IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Vista  l'ordinanza  n.  1225/FPC/ZA del 27 ottobre 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1987 con cui e'  stata
disposta  l'estensione  ai  sindaci  dei  comuni di Saviore Adamello,
Sonico e  Niardo  in  provincia  di  Brescia  delle  norme  contenute
nell'ordinanza  numero  1105/FPC/ZA  del  28  luglio 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4  agosto  1987,  concernente  il
collocamento in aspettativa;
  Considerato  che  permane  la  necessita'  che i sindaci dei comuni
sopraindicati seguano  direttamente  gli  interventi  finalizzati  ad
opere  di  somma  urgenza in conseguenza degli eventi alluvionali del
mese di agosto 1987;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Le  disposizioni contenute nell'ordinanza numero 1105/FPC/ZA del 28
luglio 1987 citata in premessa si applicano ai sindaci dei comuni  di
Saviore Adamello, Sonico e Niardo fino al 30 aprile 1988.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 4 febbraio 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI