IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni,  in  legge  19  novembre   1987,   n.   470,   recante
disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val
Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle  altre  zone
dell'Italia  settentrionale  e  centrale  colpiti  dalle  eccezionali
avversita' atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987;
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio
1987, 27 luglio 1987 e 10 ottobre 1987 relativi  alla  individuazione
dei comuni colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi
di luglio e agosto 1987;
  Considerato  che  l'art.  6  del  citato  decreto-legge,  nel testo
convertito in legge, nell'autorizzare un ulteriore  stanziamento  per
l'anno  1987  di  lire  15  miliardi  sul  fondo  istituito  ai sensi
dell'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n.  217,  stabilisce  che  i
criteri  di  riparto  di detto stanziamento tra le regioni e province
autonome  interessate  devono  essere  determinati  con  decreto  del
Ministro del turismo e dello spettacolo;
  Considerate   altresi'   le   specifiche   finalita'   promozionali
dell'intervento  statale,  inteso  a  sostenere  la   ripresa   delle
attivita' turistico-ricettive nelle localita' interessate;
  Tenuto  conto a tal fine della diversa entita' dei riflessi dannosi
delle avversita' atmosferiche  sul  movimento  turistico  nei  comuni
colpiti, riflessi che in alcuni casi, per i danni alle infrastrutture
viarie e di collegamento, risultano perdurare;
  Ritenuto  che  per tali motivi l'intervento debba essere attuato in
maniera percentualmente differenziata secondo le diverse  necessita',
evidenziate   peraltro  dalle  stesse  regioni  e  province  autonome
interessate;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  di  cui  alle  premesse  il  fondo di lire 15
miliardi per l'anno 1987 previsto dall'art. 6  del  provvedimento  in
epigrafe  e'  ripartito  secondo  i  seguenti parametri: per il 78% a
favore della regione Lombardia, per il 6,7% a  favore  della  regione
Piemonte,  per  il 6,7% a favore della provincia autonoma di Trento e
per l'8,6% a favore della provincia autonoma di Bolzano.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
            -  Il  D.L.  n.  384/1987  reca  "Disposizioni urgenti in
          favore dei comuni della  Valtellina,  della  Val  Formazza,
          della  Val  Brembana, della Val Camonica e delle altre zone
          dell'Italia  settentrionale  e   centrale   colpiti   dalle
          eccezionali  avversita'  atmosferiche  dei mesi di luglio e
          agosto 1987" (il testo coordinato e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  384  del 14
          dicembre 1987.
            -  I D.P.C.M. 22 luglio 1987, 27 luglio 1987 e 10 ottobre
          1987 sono stati pubblicati rispettivamente  nella  Gazzetta
          Ufficiale  - serie generale - n. 171 del 24 luglio 1987, n.
          175 del 29 luglio 1987 e n.  239 del 13 ottobre 1987.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  6  del  D.L.  n.
          384/1987, cosi' come risultante dalla legge di conversione:
             "Art. 6. - (Il comma 1 e' stato soppresso dalla legge di
          conversione).
             2.  Le  regioni  e  province autonome del cui territorio
          facciano parte i comuni individuati ai sensi  dell'art.  1,
          comma  1,  provvedono,  anche  mediante  convenzioni,  alle
          ulteriori  facilitazioni  per  l'impiego   degli   impianti
          sportivi  e  di  risalita  nonche'  per  la frequenza delle
          strutture termali  e  delle  scuole  di  sci  da  parte  di
          turisti.  A  tal  fine  l'autorizzazione  di  spesa  di cui
          all'articolo 13 della legge 17  maggio  1983,  n.  217,  e'
          incrementata  della  somma  di  lire 15 miliardi per l'anno
          1987,  da  assegnare  alle  regioni  e  province   autonome
          interessate  secondo  criteri  determinati dal Ministro del
          turismo e dello spettacolo con proprio decreto, da emanarsi
          entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
          presente decreto.
             3.  Per  il  settore  turistico  le provvidenze previste
          dall'art. 5 possono essere concesse ai titolari di tutte le
          strutture  ricettive  indicate  dall'art. 16 della legge 17
          maggio  1983,  n.  217,  anche  se  non  gestite  in  forma
          imprenditoriale".
             -   L'art.   13  della  legge  n.  217/1983  (Intervento
          finanziario aggiuntivo dello Stato) cosi' recita:
             "Art.  13.  -  Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio
          territoriale delle attivita' di  interesse  turistico,  con
          specifico  riferimento  alle  aree  del Mezzogiorno e delle
          zone   interne   e   montane,    nonche'    per    favorire
          l'ammodernamento  e  la  riqualificazione  delle  strutture
          ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di
          vacanza,   ivi   compresi   quelli   del   turismo  nautico
          congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni  e
          alle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano contributi
          ripartiti secondo le modalita' ed i criteri di cui all'art.
          14.
             Per  gli  investimenti destinati alla creazione di nuove
          strutture ricettive e di  nuovi  servizi  le  opere  devono
          essere  incluse  nei programmi regionali di sviluppo di cui
          all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616.
             I   piani   regionali   di   sviluppo   dovranno  essere
          opportunamente aggiornati nelle parti relative al  turismo,
          per  renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del
          presente articolo.
             Per  il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo
          comma e' determinato in complessive lire 300  miliardi,  di
          cui lire 50 miliardi per l'anno 1983.
             Per  gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sara'
          determinato con apposita  norma  da  inserire  nella  legge
          finanziaria".
          Nota al dispositivo:
             Il  testo  dell'art. 6 del D.L. n. 384/1987 e' riportato
          nelle note alle premesse.