IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 13, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri; Visto il trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1954, n. 1203; Visto il regolamento CEE n. 234/88 del 25 gennaio 1988; Considerata l'opportunita' di devolvere una parte del contingente al perseguimento di particolari fini sociali, attraverso l'assegnazione di quote al Ministero della difesa ed ai comuni, sia direttamente che per tramite gli enti comunali di consumo; Considerata l'opportunita' di tener conto del ruolo svolto dalle cooperative e consorzi di macellazione e commercializzazione; Tenuto conto che la funzione di approvvigionamento del mercato svolto dagli importatori e la rilevanza dell'attivita' di esportazione svolta dagli operatori inducono a considerare favorevolmente l'operativita' con i Paesi terzi; Considerata l'opportunita' di evitare una eccessiva polverizzazione del contingente al fine di assicurare una ripartizione adeguata sotto il profilo economico; Ritenuta la necessita' di procedere alla ripartizione della quota del contingente comunitario assegnata all'Italia in base all'art. 2 del citato regolamento CEE; Decreta: Art. 1. Le importazioni di carni bovine congelate, nei limiti di tonnellate 11.597 assegnate all'Italia in base al regolamento CEE n. 234/88 del 25 gennaio 1988, sono subordinate alla presentazione in dogana di un certificato di importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, in base alle modalita' previste dai regolamenti CEE n. 2377 del 4 settembre 1980 e n. 3183 del 3 dicembre 1980.