IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972,
n. 1036, riguardante la  soppressione  e  la  messa  in  liquidazione
dell'Ente edilizio per i mutilati e invalidi di guerra, istituito con
regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295;
  Vista   la   legge   4  dicembre  1956,  n.  1404,  concernente  la
soppressione e la messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e
di  altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Ente stesso;
  Vista  la  legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante i programmi e
il coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto Ente sono
state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n.  1404/56
puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione  del patrimonio dell'Ente
medesimo;
  Visto il bilancio finale determinato con le risultanze al 31 agosto
1986 e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;
  Atteso che, per il disposto dell'art. 16 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  1036/1972,  l'avanzo  finale  di  liquidazione
dell'Ente  edilizio per i mutilati e invalidi di guerra dovra' essere
versato sul c/c acceso presso la Cassa depositi e prestiti  ai  sensi
dell'art. 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione del patrimonio dell'Ente edilizio per i mutilati e
invalidi di guerra e' chiusa a tutti gli effetti.