Con  decreto  ministeriale  n.  14/11322  dell'8  gennaio  1988 al
titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di  Cinisello
Balsamo  (Milano)  e'  concessa dilazione, ai sensi del secondo comma
dell'art.  58  del  testo  unico  delle  leggi  sui   servizi   della
riscossione   delle   imposte  dirette,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  15  maggio  1963,  n.  858,  cosi'  come
sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla
scadenza della rata di novembre 1988, nel  versamento  delle  entrate
per   l'ammontare   di  L.  3.900.334.400  corrispondente,  al  netto
dell'aggio all'esattore, al carico di  L.  3.952.908.000  iscritto  a
ruolo a nome dei contribuenti Boccalari Carlo e Memola Giovanni.
   Resta  fermo  per  l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti
dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e  di  provvedere  al
versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di
finanza di Milano dara' attuazione,  con  apposito  provvedimento  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate  ed  agli  sgravi  di  imposta  accordati  al
contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  14/11495  del  19  gennaio 1988 al
titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Sciolze
(Torino)  e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art.
58 del testo unico delle leggi sui servizi  della  riscossione  delle
imposte   dirette,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art.  2
della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di
novembre 1988, nel versamento delle entrate  per  l'ammontare  di  L.
33.387.700  corrispondente,  al  netto  dell'aggio  all'esattore,  al
carico di L. 35.747.000 iscritto a  ruolo  a  nome  del  contribuente
Varetto Pietro.
   Resta  fermo  per  l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti
dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e  di  provvedere  al
versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di
finanza di Torino dara' attuazione,  con  apposito  provvedimento  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate  ed  agli  sgravi  di  imposta  accordati  al
contribuente.