IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi; Visti in particolare l'art. 1, comma primo, lettera a), e comma terzo; l'art. 2, comma primo, lettera a); e l'art. 2- bis, commi primo, quarto e quinto della predetta legge, concernenti gli impianti destinati ad ospitare gli incontri del campionato mondiale di calcio del 1990; Visto il proprio decreto 22 maggio 1987, con il quale e' stato approvato il programma relativo al piano di interventi finanziari intesi all'apprestamento degli impianti sportivi e connessi servizi stampa nei comuni di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Torino, Udine, Verona e Roma; Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto, con il quale si stabilisce il criterio di scelta del presidente della commissione collaudo in corso d'opera da costituire, per ciascuno degli interventi di cui sopra, ai sensi dell'art. 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il proprio decreto 20 giugno 1987, con il quale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, e' stato determinato il contributo in conto capitale concesso dallo Stato per la realizzazione delle opere infrastrutturali nei comuni sopra indicati con riferimento al triennio 1987, 1988 e 1989; Visto il proprio decreto 10 luglio 1987, con il quale e' stata designata, per ciascuno degli interventi previsti dal predetto decreto 22 maggio 1987, la persona da incaricare della presidenza della relativa commissione di collaudo in corso d'opera; Considerato che il richiamato decreto 22 maggio 1987 all'art. 4 stabiliva che il presidente di ciascuna delle commissioni di collaudo venisse scelto tra i magistrati amministrativi o contabili, gli avvocati dello Stato e i docenti universitari di discipline aziendali "individuati - previa intesa coi medesimi - dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto"; Ritenuto che, fermo restando l'opportuno criterio della scelta dei presidenti delle commissioni di collaudo tra gli appartenenti alle categorie professionali suindicate, e' opportuno abolire la predetta modalita' di scelta dei presidenti medesimi nell'ambito di un novero di persone previamente individuate, modalita' peraltro non osservata nell'emanazione del citato decreto 10 luglio 1987; Considerato altresi' che, con l'art. 1, comma primo, del medesimo decreto 10 luglio 1987, si e' proceduto ad una mera "designazione" della persona cui attribuire l'incarico di presidente della commissione collaudatrice di ciascuno dei dodici interventi sopra menzionati, senza peraltro provvedere alla costituzione delle singole commissioni di collaudo, implicitamente lasciando ai soggetti interessati ai benefici finanziari della legge la nomina dei presidenti designati, nonche' la determinazione della struttura delle singole commissioni collaudatrici e la scelta degli altri componenti; Ritenuto che la natura e l'importanza dello straordinario intervento finanziario dello Stato rendono opportuno che lo Stato medesimo provveda ad affidare a proprie commissioni di collaudo il compito di verificare la conformita' delle opere - realizzate in tutto od in parte con i mezzi finanziari concessi - ai progetti approvati nell'ambito del programma di interventi adottato dal Ministro, sentite le commissioni parlamentari; e cio' anche al fine dell'eventuale esercizio della facolta' - riservata appunto allo Stato dall'art. 3 dello stesso decreto 22 maggio 1987 - di sospendere o revocare l'intervento finanziario qualora "i destinatari delle provvidenze non ottemperino alle indicazioni tecniche o alle scadenze temporali stabilite" per la realizzazione delle opere di che trattasi; Ravvisata la neccessita' di provvedere, ai fini sopra enunciati, alla modificazione del proprio decreto 22 maggio 1987 limitatamente all'ultima parte sopra testualmente riportata dell'art. 4, nonche' alla soppressione del surrichiamato primo comma dell'art. 1 del decreto 10 luglio 1987; Tenuto conto altresi' dell'opportunita' di conseguire il massimo di economicita' ed unitarieta' nell'attivita' di collaudazione, favorendo l'affidamento delle relative operazioni, da parte degli enti destinatari dei finanziamenti in oggetto, alle stesse commissioni di collaudo nominate dall'amministrazione statale; Valutata infine l'utilita' di riordinare e riaccorporare le rimanenti disposizioni del suddetto decreto 10 luglio 1987, trasferendole nel contesto appropriato del decreto 22 maggio 1987; Decreta: Art. 1. Nell'art. 4 del decreto ministeriale 22 maggio 1987, richiamato nelle premesse, sono soppresse le parole "scelto tra quelli individuati - previa intesa coi medesimi - dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto".