IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto   l'art.  11  del  decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Vista  l'ordinanza  del  6  ottobre 1984, n. 359/FPC/ZA, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 20 ottobre 1984;
  Visto il decreto del 25 marzo 1985 n. 1/053/13 EMER;
  Vista  l'ordinanza  n.  547/FPC/ZA  del  24 maggio 1985, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 4 giugno 1985, con cui  e'  stato
costituito    un   comitato   di   esperti   per   l'individuazionne,
l'elaborazione e la regolamentazione delle modalita' d'impiego  delle
unita'   cinofile  di  soccorso  da  utilizzarsi  per  interventi  di
protezione civile;
  Visti  i  regolamenti  per  la  selezione  delle  unita'  cinofile,
approvati con il decreto sopra richiamato;
  Considerato    che    il   predetto   comitato   ha   rappresentato
l'opportunita' di sottoporre le unita' cinofile  per  la  ricerca  di
persone  sotto le macerie e in superficie ad una prova attitudinale e
ad una prova operativa;
  Considerato  che  il  comitato  stesso  ha suggerito di affidare il
compito di curare la prova attitudinale all'Ente nazionale  cinofilia
italiana, il quale con nota n. 6217 del 6 novembre 1985 ha offerto la
propria collaborazione a titolo gratuito, e che  la  prova  operativa
deve  essere svolta su di un campo predisposto dal Dipartimento della
protezione civile e curata da rappresentanti del predetto comitato;
  Ravvisata  la  necessita'  di  realizzare,  nell'ambito  del centro
polifunzionale della protezione civile, un campo nazionale che  possa
garantire  uniformita'  di  criteri  nella  effettuazione delle prove
operative finalizzate al  conseguimento  del  brevetto  operativo  da
attribuire alle unita' cinofile da catastrofi e da superficie;
  Vista  l'ordinanza  n.  984/FPC/ZA  del  18 maggio 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1987, con  la  quale  il
capo  ufficio  servizi  tecnici  e  vigilanza  e' stato incaricato di
provvedere  alla  progettazione  e  alla  predisposizione   dell'area
riservata all'espletamento delle prove operative;
  Considerato  che  l'Ente nazionale cinofilia italiana ha previsto e
offerto gratuitamente il progetto esecutivo dell'opera;
  Ritenuta  l'opportunita'  di affidare la realizzazione del campo al
servizio opere pubbliche di emergenza;
  Considerati i motivi di urgenza connessi alle esigenze operative di
questo dipartimento;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Le  prove  operative  alle  quali  sottoporre le unita' cinofile di
soccorso per la ricerca di persone sotto le macerie e  in  superficie
dovranno   essere   effettuate   in   un  campo  riservato,  all'uopo
attrezzato, del centro  polifunzionale  della  protezione  civile  di
Castelnuovo di Porto.