IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  il  decreto-legge  3  gennaio  1987,  n.  2, convertito, con
modificazioni, nella legge  6  marzo  1987,  n.  65,  recante  misure
urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi;
  Visti  in  particolare  l'art.  1, comma primo, lettera a), e comma
terzo; l'art. 2, comma primo, lettera a);  e  l'art.  2-  bis,  commi
primo, quarto e quinto della predetta legge, concernenti gli impianti
destinati ad ospitare gli incontri del campionato mondiale di  calcio
del 1990;
  Visto  il  proprio  decreto  22  maggio 1987, con il quale e' stato
approvato il programma relativo al  piano  di  interventi  finanziari
intesi  all'apprestamento  degli impianti sportivi e connessi servizi
stampa nei  comuni  di  Bari,  Bologna,  Cagliari,  Firenze,  Genova,
Napoli, Milano, Palermo, Torino, Udine, Verona e Roma;
  Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto, con il quale si
stabilisce il criterio di scelta  del  presidente  della  commissione
collaudo   in   corso  d'opera  da  costituire,  per  ciascuno  degli
interventi di cui sopra, ai sensi dell'art. 362 della legge 20  marzo
1865,   n.   2248,   allegato   F,   e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il proprio decreto 20 giugno 1987, con il quale, di concerto
con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  e'  stato  determinato  il
contributo   in   conto   capitale   concesso   dallo  Stato  per  la
realizzazione delle opere infrastrutturali nei comuni sopra  indicati
con riferimento al triennio 1987, 1988 e 1989;
  Visto  il  proprio  decreto  10  luglio 1987, con il quale e' stata
designata,  per  ciascuno  degli  interventi  previsti  dal  predetto
decreto  22  maggio  1987,  la persona da incaricare della presidenza
della relativa commissione di collaudo in corso d'opera;
  Considerato  che  il  richiamato  decreto 22 maggio 1987 all'art. 4
stabiliva che il presidente di ciascuna delle commissioni di collaudo
venisse  scelto  tra  i  magistrati  amministrativi  o contabili, gli
avvocati dello Stato e i docenti universitari di discipline aziendali
"individuati  - previa intesa coi medesimi - dal Ministro del turismo
e dello spettacolo, con proprio decreto";
  Ritenuto  che, fermo restando l'opportuno criterio della scelta dei
presidenti delle commissioni di collaudo tra  gli  appartenenti  alle
categorie  professionali suindicate, e' opportuno abolire la predetta
modalita' di scelta dei presidenti medesimi nell'ambito di un  novero
di  persone previamente individuate, modalita' peraltro non osservata
nell'emanazione del citato decreto 10 luglio 1987;
  Considerato  altresi'  che, con l'art. 1, comma primo, del medesimo
decreto 10 luglio 1987, si e' proceduto ad  una  mera  "designazione"
della   persona   cui   attribuire  l'incarico  di  presidente  della
commissione collaudatrice di ciascuno  dei  dodici  interventi  sopra
menzionati, senza peraltro provvedere alla costituzione delle singole
commissioni  di  collaudo,  implicitamente  lasciando   ai   soggetti
interessati   ai  benefici  finanziari  della  legge  la  nomina  dei
presidenti designati, nonche' la determinazione della struttura delle
singole commissioni collaudatrici e la scelta degli altri componenti;
  Ritenuto   che   la   natura  e  l'importanza  dello  straordinario
intervento finanziario dello Stato rendono  opportuno  che  lo  Stato
medesimo  provveda  ad  affidare a proprie commissioni di collaudo il
compito di verificare la conformita'  delle  opere  -  realizzate  in
tutto  od  in  parte  con  i  mezzi finanziari concessi - ai progetti
approvati  nell'ambito  del  programma  di  interventi  adottato  dal
Ministro,  sentite  le commissioni parlamentari; e cio' anche al fine
dell'eventuale esercizio della  facolta'  -  riservata  appunto  allo
Stato dall'art. 3 dello stesso decreto 22 maggio 1987 - di sospendere
o revocare l'intervento  finanziario  qualora  "i  destinatari  delle
provvidenze non ottemperino alle indicazioni tecniche o alle scadenze
temporali  stabilite"  per  la  realizzazione  delle  opere  di   che
trattasi;
  Ravvisata  la  neccessita'  di provvedere, ai fini sopra enunciati,
alla modificazione del proprio decreto 22 maggio  1987  limitatamente
all'ultima  parte  sopra  testualmente riportata dell'art. 4, nonche'
alla soppressione del  surrichiamato  primo  comma  dell'art.  1  del
decreto 10 luglio 1987;
  Tenuto conto altresi' dell'opportunita' di conseguire il massimo di
economicita'  ed   unitarieta'   nell'attivita'   di   collaudazione,
favorendo  l'affidamento  delle  relative  operazioni, da parte degli
enti  destinatari  dei  finanziamenti   in   oggetto,   alle   stesse
commissioni di collaudo nominate dall'amministrazione statale;
  Valutata   infine  l'utilita'  di  riordinare  e  riaccorporare  le
rimanenti  disposizioni  del  suddetto  decreto   10   luglio   1987,
trasferendole nel contesto appropriato del decreto 22 maggio 1987;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'art.  4  del  decreto  ministeriale 22 maggio 1987, richiamato
nelle  premesse,  sono  soppresse  le  parole  "scelto   tra   quelli
individuati - previa intesa coi medesimi - dal Ministro del turismo e
dello spettacolo, con proprio decreto".