IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 1987, n. 470, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, 27 luglio 1987 e 10 ottobre 1987 relativi alla individuazione dei comuni colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987; Considerato che l'art. 6 del citato decreto-legge, nel testo convertito in legge, nell'autorizzare un ulteriore stanziamento per l'anno 1987 di lire 15 miliardi sul fondo istituito ai sensi dell'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, stabilisce che i criteri di riparto di detto stanziamento tra le regioni e province autonome interessate devono essere determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo; Considerate altresi' le specifiche finalita' promozionali dell'intervento statale, inteso a sostenere la ripresa delle attivita' turistico-ricettive nelle localita' interessate; Tenuto conto a tal fine della diversa entita' dei riflessi dannosi delle avversita' atmosferiche sul movimento turistico nei comuni colpiti, riflessi che in alcuni casi, per i danni alle infrastrutture viarie e di collegamento, risultano perdurare; Ritenuto che per tali motivi l'intervento debba essere attuato in maniera percentualmente differenziata secondo le diverse necessita', evidenziate peraltro dalle stesse regioni e province autonome interessate; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni di cui alle premesse il fondo di lire 15 miliardi per l'anno 1987 previsto dall'art. 6 del provvedimento in epigrafe e' ripartito secondo i seguenti parametri: per il 78% a favore della regione Lombardia, per il 6,7% a favore della regione Piemonte, per il 6,7% a favore della provincia autonoma di Trento e per l'8,6% a favore della provincia autonoma di Bolzano. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il D.L. n. 384/1987 reca "Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987" (il testo coordinato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 384 del 14 dicembre 1987. - I D.P.C.M. 22 luglio 1987, 27 luglio 1987 e 10 ottobre 1987 sono stati pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 24 luglio 1987, n. 175 del 29 luglio 1987 e n. 239 del 13 ottobre 1987. - Si trascrive il testo dell'art. 6 del D.L. n. 384/1987, cosi' come risultante dalla legge di conversione: "Art. 6. - (Il comma 1 e' stato soppresso dalla legge di conversione). 2. Le regioni e province autonome del cui territorio facciano parte i comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, provvedono, anche mediante convenzioni, alle ulteriori facilitazioni per l'impiego degli impianti sportivi e di risalita nonche' per la frequenza delle strutture termali e delle scuole di sci da parte di turisti. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' incrementata della somma di lire 15 miliardi per l'anno 1987, da assegnare alle regioni e province autonome interessate secondo criteri determinati dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Per il settore turistico le provvidenze previste dall'art. 5 possono essere concesse ai titolari di tutte le strutture ricettive indicate dall'art. 16 della legge 17 maggio 1983, n. 217, anche se non gestite in forma imprenditoriale". - L'art. 13 della legge n. 217/1983 (Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato) cosi' recita: "Art. 13. - Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attivita' di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonche' per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalita' ed i criteri di cui all'art. 14. Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo. Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma e' determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1983. Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sara' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria". Nota al dispositivo: Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 384/1987 e' riportato nelle note alle premesse.