli acquedotti e delle centrali del latte
(art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n.  843 e  delibera  del  CIPE
del 28 dicembre 1978).
  Si   invitano  gli  enti  locali  a  porre  particolare  attenzione
all'esatta interpretazione della  disposizione  di  cui  all'art.  9,
comma  8,  del decreto-legge n. 359/1987 che conferisce agli istituti
di credito speciale ed alle sezioni opere  pubbliche,  in  deroga  ai
loro   statuti  e  leggi,  l'autorizzazione  a  concedere  mutui  non
destinati a spese di investimento, che va riferita esclusivamente  ai
finanziamenti  di  cui  al  citato  art.  6, comma 3, salvo ulteriori
deroghe che venissero autorizzate per legge.
3.3. - Limiti di indebitamento.
  L'art.  1,  comma 4, del decreto-legge n. 946 del 29 dicembre 1977,
convertito in legge n. 43 del 27 febbraio 1978, richiamato  dall'art.
6,  comma  4, del decreto-legge in oggetto, stabilisce che i comuni e
le province  non  possono  assumere  mutui  qualora  l'insieme  degli
interessi  passivi  di quelli gia' contratti, al netto dei contributi
statali e regionali in conto interessi, superi il 25  per  cento  dei
primi  tre  titoli delle entrate del bilancio di previsione dell'anno
in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Nella  determinazione
di  detto  importo  devono  essere escluse dal calcolo le entrate una
tantum e le poste correttive  e  compensative  delle  spese  previste
nella sesta categoria del titolo III.
  Per  le  comunita'  montane,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 2, si
applicano le stesse disposizioni, effettuando pero'  il  computo  sui
soli primi due titoli di entrata.
  Va chiarito, inoltre, in relazione alle disposizioni previste
dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 1› luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488, che
il concorso dello Stato agli oneri finanziari di ammortamento
connessi agli investimenti non costituisce "contributo in conto
interessi".
  Cio'  significa  che  gli  interessi  compresi in ogni singola rata
dovranno  essere  computati   per   intero   nel   calcolo   per   la
determinazione  della  limitazione  finanziaria  alla contrazione dei
mutui disciplinata dal comma 4, dell'art. 1 del citato  decreto-legge
n. 946, indipendentemente dalla contribuzione statale.
  Altra  condizione  essenziale  per  poter  ricorrere  al credito e'
quella  prevista  dall'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, in base alla quale gli enti locali
non possono deliberare l'assunzione di nuovi mutui se  non  e'  stato
deliberato  il  consuntivo  del penultimo anno precedente a quello in
cui il mutuo viene deliberato.
3.4. - Enti beneficiari della contribuzione erariale.
  Gli  enti  aventi  diritto  al  contributo erariale sugli oneri dei
mutui sono  tassativamente  indicati  in  norme  legislative  e  sono
soltanto comuni, province e comunita' montane.
  Non  e'  prevista alcuna contribuzione erariale per i mutui assunti
da consorzi. Tuttavia, per i mutui contratti dai  consorzi  fra  enti
territoriali  e' possibile attivare il concorso erariale a favore dei
comuni consorziati sempreche' gli stessi se ne siano effettivamente e
tempestivamente accollati i relativi oneri, senza impegno di rimborso
da parte del consorzio o di altri.
3.5. - Enti mutuanti.
  La   Cassa   depositi   e   prestiti   e'   l'istituto   al   quale
prioritariamente debbono rivolgersi i  comuni,  le  province  e  loro
consorzi e le comunita' montane per stipulare contratti di mutuo.
  Le  richieste  possono anche essere rivolte alla Direzione generale
degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed  al  Credito
sportivo.  Il  ricorso  agli  istituti di credito diversi puo' essere
attivato solo nel caso in cui la  Cassa  depositi  e  prestiti  abbia
espresso,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data di trasmissione
della richiesta, la propria  indisponibilita'  alla  concessione  del
mutuo.  La mancata risposta nei termini previsti da parte della Cassa
vale come dichiarazione di indisponibilita'.
  Appare opportuno aggiungere che e' possibile ricorrere direttamente
ad istituti di  credito  diversi  solo  in  caso  di  interventi  non
finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti.
3.6. - Requisiti dei mutui per l'ammissibilita' a contributo
  erariale.
  Ai  sensi dell'art. 9 del decreto-legge del 31 agosto 1987, n. 359,
i contratti di mutuo debbono, a pena di nullita', essere stipulati in
forma pubblica e debbono contenere le seguenti clausole e condizioni:
   la  durata del periodo di ammortamento non deve essere inferiore a
cinque anni;
   l'ammortamento  deve decorrere dal 1› gennaio dell'anno successivo
a quello  della  stipula  del  contratto  (fin  dal  1978,  ai  sensi
dell'art.  5,  comma  1, della legge n. 843 del 21 dicembre 1978, gli
istituti di credito autorizzati a concedere mutui  agli  enti  locali
dovevano,  indipendentemente  da quanto prevedono i loro statuti, far
decorrere l'ammortamento dall'anno successivo  alla  contrazione  del
mutuo);
   la  rata  di  ammortamento  deve essere comprensiva, sin dal primo
anno, della quota capitale e della quota interessi;
   l'indicazione   dell'esatta  natura  delle  spese  da  finanziare.
Qualora la particolarita' dell'investimento lo richieda, il contratto
deve  dare  atto  dell'approvazione del progetto esecutivo dell'opera
nel rispetto delle norme  vigenti  all'atto  della  deliberazione  di
assunzione del mutuo;
   l'erogazione   del   mutuo   subordinatamente   all'esistenza  dei
documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base  di  stati  di
avanzamento  dei  lavori,  ai  sensi  dell'art.  19 della legge del 3
gennaio 1978, n. 1, al fine di garantire che le somme  mutuate  siano
destinate  solo ed esclusivamente alle opere per le quali il mutuo e'
stato contratto.  Tale  obbligo  non  si  estende  agli  enti  locali
soggetti  al  sistema  della tesoreria unica di cui alla legge del 29
ottobre 1984, n. 720, in quanto la garanzia sopracitata e' data dalla
competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato. In tal caso,
infatti, il versamento delle somme avverra' solo  dopo  presentazione
di  una  dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante
il riferimento della somma agli stati di avanzamento dei lavori.
  L'inottemperanza ad una sola delle sopracitate prescrizioni provoca
la nullita'  dell'atto  con  conseguente  esclusione  del  mutuo  dal
concorso erariale.
  Occorre, infine, precisare che ai sensi dell'art. 9, comma 3, della
normativa in esame, e' fatto divieto ai comuni, alle province e  loro
consorzi ed alle comunita' montane, di contrarre mutui ad un tasso di
interesse superiore a quello fissato dal  Ministero  del  tesoro  nel
decreto  con il quale periodicamente stabilisce le condizioni massime
applicabili ai mutui da concedere agli enti locali.
  Al  riguardo  si  richiama l'attenzione sul decreto del 28 dicembre
1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio  scorso,
che stabilisce la misura massima di tasso applicabile alle operazioni
di mutuo per il periodo 1› gennaio-30 giugno 1988.
        (Paragrafo) 4. - Certificazione dei mutui 1987 e 1988
  Per  attivare  il  concorso  dello  Stato  sugli oneri dei mutui in
argomento i comuni, le province e le comunita' montane sono tenuti  a
presentare,  entro  il termine perentorio del 28 febbraio 1988 (per i
mutui contratti nel 1987)  e  del  28  febbraio  1989  (per  i  mutui
contratti  nel  1988)  apposita certificazione, anche se negativa, su
modello conforme  all'allegato  1.  Si  richiama  l'attenzione  sulla
sanzione  della  decadenza  prevista  per  la  mancata osservanza del
termine.
  Sono  esclusi dalla certificazione analitica i mutui concessi dalla
Cassa depositi e prestiti, dal Credito  sportivo  e  dalla  Direzione
generale  degli  istituti  di  previdenza  in  quanto i dati relativi
saranno acquisiti direttamente attraverso  nastri  magnetici  forniti
dagli stessi istituti.
  Per  una corretta compilazione del certificato occorre indicare con
la massima precisione:
   il  numero  progressivo dei mutui, significando che la successione
numerica non deve mutare col variare dell'istituto mutuante;
   i codici dell'istituto mutuante e del tipo di opera. Detti codici,
per  quanto  concerne  gli   istituti   mutuanti,   sono   rilevabili
dall'apposito  elenco  allegato al decreto ministeriale del 13 maggio
1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
135  del  13  giugno 1986; per quanto concerne le opere, a seguito di
alcune modifiche apportate, si rimanda al nuovo elenco che si  allega
in copia;
   la  descrizione,  nella  colonna del certificato a cio' riservata,
dell'istituto mutuante, della destinazione del mutuo,  degli  estremi
della  deliberazione  di assunzione, del contratto ed, eventualmente,
della deliberazione di accollo;
   la  misura  del  tasso  d'interesse,  anche se variabile, riferito
all'intera annualita';
   il  periodo  di  ammortamento  come  risulta  dal  contratto,  con
l'indicazione esatta dell'inizio e del termine di  tale  periodo  che
non  va  confuso con la scadenza di pagamento delle rate. L'inizio di
ammortamento deve coincidere con il 1› gennaio: in caso contrario, il
mutuo non potra' essere ammesso a contributo;
   nel  caso  di  mutui  collegati  alla  collocazione  di  cartelle,
obbligazioni etc. deve essere indicato il relativo valore nominale  e
non il netto ricavo derivante dalla vendita dei predetti titoli;
   l'annualita'  di  ammortamento di competenza dell'anno, in base al
piano di ammortamento, a prescindere dalla data  di  pagamento  delle
rate di mutuo;
   l'ammontare  dei contributi di altri enti e di canoni di locazione
finalizzati. Nel caso di contributi regionali  o  di  altri  enti  di
durata  diversa  dall'ammortamento  del mutuo, gli enti locali devono
rapportare  il  contributo  al  numero  degli  anni  delle  rate   di
ammortamento, cosi' come gia' previsto dalla circolare telegrafica n.
15 del 1› agosto 1984 sui mutui contratti nel  1983  in  ammortamento
dal 1984;
   l'onere  a  carico  dell'ente  dato  dalla  somma  algebrica delle
colonne 22 + 23 - 25;
   l'annualita'  di contributo calcolata al 7,70%. Deve corrispondere
al valore nominale del mutuo, o della quota  accollata,  moltiplicato
per il coefficiente di cui all'allegata tabella;
   il  contributo ammissibile che deve corrispondere al minor importo
tra quelli indicati nelle colonne 26 e 27;
   gli  eventuali interessi di preammortamento. La colonna ha rilievo
solo  ai  fini  statistici.  L'importo  non  puo',   quindi,   essere
considerato ai fini del contributo erariale;
   i  dati  riepilogativi  finali,  oltre ai totali relativi ai mutui
contratti con  istituti  diversi,  dovranno  riportare  separatamente
anche  quelli  complessivi  dei mutui assunti con la Cassa depositi e
prestiti, con gli istituti di previdenza  e  con  l'Istituto  per  il
credito  sportivo.  Cio'  allo  scopo  di  consentire  una  immediata
verifica dell'utilizzo del plafond di legge e, quindi, di  permettere
la liquidazione del contributo da parte delle prefetture.
             (Paragrafo) 5. - Sanatorie relative ai mutui
            contratti negli anni 1983 e precedenti
  Com'e'  noto,  l'art.  6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1›
luglio  1986,  n.  318,  ha  previsto  a  decorrere   dal   1986   la
rideterminazione  del contributo erariale per i mutui contratti negli
anni 1983 e precedenti.
  Tale rideterminazione, come ampiamente illustrato al paragrafo 2.4.
della circolare F.L. 6/86 del 28 maggio 1986 ha consentito di  sanare
i  problemi  verificatisi  nel  caso  di  mutui  certificati solo per
l'importo di una rata  semestrale,  ovvero  solo  per  una  quota  di
interessi nel caso di mutui con quote di capitale differite.
  Entrambe  le  suddette  ipotesi di rideterminazioni sono state gia'
ricertificate con il documento prodotto entro il 31 luglio 1986, come
previsto dal citato decreto-legge n. 318/1986.
  Ora,  con  il  decreto-legge  31  agosto  1987, n. 359, non solo si
riconosce  agli  enti   locali   l'effetto   retroattivo   di   detta
rideterminazione,   ma  si  da'  la  possibilita'  di  ricalcolare  i
contributi erariali per i mutui contratti negli stessi anni anche  in
caso  di  omissioni verificatesi nelle certificazioni originariamente
presentate.
5.1. - Modalita' di applicazione della norma.
  Preliminarmente, va sottolineato che ai sensi di legge il ricalcolo
del contributo erariale compete solo ed esclusivamente per i mutui
contratti negli anni 1983 e precedenti. Sono escluse quindi dalla
sanatoria rettifiche od omissioni relative a mutui contratti in anni
diversi da quelli sopracitati.
  Va  inoltre  precisato  che  per  poter  fruire  del  ricalcolo del
contributo nonche' del relativo effetto  retroattivo  occorre  che  i
mutui  interessati  siano ancora in ammortamento alla data di entrata
in vigore della norma che ne prevede la  sanatoria  (anno  1986).  Di
conseguenza,  non  verra'  effettuato alcun ricalcolo, nemmeno per la
parte  retroattiva,  per  qualsiasi  mutuo  in  precedenza  omesso  o
certificato erroneamente se estinto in anni antecedenti il 1986.
  Il  ricalcolo  del  contributo compete inoltre solo se dovuto sulla
base della legge. Cio'  sta  a  significare  che,  comunque,  restano
validi i vincoli previsti dall'art. 11 della legge n. 38 del 1981 per
i mutui  contratti  nell'anno  1981  nonche'  quelli  previsti  dagli
articoli  7 e 10 del decreto-legge n. 55/1983, rispettivamente, per i
mutui contratti negli anni 1982 e 1983.
  La  retroattivita'  di ricalcolo dei contributi erariali non potra'
essere antecedente in ogni caso all'anno 1982, in quanto  proprio  in
detto  anno, in virtu' dell'art. 5 del decreto-legge n. 786 del 1981,
e' stato previsto il primo rimborso puntuale dell'onere  di  tutti  i
mutui in ammortamento.
  Va  chiarito,  infine, relativamente alla totale omissione di mutui
assunti dai consorzi di enti locali che  per  poter  beneficiare  del
ricalcolo del contributo i comuni e le province devono dimostrare che
per gli stessi ne sostenevano l'onere, senza impegno di  rimborso  da
parte  del  consorzio  stesso, sin dall'inizio dell'ammortamento. Non
esiste infatti una norma che prevede, ora per  allora,  l'accollo  di
mutui  contratti  negli  anni  1982  e  precedenti.  Di  conseguenza,
qualunque  onere  derivante  da  mutui  relativi  ai  suddetti   anni
accollato a posteriori non puo' essere preso in considerazione.
5.2. - Certificazione.
  Ai fini del ricalcolo del contributo erariale per i mutui contratti
negli anni 1983 e precedenti gli enti interessati  dovranno  produrre
entro  il  termine perentorio del 28 febbraio 1988 una certificazione
conforme all'allegato modello "2".
  La  certificazione  si  compone di due parti. La prima e' riservata
esclusivamente ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dal
Credito  sportivo  e  dalla  Direzione  generale  degli  istituti  di
previdenza ed ha il solo scopo di  poter  ricalcolare  il  contributo
erariale  dovuto  per gli anni pregressi. Infatti per quanto concerne
gli oneri 1986 e  1987  questo  Ministero  ha  gia'  ricalcolato  gli
effettivi  contributi  erariali  spettanti  per  i mutui concessi nei
citati anni dai suddetti istituti preferenziali sulla base  dei  dati
acquisiti tramite gli elaborati e relativi supporti magnetici forniti
dagli istituti stessi. Non si e' in  grado  pero'  di  ricalcolare  i
contributi  retroattivi  in  mancanza  di notizie precise sui singoli
mutui rientranti nelle ipotesi da sanatoria innanzi previste.
  La  seconda  parte  del  certificato e' riservata, invece, ai mutui
contratti con tutti gli altri istituti di credito.
  Atteso  l'ampio  arco  temporale  di  riferimento dei mutui oggetto
della  certificazione  nonche'  le   varie   ipotesi   di   sanatoria
contemplate,   si   raccomanda   agli  enti  locali  interessati  una
particolare attenzione e cura nella  compilazione  del  documento  in
questione  soprattutto  per quanto concerne l'anno di contrazione dei
mutui. Per tali mutui,  come  rilevasi  dal  modello,  non  e'  stata
richiesta  una  elencazione  sulla base di un numero progressivo che,
comunque, sara' attribuito d'ufficio.
  Nella  colonna  riservata  alla descrizione del mutuo dovra' essere
specificata, dopo la completa elencazione  delle  notizie  richieste,
anche  la  lettera  di  riferimento all'art. 11 della legge n. 38 del
1981 per i mutui  contratti  nel  1981  e  quella  dell'art.  10  del
decreto-legge  n.  55  del 1983 per i mutui contratti nel 1983. Nella
colonna relativa
all'importo  del mutuo va indicata esclusivamente l'effettiva quota a
carico  dell'ente.   Nella   colonna   relativa   all'annualita'   di
ammortamento   va  indicata  per  i  mutui  totalmente  omessi  o  da
rettificare quella dell'anno 1982 per i mutui  contratti  negli  anni
1981  e  precedenti, quella del 1983 per i mutui contratti nel 1982 e
quella del 1984 per i mutui contratti nel 1983.  Infine,  nell'ultima
colonna  della  certificazione dovra' indicarsi anche il motivo della
richiesta e  cioe',  a  seconda  dei  casi,  se  trattasi  di  totale
omissione, rideterminazione per semestralita' o annualita' differita.
            (Paragrafo) 6. - Adempimenti degli enti locali
  I  certificati  conformi  agli  allegati  1  e 2, gia' descritti in
precedenza  devono  essere  presentati,  anche  se   negativi,   alla
prefettura  della  provincia di appartenenza e, per la Valle d'Aosta,
alla presidenza della giunta  regionale  entro  i  termini  perentori
previsti dalla legge.
  Fa   fede   il  timbro  postale  della  raccomandata.  E'  tuttavia
consigliabile il recapito per le vie brevi, a cura del segretario.
  I certificati nel formato di cm 42 x cm 29,8 vanno presentati in un
originale e due copie conformi, redatti a macchina e con la firma del
sindaco  o  del  presidente,  del  segretario  e  del ragioniere, ove
esista.
  Tutti  gli  importi  devono  essere  espressi  in  migliaia di lire
ottenuti per troncamento delle ultime tre cifre.
  All'originale  del certificato relativo ai mutui contratti nel 1987
e  nel  1988  devono  essere  accluse   le   copie   conformi   delle
deliberazioni  di  assunzione dei mutui o quelle di accollo, le copie
dei relativi  contratti  e,  per  le  comunita'  montane,  copia  del
programma  di  sviluppo  zonale  o del programma stralcio che prevede
l'opera con gli estremi dell'approvazione regionale.
            (Paragrafo) 7. - Adempimenti delle prefetture
  Come  per il passato, si ribadisce la necessita' di assicurare agli
enti locali la massima collaborazione e disponibilita' ai fini  della
soluzione dei problemi posti dall'applicazione della normativa di cui
trattasi.  Di  conseguenza  le  prefetture  dovranno  organizzare  un
puntuale servizio di collegamento e soprattutto di assistenza.
  Copia  della  circolare,  i  moduli  dei certificati e gli allegati
devono essere consegnati, con la massima urgenza, ai segretari  degli
enti che devono essere convocati in una apposita riunione di servizio
nella quale devono essere illustrate le  presenti  istruzioni  e  sia
dato  opportuno rilievo alla necessita' di una puntuale osservanza di
termini e modalita'. Alle comunita' montane che attivano per la prima
volta  la  procedura  di certificazione dei mutui, le prefetture sono
pregate di fornire  la  massima  collaborazione  in  particolare  per
quanto attiene alla codifica degli istituti mutuanti.
  Le  certificazioni  devono  essere  sottoposte ad attento controllo
sotto l'aspetto contabile verificando in particolare:
   che  i  certificati  siano regolari sotto l'aspetto formale, cioe'
debitamente intestati, sottoscritti, compilati a  macchina  e  muniti
del  bollo dell'ente, in modo da poter essere sottoposti a sistemi di
memorizzazione automatica;
   che gli importi siano espressi in migliaia di lire con troncamento
delle ultime tre cifre;
   che  siano state osservate le istruzioni relative alla contrazione
del mutuo ed alla redazione dei certificati;
   che  siano  state  correttamente  indicate  le  codifiche relative
all'istituto mutuante ed  al  tipo  di  opera  in  base  all'apposita
classificazione;
   che  ove  ricorra il caso, siano compilati i modelli relativi alla
specifica delle opere plurime.
  Eventuali   correzioni  sono  ammissibili  solo  se  opportunamente
autenticate.
  Per  quanto  attiene al certificato relativo ai mutui contratti nel
1987 e 1988 (allegato 1)  le  certificazioni  devono  essere  inoltre
sottoposte  a  controllo  sulla base della documentazione allegata al
fine di accertare l'esistenza dei  requisiti  formali  e  sostanziali
tassativamente previsti per legge.
  L'esclusione  per  i  mutui  non ritenuti ammissibili va notificata
agli enti con lettera motivata con la quale devono essere invitate le
amministrazioni  interessate  a  produrre  eventuali  controdeduzioni
entro il termine di dieci giorni.
  Sia la citata comunicazione che le eventuali controdeduzioni devono
essere trasmesse a questo Ministero.
  In  particolare  poi,  per  i  mutui assunti nel 1983 eventualmente
inseriti nel certificato a sanatoria,  occorre  controllare  che  nel
modello  non  vengano  riproposti  quelli  in precedenza respinti per
inammissibilita' e per i quali questo Ministero ha gia' provveduto ad
effettuare le relative comunicazioni.
  Ne  consegue  che  possono  essere  certificati  tra i mutui omessi
esclusivamente quelli non compresi nel precedente documento  prodotto
entro la data del 31 luglio 1984. Per questi dovra' essere verificata
la  relativa  documentazione  per   accertarne   l'ammissibilita'   a
contributo  erariale  in  relazione alle disposizioni di legge. A tal
uopo,  si  richiamano  le  precedenti  istruzioni  impartite  con  le
circolari emanate sull'argomento.
  L'originale  ed una copia dei certificati muniti del bollo d'arrivo
e debitamente liquidati vanno trasmessi a questo Ministero  entro  il
30  marzo  1988  per  corriere  speciale,  in  un unico plico, con il
seguente elenco riepilogativo:
   1)  enti  che  richiedono  il  contributo  per  i  mutui contratti
nell'anno 1987;
   2)  enti  che  non  richiedono il contributo per i mutui contratti
nell'anno 1987;
   3)  enti  che  hanno  attivato  contestazioni alle decisioni della
prefettura;
   4) enti che richiedono la sanatoria di legge per i mutui contratti
negli anni 1983 e precedenti.
  Una  copia  dei  certificati deve essere trattenuta agli atti della
prefettura.
  Per  gli enti della Valle d'Aosta i cennati adempimenti sono svolti
dal competente organo regionale.
  Si  raccomanda  l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni
contenute  nella  presente  circolare  e  si  resta  in   attesa   di
assicurazione.
                                                 Il Ministro: FANFANI
          AVVERTENZA:
             I certificati di cui al primo comma del paragrafo 4 e al
          paragrafo 5, punto  5.2,  primo  comma,  sono  allegati  al
          decreto  ministeriale 30 gennaio 1988, pubblicato alla pag.
          19 di questa stessa Gazzetta Ufficiale.