IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, riguardante la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente edilizio per i mutilati e invalidi di guerra, istituito con regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Ente stesso; Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante i programmi e il coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto Ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56 puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente medesimo; Visto il bilancio finale determinato con le risultanze al 31 agosto 1986 e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi; Atteso che, per il disposto dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/1972, l'avanzo finale di liquidazione dell'Ente edilizio per i mutilati e invalidi di guerra dovra' essere versato sul c/c acceso presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio dell'Ente edilizio per i mutilati e invalidi di guerra e' chiusa a tutti gli effetti.